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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 7 luglio 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Vittorio Cara, Caterina Losito, Roberto Cara e Cristina Cara rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Romito; nei confronti di Unicredit Banca S.p.A. Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO: Gli interessati affermano di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata nei confronti di Unicredit Banca S.p.A. ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale avevano chiesto conferma dell'esistenza di dati personali che li riguardano presso gli archivi della resistente con specifico riferimento ai dati relativi alla sottoscrizione di polizze vita e di altri prodotti finanziari, nonch riportati in ogni altro documento o prospetto correlato, ivi compresi il prospetto informativo ed il profilo di rischio. Gli interessati avevano anche chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati stessi e di conoscerne l'origine. Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice, i ricorrenti hanno ribadito le proprie richieste. All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 14 aprile 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la resistente ha risposto con nota anticipata via fax il 3 maggio 2004 con la quale ha trasmesso un elenco ("sintesi") contenente dati personali identificativi dei ricorrenti, nonch gli estremi dei rapporti contrattuali dagli stessi intrattenuti con la resistente medesima. Quest'ultima ha altres sostenuto di aver inviato, "tramite il Mercato di Bari/Organizzazione Locale", copia dei documenti richiesti dai ricorrenti ed indicati nella nota stessa. Con nota pervenuta il 1 giugno 2004, successivamente alla proroga del termine di decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149 del Codice, i ricorrenti hanno rilevato che, tra la documentazione trasmessa dalla resistente, non figura la copia del "documento relativo al profilo di rischio", n "la proposta di conversione del fondo comune di investimento dal tipo 1 al tipo 2 e la relativa accettazione". Con nota inviata via fax il 22 giugno 2004 la resistente, in ordine al c.d. "profilo di rischio", ha precisato che i ricorrenti non avrebbero fornito alcuna informazione personale in ordine alla propria situazione finanziaria, esperienza finanziaria, propensione al rischio ed obiettivi di investimento, cos come risulterebbe dalla specifica sottoscrizione contenuta in apposita pagina del contratto di apertura del deposito titoli, gi inviato in copia ai ricorrenti. La banca, pertanto, "come previsto nella Disciplina della prestazione dei servizi di investimento e accessori e del servizio di gestione collettiva del risparmio (Del. CONSOB n. 11522)", dopo aver effettuato un'autonoma valutazione delle posizioni dei ricorrenti, ha provveduto "ad inserire in procedura" i seguenti dati: "obiettivi di investimento: compresenza di redditivit e rivalutabilit; esperienza: media; propensione al rischio: media". Con riferimento, invece, alla "proposta di conversione del fondo comune di investimento", la banca resistente ha sostenuto di non essere stata in grado di reperire, nonostante le "ricerche di archivio" effettuate, la documentazione richiesta, ma di aver, tuttavia, contattato "l'addetto che esegu materialmente l'operazione, ricevendo conferma del regolare perfezionamento dei documenti relativi". Al riguardo, la resistente ha comunque allegato "copia del giornale di fondo con i passi operativi effettuati dall'addetto, unitamente al dettaglio degli ordini prodotti dalla procedura". CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte su una richiesta di accesso ad alcuni dati personali relativi ai ricorrenti detenuti da un istituto di credito. Per quanto concerne la richiesta di accesso a tali dati il ricorso deve essere in parte accolto. Nel corso del procedimento la resistente, nel confermare l'esistenza di alcuni dati personali riferiti ai ricorrenti, ha comunicato in forma intelligibile l'elenco di quelli identificativi e gli estremi dei rapporti contrattuali intercorsi, oltre a fornire copia di alcuni documenti relativi ai rapporti stessi. Tuttavia, dall'esame della documentazione depositata in atti emergono alcune incongruenze nei riscontri forniti dalla banca resistente. In particolare, con specifico riferimento al documento relativo al c.d. "profilo di rischio", la resistente, nella nota inviata il 22 giugno 2004, ha precisato che, avendo i ricorrenti rifiutato di fornire le informazioni richieste dalla banca al fine di tracciare il c.d. "profilo di rischio" agli stessi relativo, la medesima avrebbe inserito essa stessa le informazioni necessarie sulla base di un'autonoma valutazione delle rispettive posizioni. Ci risulterebbe dalla copia del contratto di accensione del conto deposito titoli fornito dalla banca. Dall'esame di tale documento risulta che lo stesso stato sottoscritto in data 6 ottobre 2003 esclusivamente dai signori Caterina Losito, Roberto Cara e Cristina Cara (vedi allegato n 8 alla nota Unicredit Banca S.p.A. del 22 giugno 2004), e non anche dal ricorrente Vittorio Cara. La banca non ha inoltre fatto cenno alcuno ad eventuali dati relativi al c.d. "profilo di rischio", riferito agli ulteriori rapporti di deposito titoli evidenziati nel documento di "sintesi" inviato il 3 maggio 2004. Infine, anche in relazione alla "proposta di conversione del fondo comune di investimento" la banca resistente non ha fornito un riscontro adeguato. La stessa, infatti, non avendo rinvenuto traccia nei propri archivi della predetta documentazione, si limitata ad inviare alcuni dati personali tratti dall'archivio informatico della banca, messi a disposizione insieme a numerosi codici non intelligibili. L'art. 10 del Codice, relativo alle modalit di riscontro all'istanza di accesso ai dati personali, non prevede il necessario rilascio di copie di atti e documenti in quanto obbliga, pi precisamente, il titolare o il responsabile del trattamento ad estrarre dai propri archivi e documenti tutte le informazioni personali che riguardano il richiedente e a riferirle a quest'ultimo con modalit idonee a rendere i dati agevolmente comprensibili e, se richiesto, trasponendole su supporto cartaceo o informatico. Solo quando insorgano, come nel caso di specie, particolari difficolt obiettive ad estrarre i dati e a trasporli su tali supporti (anche in ragione della quantit, qualit e dislocazione dei dati richiesti all'interno di documenti) e non sia parimenti possibile la loro trasmissione per via telematica, il titolare pu riscontrare la richiesta dell'interessato permettendo allo stesso di visionare gli atti e documenti contenenti i dati che lo riguardano e di estrarre copia degli stessi (v. Provv. del Garante del 27 dicembre 2001, in Bollettino, 2001, n. 23, p. 72). Unicredit Banca S.p.A., entro il termine del 20 settembre 2004, dovr pertanto integrare il parziale riscontro gi fornito, comunicando ai ricorrenti tutti gli ulteriori dati che li riguardano oltre quelli gi comunicati, rendendo pienamente intelligibili le informazioni gi fornite, e fornendo i criteri e i parametri per la comprensione del significato dei codici gi comunicati (art. 10, comma 6, del Codice), dando infine conferma a questa Autorit dell'avvenuto adempimento entro il medesimo termine. Per quanto riguarda i dati personali gi comunicati ai ricorrenti deve essere invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice. Va parimenti dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di avere conferma dell'esistenza di dati personali e di conoscerne l'origine, avendo la resistente fornito al riguardo sufficienti indicazioni. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie parzialmente il ricorso in ordine alla richiesta di accesso ad alcuni dati personali ed ordina a Unicredit Banca S.p.A. di integrare i riscontri gi forniti ai ricorrenti, nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione ai restanti profili, nei termini di cui in motivazione. Roma, 7 luglio 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |