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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 30 giugno 2004 Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Maria Di Massa, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Matarazzo presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Hachette Rusconi S.p.A..; Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; PREMESSO A seguito della ricezione al proprio domicilio di materiale pubblicitario inviato da Hachette Rusconi S.p.A. (relativo all'abbonamento alla rivista "Marie Claire"), la ricorrente afferma di non aver ottenuto riscontro ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale aveva chiesto conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l'origine, la logica, le finalit e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento. La ricorrente si anche opposta all'ulteriore trattamento dei dati, sollecitandone a tal fine la cancellazione. Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice, la ricorrente ha ribadito le proprie istanze ed ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento. All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 12 maggio 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la societ resistente ha risposto con nota inviata via fax il 31 maggio 2004, affermando che: i dati dell'interessata, "nome e cognome, indirizzo e numero telefonico (), sono stati trasmessi ad Hachette Rusconi S.p.A. dalla societ collegata H.M.C. Italia s.r.l. la quale, a sua volta, li aveva acquisiti dalla Cemit Interactive Media di San Mauro Torinese"; "quest'ultima ha dichiarato di aver tratto i dati dall'elenco telefonico della provincia di Torino, fornito su supporto elettronico da Telecom Italia"; il "trasferimento" dei dati dell'interessata " stato fatto per monoutilizzo ed il trattamento si quindi esaurito con l'invio dell'offerta per l'abbonamento alla rivista Marie Claire"; "anche per tale ragione" si sarebbe "tardato a dare riscontro" alle richieste dell'interessata, "dovendo risalire all'origine di dati personali che non risultavano" nella propria "disponibilit"; "i dati risultano () gi cancellati () o meglio () mai inseriti nella () anagrafica". CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di materiale pubblicitario al domicilio della ricorrente. Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle richieste dell'interessata volte ad avere conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano, di conoscere gli stessi, nonch l'origine, la logica e le finalit del trattamento, istanze in riferimento alle quali la resistente ha fornito un riscontro sufficiente. Va ugualmente dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in riferimento all'opposizione al trattamento dei dati, avendo a tal proposito il titolare del trattamento medesimo fornito un congruo riscontro attestando (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") la cancellazione dei dati. Il ricorso deve essere invece accolto in riferimento alla richiesta volta a conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato. La resistente, che non ha fornito alcun riscontro al riguardo, dovr comunicare all'interessata gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i ai sensi dell'art. 29 del Codice, entro un termine che appare congruo fissare al 31 luglio 2004, dando conferma entro lo stesso termine a questa Autorit dell'avvenuto adempimento. Questa Autorit verificher nell'ambito di un autonomo procedimento ai sensi dell'art. 154 del Codice l'idoneit dell'informativa agli interessati fornita dalla resistente ai sensi dell'art. 13 del Codice. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso. Tale ammontare posto a carico di Hachette Rusconi S.p.A, nella misura di euro 150, previa compensazione della restante parte, ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, solo dopo la presentazione del ricorso ed in modo incompleto. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i e ordina alla societ resistente di corrispondere a tale richiesta nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili; c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 150 euro a carico di Hachette Rusconi S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore della ricorrente. Roma, 30 giugno 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |