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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 5 luglio 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Maria Di Massa, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Matarazzo presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Class Editori S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO: La ricorrente afferma di aver ricevuto per posta corrispondenza pubblicitaria non richiesta da parte di Class Editori S.p.A. relativa all'abbonamento alla rivista "Case&Country". Con un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali in vigore dal 1 gennaio 2004, la ricorrente ha chiesto conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, l'origine degli stessi, nonch la logica e le finalit del trattamento, oltre agli estremi del responsabile eventualmente designato. Con la medesima istanza si anche opposta all'ulteriore trattamento dei dati, sollecitandone a tal fine la cancellazione. Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice, la ricorrente ha ribadito le proprie istanze ed ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento. All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 6 aprile 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la societ resistente ha osservato con nota fax del 29 aprile 2004 che le predette istanze erano state formulate con riferimento all'abrogato art. 13 della legge n. 675/1996, e che pertanto non vi era obbligo di corrispondervi, con conseguente inammissibilit del ricorso; ha poi dichiarato, tra l'altro, che: i dati relativi alla ricorrente sono stati forniti da Addressvitt s.r.l. ed utilizzati "al solo fine dell'invio alla ricorrente di una pubblicit (..)"; i predetti dati sono "nome e cognome (..) indirizzo (..)"; "il titolare del trattamento : Class Editori S.p.A. (..)"; "di aver eliminato il nominativo della ricorrente dai propri archivi". Con nota inviata via fax il 30 aprile 2004, la ricorrente ha ritenuto incompleto e "del tutto tardivo" il riscontro ottenuto (anche in riferimento all'invio della pubblicit in questione non all'indirizzo di residenza dell'interessata, ma al domicilio della stessa) ed ha ribadito le istanze di cui al ricorso, rilevando che anche la cartolina di abbonamento ricevuta nel febbraio 2004 al proprio domicilio, nei riferimenti attinenti all'esercizio dei diritti degli interessati, contiene riferimenti normativi all'abrogata legge n. 675. Con ulteriore nota inviata via fax il 13 maggio 2004, la resistente, nel ribadire quanto gi comunicato nella citata nota del 29 aprile 2004, ha precisato tra l'altro che: "i dati sono stati cancellati e non potranno essere quindi pi utilizzati in alcun modo"; tale operazione stata portata a conoscenza di Addressvitt s.r.l.; "un'altra societ del Gruppo Class Editori ha ricevuto dalla Cassa forense identici dati a quelli trasmessi dalla Addressvitt S.r.l. e che gli stessi sono stati trattati per finalit differenti e afferenti alla Cassa forense stessa". Con nota inviata via fax il 31 maggio 2004, in risposta ad una richiesta avanzata dal Garante successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, la resistente ha trasmesso una comunicazione ricevuta dalla ricorrente, con la quale quest'ultima ha ritenuto "pienamente soddisfatte le proprie richieste". Class Editori S.p.A. ha pertanto chiesto che questa Autorit dichiari non luogo a provvedere sul ricorso. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato da una societ editrice attraverso l'invio di corrispondenza per finalit pubblicitarie a mezzo di posta ordinaria. Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, l'istanza del 9 febbraio 2004 legittima e imponeva un pronto riscontro ai sensi del Codice entrato in vigore il 1 gennaio 2004, bench contenente un riferimento alla legge n. 675/1996, peraltro probabilmente originato dalla circostanza -non contestata dalla resistente- che l'informativa inviata da quest'ultima nel gennaio del 2004 non fosse -come pure dovuto- aggiornata in base alle nuove disposizioni del Codice. Il ricorso pertanto ammissibile. Sul medesimo ricorso deve essere dichiarato non luogo a provvedere, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del d.lg. n. 196/2003, in ordine alle richieste volte a conoscere l'origine, la logica e le finalit del trattamento, nonch ad avere conferma dell'esistenza di dati personali che riguardano l'interessata e ad ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, istanze in riferimento alle quali la resistente ha fornito un riscontro sufficiente. Va ugualmente dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in riferimento all'opposizione al trattamento dei dati stessi, avendo il titolare del trattamento sostenuto (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del d.lg. n. 196/2003: "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver gi inibito l'invio di ulteriore materiale pubblicitario. Il ricorso deve essere invece accolto in riferimento alla richiesta volta a conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, in merito alla quale la resistente non ha fornito riscontro. La stessa dovr pertanto comunicare alla ricorrente ed a questa Autorit gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i ai sensi dell'art. 29 del Codice, entro il 31 luglio 2004, dando conferma entro lo stesso termine a questa Autorit dell'avvenuto adempimento. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso. Tale ammontare posto a carico di Class Editori S.p.A nella misura di euro 200, previa compensazione della restante parte, ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri inviati, tardivamente, dalla resistente. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso limitatamente all'istanza volta a conoscere gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i e ordina alla societ resistente di corrispondere a tale richiesta nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste; c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 200 euro a carico di Class Editori S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore della ricorrente. Roma, 5 luglio 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |