Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 16 settembre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Hamdi Ben Ali Hammouda

nei confronti di

Banque P.S.A.-Finance S.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Linteressato afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto a Banque P.S.A.-Finance S.A. di ottenere comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano, nonch di conoscere gli estremi identificativi delle "banche dati di riferimento".

Nel ricorso presentato a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice, il ricorrente ha ribadito le richieste gi avanzate nella citata istanza ed ha formulato una nuova richiesta volta a cancellare "i dati negativi" detenuti dalla finanziaria.

All'invito ad aderire formulato ai sensi dell'art. 149 del Codice da questa Autorit in data 16 giugno 2004, Banque P.S.A. Finance S.A., con fax inviato il 1 luglio 2004, ha dichiarato di aver richiesto alle banche dati di riferimento (Crif S.p.A. e Experian Information Services S.p.A.) di cancellare dai relativi archivi la "posizione contrattuale" del ricorrente, avendo quest'ultimo integralmente sanato ogni residua pendenza in data 10 novembre 2002.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati effettuato da una finanziaria.

La richiesta di cancellare i "dati negativi" relativi al ricorrente inammissibile, essendo stata avanzata per la prima volta solo in sede di ricorso e non previamente formulata con l'interpello ex art. 146 del Codice (la resistente ha peraltro comunicato di aver richiesto la cancellazione alle "centrali rischi" gestite da Crif S.p.A. e da Experian Information Services S.p.A.).

In ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi delle "banche dati di riferimento" (istanza che, bench imprecisa, volta sostanzialmente a conoscere i soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e come tale presa in utile considerazione), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito adeguato riscontro in merito. La stessa ha infatti precisato di aver comunicato i dati del ricorrente a Crif S.p.A. ed Experian Information Services S.p.A.

In ordine alla richiesta di accesso ai dati, va pronunciata analoga dichiarazione di non luogo a provvedere con riferimento ai dati personali relativi al finanziamento a suo tempo erogato e gi comunicati indirettamente al ricorrente (essendo i dati contenuti nella richiesta di cancellare la posizione dell'interessato dalle banche dati delle citate "centrali rischi", inoltrata anche al ricorrente). L'istanza di accesso deve essere invece parzialmente accolta in relazione ad altri dati eventualmente detenuti negli archivi della resistente e non ancora comunicati all'interessato.

Banque P.S.A.-Finance S.A. dovr pertanto integrare il riscontro gi fornito al ricorrente, comunicando allo stesso tutti i dati personali eventualmente in proprio possesso in relazione al predetto finanziamento o ad altro rapporto, entro il 10 novembre 2004, dando conferma anche a quest'Autorit dell'avvenuto adempimento, entro il medesimo termine.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati;

b) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di accedere ai dati ed ordina alla societ resistente di comunicare al ricorrente, entro il 10 novembre 2004, gli ulteriori dati che lo riguardano eventualmente detenuti oltre quelli gi comunicati, dando conferma a quest'Autorit, entro il medesimo termine, dell'avvenuto adempimento;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione alla richiesta di conoscere i soggetti ai quali i dati possono essere resi noti e in ordine ai dati personali gi comunicati al ricorrente.

Roma, 16 settembre 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rasi

Il segretario generale
Buttarelli