Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 16 settembre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Walter Calanni

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, i cui dati personali risultano censiti nella banca dati di Crif S.p.A., afferma di non aver ricevuto riscontro da parte di tale societ ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale si era opposto per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano relativi ad alcuni rapporti di finanziamento, revocando il consenso.

Con la medesima istanza l'interessato aveva altres chiesto la cancellazione dei dati, con attestazione dell'avvenuta comunicazione della stessa ai soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi. Ulteriori richieste erano state formulate in via subordinata.

Nel ricorso proposto a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice il ricorrente ha ribadito le proprie istanze, chiedendo altres di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 16 giugno 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la societ resistente, con nota inviata via fax il 13 luglio 2004, ha dichiarato:

      di aver sospeso la visibilit delle posizioni relative al ricorrente attualmente censite nella propria banca dati, "come misura adottata a scopo cautelativo, al fine di apprestare idonea tutela alle ragioni dell'interessato";

      che tale misura "esclude in radice la possibilit per gli enti finanziatori aderenti alla centrale rischi di Crif di prendere conoscenza della suddetta informazione"; 

      di non ritenere a suo avviso legittima la revoca del consenso al trattamento dei dati e di interpretare l'istanza proposta dal ricorrente alla stregua di una sostanziale opposizione per motivi legittimi;

      di ritenere che il ricorrente non abbia dimostrato la sussistenza di "alcuna circostanza concreta che possa assurgere a motivo legittimo di opposizione al trattamento ()";

      che il trattamento in oggetto sarebbe effettuato "nel pieno rispetto dei principi di correttezza, esattezza, pertinenza e proporzionalit " previsti dall'art. 11 del Codice, in quanto le segnalazioni relative al ricorrente fanno riferimento a tre finanziamenti tuttora in corso (per uno dei quali si sono verificati ritardi nei pagamenti), ad un altro finanziamento estinto con segnalazione di "passaggio a perdita" (posizione n. 1 del report Crif), nonch ad una segnalazione (inserita nella "banca dati atti pubblici") relativa ad una ipoteca volontaria del 1999 per la quale non sono presenti annotazioni di cancellazione presso il competente Ufficio del territorio.

La resistente ha pertanto chiesto al Garante, in ragione dell'intervenuta sospensione della visibilit dei dati, di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, compensando tra le parti le spese del procedimento.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso consegue all'opposizione per motivi legittimi alla permanenza presso una c.d. "centrale rischi" privata di alcuni dati personali relativi al ricorrente.

Malgrado la pluralit delle espressioni utilizzate, le istanze proposte integrano un'unica, sostanziale domanda, caratterizzata da un'opposizione per motivi legittimi all'ulteriore trattamento dei dati presso gli archivi della predetta "centrale rischi", mediante loro cancellazione per effetto dell'intervenuta revoca del consenso che nel caso di specie rappresenta, allo stato, l'unico presupposto idoneo del trattamento ai sensi degli art. 23 e 24 del Codice.

Il trattamento dei dati relativi ai finanziamenti effettuato dalla "centrale rischi" in qualit di autonomo titolare del trattamento -che, come tale, sulla base di alcuni accordi del sistema di rilevazione del rischio creditizio, ed in relazione al concreto andamento del rapporto di finanziamento monitorato dalla banca o dalla finanziaria che ha concesso il prestito, interviene sui dati personali che le sono trasmessi dagli enti segnalanti- in termini generali lecito, ma basato nella fattispecie solo sul consenso che, come detto, stato revocato.

In ordine all'opposizione in esame, conformemente a quanto disposto dal Garante in precedenti decisioni, va ritenuta congrua, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessato e in luogo dell'integrale cancellazione, quella della sospensione temporanea della comunicazione a terzi dei dati personali relativi ai rapporti di finanziamento che risultano ancora in corso e della conseguente visibilit degli stessi nella predetta banca dati.

Crif S.p.A., nel corso del procedimento, ha attestato di aver gi adottato tale misura nelle more dell'adozione del codice deontologico previsto in materia dall'art. 117 del Codice e da connesso, eventuale provvedimento del Garante previsto dagli art. 17 e 24, comma 1, lett. g), del medesimo Codice. Deve pertanto dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, dello stesso Codice in ordine a tale profilo.

Per quanto concerne, invece, l'opposizione al trattamento dei dati personali contenuti nella banca dati "Atti pubblici", la richiesta del ricorrente non risulta, allo stato degli atti, fondata.

Nel riscontro fornito la resistente ha attestato di aver acquisito tali dati dai pubblici registri immobiliari detenuti dalla competente amministrazione finanziaria. In questo ambito, Crif S.p.A. utilizza quindi informazioni provenienti da pubblici registri che i soggetti privati possono trattare anche senza il consenso degli interessati (art. 24, comma 1, lett. c), del Codice).

Tale trattamento non pu ritenersi allo stato illecito. Eventuali altre istanze potranno essere proposte in futuro alla luce delle specifiche indicazioni che potranno eventualmente emergere in proposito dai codici di deontologia di cui agli artt. 119 e 61 del Codice, anche per ci che attiene alla pertinenza e completezza dell'informazione a contenuto economico e alla conservazione delle informazioni personali per il solo tempo necessario a perseguire le finalit per le quali i dati stessi sono raccolti e successivamente trattati.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso in ordine all'opposizione al trattamento dei dati del ricorrente contenuti nella banca dati "Atti pubblici" di Crif S.p.A.;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;

c) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 16 settembre 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Santaniello

Il segretario generale
Buttarelli