Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 7 luglio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Domenico Ubezio, Giovanna Dondi, Paola Ubezio, Elisabetta Ubezio, Alessandra Ubezio, rappresentate e difese dagli avv.ti Lorenzo Tamos e Carlo Piana presso il cui studio hanno eletto domicilio,

nei confronti di

Banca Intesa S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodot;

PREMESSO:

Gli interessati affermano di non aver ricevuto riscontro a diverse istanze con le quali avevano chiesto di accedere ai dati personali che li riguardano riportati in alcuni documenti detenuti da Banca Intesa S.p.A.. Ci con riferimento all'acquisto dei titoli obbligazionari "Argentina 99/02 9,25%" e "Argentina 00/03 9%" e ad ogni documento correlato, in particolare alla copia degli ordini di acquisto dei suddetti titoli.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice, i ricorrenti hanno ribadito la propria richiesta di ottenere comunicazione in forma intelligibile dei dati personali, chiedendo altres di conoscerne l'origine, le finalit e le modalit del trattamento, nonch i soggetti cui gli stessi sono stati comunicati. I ricorrenti hanno anche chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 8 aprile 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la resistente ha risposto con nota anticipata via fax il 3 maggio 2004, comunicando i dati personali identificativi dei ricorrenti, nonch gli estremi dei rapporti contrattuali dagli stessi intrattenuti con alcune filiali della resistente medesima e precisando che la filiale di Vigevano e l'"Ufficio privacy" della banca sono comunque disponibili a fornire ai ricorrenti "informazioni chiarimenti e documentazione" inerente ai rapporti stessi.

Per quanto concerne l'acquisto delle obbligazioni contestate, la resistente si poi richiamata a quanto comunicato ai ricorrenti nella nota inviata in data 25 marzo 2004 dal proprio Ufficio reclami, sostenendo che:

      gli interessati sono noti alla resistente quali investitori "con esperienza in materia di investimenti finanziari", anche in considerazione della percentuale minima (14%) rappresentata dal valore delle obbligazioni contestate rispetto al complessivo patrimonio investito all'epoca in strumenti finanziari;

      pur avendo gi fornito copia dei "fissati bollati" relativi alle operazioni in questione, la resistente non pu "fornire specifico riscontro documentale degli ordini stante il tempo trascorso, e tenuto conto che" la banca obbligata a conservare le attestazioni e, nel caso di ordini impartiti telefonicamente, le registrazioni telefoniche degli ordini "per almeno due anni" (art. 6, comma 1, lett. b) delib. Consob n. 11522/1998);

      infine, copie dei "fissati bollati, note di addebito, accrediti di cedole, estratti conto corrente ed estratti depositi titoli" furono ricevuti a suo tempo dai ricorrenti, senza che gli stessi sollevassero eccezioni in ordine agli investimenti in questione.

Con memoria anticipata via fax il 6 maggio 2004 i ricorrenti hanno ritenuto insoddisfacente il riscontro in quanto la resistente si sarebbe limitata a comunicare esclusivamente "la consistenza dei dati anagrafici dei ricorrenti". Gli stessi hanno inoltre dichiarato, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, di non essere "investitori istituzionali" o "investitori professionisti", a nulla rilevando la loro "precedente esperienza in materia di investimenti finanziari"; hanno inoltre rilevato come la resistente abbia omesso di fornire i dati contenuti nel c.d. "documento rischi" che la stessa avrebbe dovuto far compilare e sottoscrivere ai ricorrenti.

Con nota inviata il 14 giugno 2004, successivamente alla proroga del termine di decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149 del Codice, la resistente, in ordine al c.d. "profilo di rischio", ha precisato che "i ricorrenti hanno manifestato il rifiuto a fornire le notizie richieste, non rendendosi, di conseguenza, configurabile l'estrazione di alcun dato personale in merito". La resistente ha anche aggiunto che il "Documento sui rischi generali degli investimenti finanziari" di cui alla deliberazione Consob n. 11522/1998, attiene alla rischiosit degli investimenti finanziari "e non prevede la personalizzazione con alcun dato dell'investitore".

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta che, sebbene formulata senza specifico riferimento ai diritti tutelati dall'art. 7 del Codice, rileva comunque come istanza di accesso ai dati personali riferiti ai ricorrenti detenuti da un istituto di credito in ordine ad alcuni investimenti finanziari specificamente individuati.

Nel procedimento, la resistente ha comunicato in forma intelligibile l'elenco dei dati personali detenuti in relazione ai rapporti intercorsi con i ricorrenti, mettendo a loro disposizione, presso le competenti filiali, anche la documentazione relativa alle operazioni finanziarie in questione.

Va peraltro osservato che l'art. 10 del Codice, relativo alle modalit di riscontro da parte del titolare del trattamento alle istanze di accesso ai sensi dell'art. 7 del medesimo Codice, non prevede il necessario rilascio di copie di atti e documenti in quanto obbliga, pi precisamente, il titolare o il responsabile del trattamento ad estrapolare tutte le informazioni che riguardano il richiedente e a riferirle a quest'ultimo con modalit idonee a rendere i dati agevolmente comprensibili e, se richiesto, trasponendole su supporto cartaceo o informatico. Solo quando insorgano (come nel caso di specie) particolari difficolt obiettive ad estrarre i dati e a trasporli su tali supporti, anche in ragione della quantit, qualit e dislocazione dei dati richiesti all'interno di documenti, e non sia parimenti possibile la loro trasmissione per via telematica, il titolare pu riscontrare la richiesta dell'interessato permettendo allo stesso di visionare gli atti e documenti contenenti i dati che lo riguardano e di estrarre copia degli stessi (v. Provv. del Garante del 27 dicembre 2001, in Bollettino, 2001, n. 23, p. 72).

In ordine alle richieste dei ricorrenti riferite all'acquisto delle obbligazioni "Argentina" il titolare del trattamento ha fornito un sufficiente riscontro alla richiesta di accedere ai dati personali riferiti a tali operazioni finanziarie.

Va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2 del Codice in ordine a tale profilo.

Le richieste volte a conoscere l'origine dei dati, le finalit e le modalit del trattamento, nonch i soggetti cui i dati sono stati comunicati devono invece essere dichiarate inammissibili, essendo state avanzate per la prima volta solo nel ricorso e non essendo state previamente formulate nell'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice.

In ragione della sequenza dei rapporti intercorsi fra le parti e della specificit delle questioni affrontate nel ricorso sussistono infine giusti motivi per compensare integralmente le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di ottenere comunicazione in forma intelligibile dei dati;

b) dichiara inammissibili le restanti richieste;

c) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 7 luglio 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rodotà

Il segretario generale
Buttarelli