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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 7 luglio
2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna,
in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe
Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan,
componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso
presentato da XY nei confronti di Guardia di
finanza-Compagnia di XZ; Visti gli articoli 7, 8
e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno
2003, n. 196); Viste le osservazioni
dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof.
Giuseppe Santaniello; PREMESSO: Il ricorrente,
vicebrigadiere della Guardia di finanza in servizio presso la Compagnia di XZ,
in licenza per convalescenza, afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad
un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in relazione ai dati
personali che lo riguardano contenuti in una nota del 19 febbraio 2004
predisposta dal Comando della predetta Compagnia con la quale era stato "stilato
un elenco nominativo dettagliato di tutti i militari" che, trovandosi
"in convalescenza o in aspettativa", avrebbero potuto accedere
alla caserma solo nel rispetto di specifiche modalit (comunicazione dei "motivi
dell'accesso", indicazione dell'ufficio presso cui gli stessi
intendessero recarsi, rilascio di apposito pass e accompagnamento da
parte di altro militare in servizio). In particolare, il
ricorrente, opponendosi a tale tipo di trattamento (che configurerebbe a suo
avviso una utilizzazione illecita di dati relativi al proprio stato di salute),
ha chiesto la comunicazione dei dati che lo riguardano e della loro origine,
delle finalit, delle modalit, della logica del trattamento, degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili del trattamento e del
rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Codice, nonch dei
soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. stato
altres chiesto il blocco, la cancellazione dei dati e l'attestazione che tali
operazioni sono state portate a conoscenza dei terzi destinatari dei dati. Nel ricorso proposto ai
sensi dell'art. 145 del Codice l'interessato ha ribadito tali istanze ed ha
anche chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il
procedimento. All'invito ad aderire
formulato da questa Autorit in data 19 aprile 2004, ai sensi dell'art. 149 del
Codice, la Guardia di finanza-Comando provinciale di XZ, ha risposto il 5
maggio 2004 allegando copia della nota inviata dal Comando Compagnia di XZ al
ricorrente nella quale si sosteneva che: la
comunicazione di cui alla nota contestata fornita "al militare in
servizio di piantone e di sottufficiale di giornata" ed relativa
"alla sola posizione amministrativa del militare che viene
esclusivamente indicato come "in licenza di convalescenza" o
"aspettativa", al fine di regolamentare l'accesso alla caserma anche
dei militari che si trovano in una delle predette posizioni"; il
trattamento di tali dati quindi sarebbe teso "non a far conoscere lo
stato di salute dei militari (circostanza non rilevabile dalla nota nr. 2663/13
del 19.02.2004), ma a permettere al piantone ed al sottufficiale d'ispezione di
potersi adeguare alle disposizioni legittimamente impartite dal Comando
provinciale" in ordine agli accessi in caserma; secondo
tali disposizioni, per accedere alla caserma, "i militari in servizio
alla sede in "aspettativa" o convalescenza", i militari non
in forza nella sede, quelli in quiescenza ed i privati, "non potendosi
annoverare tra le persone che accedono per motivi di servizio ben conoscibili",
devono attenersi ad alcune specifiche indicazioni; la
comunicazione contestata " tenuta in apposita cartellina unitamente
alle consegne di servizio". Nell'audizione del 12
maggio 2004, e con memoria depositata in pari data, il ricorrente ha ribadito
le proprie considerazioni rilevando che le disposizioni sugli accessi oggetto
del ricorso sarebbero adottate esclusivamente nella Caserma WH di XZ e che le
stesse avrebbero un carattere discriminatorio, in particolare nei suoi
confronti, consentendo di palesare lo stato di salute dei militari indicati
nella contestata nota. Con memoria depositata
il 7 giugno 2004, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul
ricorso disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, il Comando
generale della Guardia di finanza-Ufficio centrale relazioni con il pubblico,
con riferimento alle eccezioni formulate dal ricorrente, ha sostenuto che la
nota contestata non conterrebbe dati sensibili relativi all'interessato,
facendo riferimento alla "sola posizione amministrativa del personale,
indicato come in convalescenza, ovvero in aspettativa" e non
contenendo alcuna indicazione circa la patologia sofferta dai militari in essa
indicati. In relazione alle
disposizioni impartite dal Comandante provinciale di XZ relativamente alle
modalit di accesso alle caserme dipendenti, il titolare del trattamento
resistente ha specificato che le stesse "risultano essere integrative
della "consegna di servizio per il sottufficiale di servizio" e della
"consegna di servizio per il militare di piantone" ()",
consegne emanate ai sensi del nuovo regolamento di servizio interno della
Guardia di finanza adottato con decreto ministeriale 30 novembre 1991. Tali
disposizioni deriverebbero inoltre "dall'esercizio delle potest
attribuite alla figura del responsabile della sicurezza (nel caso il Comandante
provinciale)" dalla circolare n. 82400 del 1984, emanata dal Comando
generale della Guardia di finanza: seppure quest'ultima preveda che "il
personale conosciuto pu accedere senza formalit " alle
infrastrutture della Guardia di finanza, resterebbe infatti in capo al
sopracitato responsabile "una particolare discrezionalit
nell'emanazione delle norme che regolano gli accessi in caserma". Con nota del 24 giugno
2004 il ricorrente ha contestato tale riscontro, ribadendo le proprie
considerazioni. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte su una
serie di istanze formulate da un sottufficiale del Corpo della Guardia di
finanza, con specifico riferimento ai dati che lo riguardano (e che sono
utilizzati anche nella gestione del rapporto di lavoro e accessibili
all'interessato) contenuti in una nota predisposta dal Comando della Compagnia
di XZ per selezionare l'accesso ai locali della caserma da parte dei dipendenti
assenti dal servizio. Queste istanze, nella
parte in cui contestano l'utilizzazione della predetta nota, configurano nel
loro complesso un'opposizione per motivi legittimi all'ulteriore trattamento dei
dati personali, rivolta alla sua interruzione nella forma contestata. A tale riguardo, va
preliminarmente rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla
resistente, l'indicazione del dato relativo all'assenza per
"convalescenza" d luogo ad un trattamento di dati sensibili dal
momento che tale informazione, pur non facendo riferimento a specifiche
patologie, comunque suscettibile di "rivelare lo stato di salute"
dell'interessato (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice). Trova quindi
applicazione, nel caso di specie, la disciplina sul trattamento dei dati
sensibili da parte dei soggetti pubblici. L'art. 22, comma 3, del Codice
prevede che tali soggetti possono trattare solo i dati sensibili indispensabili
per svolgere attivit istituzionali che non possono essere adempiute, caso per
caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura
diversa. Ai sensi dell'art. 20
del medesimo Codice, i soggetti pubblici possono inoltre trattare i dati
sensibili solo sulla base di un'espressa disposizione di legge nella quale
siano specificati i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili e le
finalit di rilevante interesse pubblico perseguite, ovvero -nel caso in cui
solo queste ultime siano specificate da una legge- quando il trattamento sia
previsto (con espressa indicazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili)
da atto di natura regolamentare adottato dal titolare del trattamento in
conformit al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1,
lettera g). Anche nelle more
dell'adozione di tale regolamento (cfr. art. 181, comma 1, lett. a) del
Codice), il soggetto pubblico deve attenersi comunque al predetto principio di
indispensabilit, valutando specificamente il rapporto tra i dati sensibili e
gli adempimenti legati a compiti ed obblighi espletati (art. 22, comma 5, del
Codice). Se tali garanzie non sono rispettate, il trattamento dei dati
illecito anche se il trattamento stesso effettuato nello svolgimento di
funzioni istituzionali o ritenute giustificate da norme di servizio e
regolamenti interni che non possono essere applicati in contrasto con le
predette garanzie di legge. Non in discussione il
potere-dovere della Guardia di finanza di assicurare, attraverso le decisioni
organizzative indicate dal Corpo nella nota n. 188870 del 4 giugno 2004, gli
obiettivi di sicurezza ivi indicati. Tali obiettivi possono essere per
conseguiti anche senza la contestata specificazione di dati idonei a rivelare
lo stato di salute. Nel caso di specie, il
riferimento espresso allo stato di "convalescenza" dell'interessato
non risulta infatti indispensabile per la finalit di disciplinare l'accesso
alla caserma da parte dei soggetti che, pur in forza alla sede, si assentano
dal servizio, potendosi efficacemente perseguire tale finalit indicando solo i
relativi nominativi, senza menzionare espressamente la ragione di tale assenza
attinente allo stato di salute. I motivi addotti in
proposito dal ricorrente sono legittimi e fondati e il ricorso deve essere
accolto per quanto riguarda l'opposizione al trattamento. Va pertanto
prescritto al titolare resistente, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice,
quale misura necessaria a tutela dell'interessato, di astenersi per il futuro,
a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del presente
provvedimento, dal trattare ulteriormente i dati in questione secondo le
contestate modalit. Il ricorso deve essere
accolto anche in riferimento alla richiesta dell'interessato di conoscere gli
estremi identificativi del/i responsabile/i eventualmente designato/i ai sensi
dell'art. 29 del Codice. La resistente, che non ha fornito al riguardo il
riscontro, dovr corrispondere a tale richiesta entro il 15 settembre 2004,
dando conferma di tale adempimento entro la stessa data anche a questa Autorit. In ordine alle altre
richieste formulate dal ricorrente (comunicazione e origine dei dati, finalit,
modalit, titolare e rappresentante del trattamento, destinatari dei dati), va
invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149,
comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito sufficiente riscontro alle
stesse, come integrato nel corso del procedimento. Il ricorso infine
inammissibile in ordine alla richiesta di conoscere la logica del trattamento.
Tale richiesta, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. c), del Codice, pu essere
avanzata solo nel caso in cui il trattamento sia effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici, circostanza questa che non stata dedotta nel ricorso e
non risulta dagli atti, peraltro, essersi verificata nel caso di specie. Sussistono giusti motivi
per compensare le spese fra le parti in ragione della specificit e complessit
della vicenda in questione. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) dichiara
inammissibile il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere la logica del
trattamento; b) accoglie il ricorso
per quanto riguarda l'opposizione per motivi legittimi al trattamento dei dati
e ordina al titolare del trattamento resistente di astenersi dall'ulteriore
loro trattamento, nei termini di cui in motivazione; c) accoglie il ricorso
in riferimento alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del/dei
responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i e ordina al titolare
resistente di adempiere a tale richiesta nei termini di cui in motivazione; d) dichiara non luogo a
provvedere sul ricorso in ordine alle altre richieste; e) dichiara compensate
le spese fra le parti. Roma, 7 luglio 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |