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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 23 luglio 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da XY e ZX in proprio e nella qualit di genitori del figlio minore YZ, rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Martino presso il cui studio hanno eletto domicilio nei confronti di Assitalia S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Stefano Rodot; PREMESSO: I ricorrenti affermano di non aver ricevuto idoneo riscontro a due istanze formulate in data 20 gennaio e 12 marzo 2004, con le quali avevano chiesto alla resistente di conoscere i dati personali relativi al figlio minore contenuti nella perizia redatta dal medico legale della compagnia assicuratrice. Tale richiesta stata preceduta da varie istanze con le quali i ricorrenti avevano chiesto alla medesima compagnia il risarcimento dei danni subiti dal figlio YZ al momento della nascita nel 1997 presso l'ospedale "Fatebenefratelli" di Roma. Con il ricorso proposto ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice, i ricorrenti hanno ribadito la propria richiesta ed hanno precisato che presso il Tribunale di Roma pende un giudizio civile nei confronti della resistente (in quanto assicuratrice del "Fatebenefratelli") avente ad oggetto la predetta richiesta di risarcimento danni. I medesimi ricorrenti hanno chiesto anche di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento. A seguito dell'invito ad aderire formulato l'8 giugno 2004, la compagnia assicuratrice ha risposto con nota datata 2 luglio 2004 con la quale ha affermato di "aver provveduto () con () nota in pari data" a fornire ai ricorrenti la relazione redatta dal proprio medico fiduciario, "omettendone la parte valutativa ()". La compagnia ha poi precisato che, "da un punto di vista formale, ()", ambedue gli interpelli proposti dai ricorrenti non risulterebbero conformi alle prescrizioni di cui all'art. 9, comma 4, del Codice, "non essendo stata () allegata" ad essi copia dei relativi documenti di riconoscimento. La societ di assicurazioni ha inoltre sostenuto che: "non possono formare oggetto di accesso da parte dell'interessato -ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Codice- l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento"; "essendo in corso sulla vicenda un giudizio civile (), il diritto di accesso deve ritenersi sospeso ()" secondo il disposto di cui all'art. 8, comma 2, lett. e), del Codice. Tali posizioni sono state confermate dalla compagnia di assicurazioni con la memoria anticipata via fax il 7 luglio 2004. Con nota pervenuta in pari data, i ricorrenti hanno replicato alle eccezioni di controparte ribadendo quanto gi sostenuto nel ricorso. Le rispettive posizioni sono state riconfermate da entrambe le parti anche in sede di audizione che si svolta l'8 luglio 2004, nonch con le successive memorie del 13 e del 15 luglio, inviate rispettivamente dai ricorrenti e dalla resistente. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte su una richiesta di accesso a dati personali detenuti da una compagnia di assicurazioni e contenuti in una perizia medico-legale. In ordine alle modalit di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 va riconosciuta la validit degli interpelli proposti dai ricorrenti. Le istanze del 20 gennaio e 12 marzo 2004 erano sottoscritte anche dai ricorrenti in qualit di genitori del figlio minore, oltre che dal loro legale. Tali istanze facevano altres specifico, e chiaro seguito ad un carteggio in corso tra le parti (anche in ordine ad una controversia giudiziaria instaurata) e questa circostanza rappresentava un idoneo elemento di valutazione in riferimento ad atti e documenti disponibili, permettendo di verificare agevolmente l'identit dei soggetti richiedenti in conformit a quanto disposto dall'art. 9 del Codice, senza che fosse necessario pretendere anche -come chiarito da tale disposizione- l'ulteriore allegazione di un documento d'identit. Quanto al merito, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in relazione alla richiesta di accedere ai dati personali contenuti nelle parti della perizia riportanti informazioni di tipo identificativo, o comunque non incidenti sulle ragioni di difesa del titolare. Ci, in quanto la resistente ha gi provveduto, come confermato dal legale dei ricorrenti, a comunicare tali tipi di dati. In proposito, stata peraltro prescelta la soluzione del loro inoltro per il tramite del medico di fiducia designato dall'interessato medesimo, soluzione, questa, che era prevista dalla legge n. 675/1996 (art. 23, comma 2) e che il Codice in materia di protezione di dati personali prevede invece solo a carico di esercenti le professioni sanitarie e di organismi sanitari (art. 84, comma 1). Per quanto riguarda gli altri dati personali richiesti dai ricorrenti va rilevato, come pi volte constatato da questa Autorit e dal predetto art. 8, che le perizie medico-legali redatte in ambito assicurativo (come quella oggetto di richiesta da parte dei ricorrenti) comprendono dati personali del paziente interessato, sia nella parte nella quale sono riportati dati identificativi dello stesso, nonch riscontri di visite mediche e di cd. esami obiettivi (informazioni che, nel caso di specie, sono gi state comunicate ai ricorrenti), sia nella parte che comprende valutazioni e giudizi del perito fiduciario. Si tratta di informazioni comunque riferite all'interessato che devono essere considerate "dati personali", secondo la definizione di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del Codice, e che ricadono quindi nell'ambito di applicazione del medesimo Codice. In relazione a tale profilo il ricorso quindi fondato. Riguardo a tali dati, non risultano altres documentati gli estremi per applicare l'art. 8, comma 2, lettera e), del Codice, che prevede il temporaneo differimento dell'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del medesimo Codice, per il periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento di cd. "indagini difensive" o, comunque, per far valere un diritto in sede giudiziaria. La valutazione dell'esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi del citato art. 8, comma 2, lettera e), deve essere effettuata caso per caso e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti. Nella fattispecie, non stata comprovata la ricorrenza di uno dei presupposti gi riconosciuti idonei -in altri casi- da questa Autorit a giustificare un differimento del diritto di accesso (in relazione a specifiche situazioni pre-contenziose, perizie pre-contrattuali in fase di svolgimento, ecc.), risultando unicamente la semplice pendenza di un giudizio civile per risarcimento danni per il quale non stato comprovato un "pregiudizio effettivo e concreto" (art. 8, comma 2, lett. e) del Codice) allo svolgimento di investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria. Assitalia S.p.A. dovr pertanto consentire agli interessati l'accesso anche ai dati personali contenuti nella parte valutativa della perizia medico-legale in questione non ancora messi a disposizione dai resistenti. Tali dati andranno comunicati agli interessati entro 30 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma di tale adempimento entro la stessa data anche a questa Autorit. L'esercizio del diritto di accesso di cui al citato art. 7 del Codice riguarda peraltro le sole informazioni di carattere personale e non anche, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 4, del medesimo Codice -successivo alle pronunce citate dalla resistente-, l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento, o possibili considerazioni a carattere difensivo o di strategia contrattuale o processuale eventualmente espresse in sede di consulenza. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese fra le parti. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in riferimento alla richiesta di accesso ai dati personali gi comunicati dalla resistente; b) accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, in ordine alla richiesta di accesso ai dati personali non ancora comunicati agli interessati; c) dichiara compensate le spese fra le parti. Roma, 23 luglio 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |