Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 24 giugno 2004

Diritti dell'interessato - Liceit del trattamento di dati effettuato a fini contrattuali

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Massimo Virno, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Di Massa presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

De Agostini Editore S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodot;

PREMESSO

Il ricorrente afferma di aver ricevuto per posta corrispondenza pubblicitaria (relativa all'acquisto di un libro) non richiesta da parte di De Agostini Editore S.p.A.

Con un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice il ricorrente aveva chiesto conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile degli stessi, di conoscere la loro origine, la logica e le finalit del trattamento. Il ricorrente aveva inoltre chiesto di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e si opposto all'ulteriore trattamento dei dati sollecitandone a tal fine la cancellazione.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice, il ricorrente ha ribadito le proprie istanze ed ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 26 marzo 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la societ resistente ha risposto, con nota inviata via fax il 1 aprile 2004, sostenendo:

      di non aver risposto con tempestivit alla istanza formulata dall'interessato poich la stessa avrebbe "seguito l'iter normale" essendo indirizzata "genericamente all'Istituto Geografico De Agostini e non al Responsabile Dati";

      di "aver provveduto immediatamente a cancellare" il nominativo del ricorrente dalla mailing list della societ;

      di aver acquisito il nominativo del ricorrente "il 13 dicembre 2000 in merito ad una richiesta di abbonamento per l'opera Esplorando il Corpo Umano (..)" e di aver successivamente ricevuto "un'ulteriore cedola d'ordine per l'opera Guida al PC (..)";

      di detenere "esclusivamente" i dati personali dell'interessato riguardanti "l'anagrafica, nome e cognome, indirizzo e numero di telefono" forniti dallo stesso "nella compilazione del buono d'ordine".

Con nota inviata via fax il 31 maggio 2004, in risposta ad una richiesta avanzata dal

Garante successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, la resistente ha fornito ulteriori precisazioni in ordine ai dati personali dell'interessato trattati in riferimento alle raccolte di fascicoli per corrispondenza dallo stesso effettuate.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato da una societ editrice attraverso l'invio di corrispondenza per finalit pubblicitarie.

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle richieste volte ad avere conferma dell'esistenza di dati personali, a conoscere l'origine, la logica e le finalit del trattamento, nonch ad ottenere la comunicazione dei dati stessi (limitatamente alle informazioni gi comunicate all'interessato). In ordine a tali istanze la resistente ha fornito un riscontro sufficiente.

Va ugualmente dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in riferimento all'opposizione all'ulteriore trattamento dei dati personali del ricorrente. Il titolare del trattamento ha sostenuto (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver gi cancellato il nominativo del ricorrente dalla mailing list della societ.

Il ricorso deve essere invece accolto in riferimento alla richiesta volta a conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, in merito alla quale la resistente non ha fornito un riscontro adeguato (avendo la stessa fatto solo un riferimento generico all'esistenza di un "responsabile dati" in seno alla societ, di cui non ha fornito gli estremi identificativi). De Agostini Editore S.p.A. dovr pertanto comunicare al ricorrente gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell'art. 29 del Codice, entro il 31 luglio 2004, dando conferma entro lo stesso termine a questa Autorit dell'avvenuto adempimento.

Il ricorso va parimenti accolto in ordine alla richiesta dell'interessato di accedere ai dati personali che lo riguardano comunque detenuti dal titolare del trattamento. Dai riscontri forniti dalla societ risulta infatti che la stessa detiene dati personali del ricorrente riferiti all'acquisto di prodotti editoriali a dispense. In relazione a tali vicende, che hanno dato luogo al trattamento di dati anche a fini contabili, il titolare ha fornito solo alcune generiche informazioni nel riscontro inviato il 28 maggio 2004.

Pertanto, il titolare del trattamento dovr integrare i riscontri gi forniti, entro il 31 luglio 2004, comunicando al ricorrente tutti i dati personali allo stesso riferiti, comunque detenuti negli archivi della societ, dando comunicazione anche a questa Autorit dell'avvenuto adempimento entro la stessa data.

Deve essere infine dichiarata infondata la richiesta di cancellazione dei medesimi dati conservati a fini contabili e amministrativi interni.

Dalla documentazione in atti non risulta infatti che tali dati siano allo stato conservati in modo illecito essendo trattati nei limiti di legge in relazione allo svolgimento di rapporti contrattuali recentemente intercorsi tra le parti.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso. Tale ammontare posto a carico di De Agostini Editore S.p.A, nella misura di euro 200, previa compensazione della restante parte, ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri inviati, sia pure tardivamente ed in modo incompleto, dalla resistente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso limitatamente alle istanze dell'interessato volte a conoscere gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i ed ad accedere a tutti i dati personali che riguardano l'interessato medesimo, ordinando alla societ resistente di corrispondere a tali richieste nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

d) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 200 euro a carico di De Agostini Editore S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 24 giugno 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rodotà

Il segretario generale
Buttarelli