Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 23 luglio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Carla Ferrara

nei confronti di

AEM Torino Distribuzione S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente ha ricevuto per posta da parte di AEM Torino Distribuzione S.p.A. una fattura relativa alla fornitura di energia elettrica e, "nella stessa busta (), materiale pubblicitario () non richiesto" relativo alla compagnia telefonica "Noicom" ed all'impresa di assicurazioni "Winterthur".

Con un'istanza formulata il 5 maggio 2004 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice la ricorrente ha chiesto conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano, la comunicazione in forma intelligibile degli stessi, di conoscere la loro origine, la logica e le finalit del trattamento, nonch gli estremi identificativi del responsabile del trattamento medesimo. Con la medesima istanza l'interessata si opposta all'ulteriore trattamento dei dati a fini di invio di materiale pubblicitario, chiedendone a tal fine la cancellazione.

Non avendo ottenuto riscontro la ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 145 del Codice, ribadendo le proprie istanze e chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 4 giugno 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la societ resistente ha risposto con nota datata 30 giugno 2004, con la quale, nel confermare l'esistenza presso i propri archivi "esclusivamente di () dati personali necessari per l'esecuzione del contratto di somministrazione di energia elettrica ()", ha sostenuto:

      che dal 1 gennaio 2002 "a seguito di acquisto di ramo d'azienda" il contratto di somministrazione di energia elettrica della ricorrente " stato trasferito da Enel Distribuzione S.p.A. ad AEM Torino S.p.A. ()" e dal 1 gennaio 2003, "a seguito di ulteriore cessione di ramo d'azienda, ad AEM Torino Distribuzione S.p.A.";

      che "nei mesi di maggio, giugno e luglio 2002 stata inviata a tutti i clienti ex Enel, unitamente alla bolletta del bimestre, l'informativa ai sensi della legge 675/1996 ()";

      che "in tale informativa specificato che il trattamento dei dati personali dei clienti pu avvenire anche per finalit di informazione commerciale e invio di materiale pubblicitario e che l'interessato ha il diritto di opporsi () a tale trattamento telefonando al numero verde ()";

      che "fino al mese di maggio 2004" l'interessata non aveva inviato "alcuna comunicazione in tal senso";

      di aver preso atto del diniego dell'interessata al trattamento dei dati personali per scopi commerciali "a seguito della sua richiesta del 5 maggio 2004" e di aver inserito "tale informazione sul sistema di gestione clienti in data 10/5/2004", informando di ci l'interessata con lettera del 18 maggio 2004 (allegata al riscontro).

Con fax del 5 luglio 2004, l'interessata ha ribadito di "non () aver mai prestato consenso ()" al trattamento dei propri dati personali "per fini diversi da quelli strettamente necessari, ai fini contrattuali, per la distribuzione di energia elettrica".

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato da una societ di fornitura di energia elettrica attraverso l'invio di corrispondenza per finalit pubblicitarie.

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle richieste volte ad avere conferma dell'esistenza di dati, e a conoscere l'origine, la logica e le finalit del trattamento. In ordine a tali istanze il titolare del trattamento (che deve essere identificato nella societ complessivamente intesa anzich nella persona fisica dell'amministratore delegato, come erroneamente sostenuto nella nota del 30 giugno 2004) ha fornito un riscontro sufficiente.

Va ugualmente dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in riferimento all'opposizione all'ulteriore trattamento dei dati personali della ricorrente a fini di invio di comunicazioni pubblicitarie. Il titolare del trattamento ha sostenuto (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver cancellato il nominativo della ricorrente dalla propria banca dati a fini di invio di informazioni promozionali e commerciali. In proposito, questa Autorit instaurer un autonomo procedimento ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. a), del Codice per verificare l'idoneit dell'informativa fornita agli interessati, con particolare riferimento all'utilizzo di dati personali degli utenti per l'invio di comunicazioni promozionali e pubblicitarie, anche di terzi, in assenza di specifico consenso degli stessi per tale utilizzo, ultroneo rispetto ai trattamenti necessari per l'ordinaria gestione del rapporto contrattuale.

Va parimenti dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla richiesta volta a conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento. In proposito, nell'informativa allegata al predetto riscontro del 30 giugno, stato infatti specificamente individuato il soggetto a tal fine designato.

Il ricorso deve essere invece accolto in ordine alla richiesta dell'interessata di accedere ai dati personali che la riguardano comunque detenuti dal titolare del trattamento. Dai riscontri forniti dalla societ risulta che la stessa detiene dati personali della ricorrente in relazione al contratto di fornitura di energia elettrica, dati che non sono stati per resi accessibili all'interessato. Il titolare del trattamento dovr integrare i riscontri gi forniti entro il 31 ottobre 2004, comunicando alla ricorrente tutti i dati personali alla stessa riferiti, comunque detenuti negli archivi della societ, e dando comunicazione a questa Autorit dell'avvenuto adempimento entro la stessa data.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso. Tale ammontare posto a carico di AEM Torino Distribuzione S.p.A, nella misura di euro 200, previa compensazione della restante parte, ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri inviati, sia pure tardivamente ed in modo incompleto, dalla resistente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso limitatamente all'istanza dell'interessata volta a conoscere tutti i dati personali che la riguardano, ordinando alla societ resistente di corrispondere a tale richiesta nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 200 euro a carico di AEM Torino Distrbuzione S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 23 luglio 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Santaniello

Il segretario generale
Buttarelli