Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 18 giugno 2004

Procedimento relativio ai ricorsi - Negata la cancellazione dei dati dell'interessato dal data-base di una "centrale rischi"

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Giuseppe Mella

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

L'interessato aveva formulato nei confronti di Crif S.p.A. un'istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, cui non era seguito un riscontro, con la quale aveva chiesto conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati, nonch la cancellazione dei dati stessi, opponendosi al loro ulteriore trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice, l'interessato ha ribadito le proprie istanze nei confronti di Crif S.p.A. chiedendo che le spese del procedimento siano poste a carico del titolare del trattamento.

      All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 29 aprile 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, Crif S.p.A., con nota inviata via fax il 24 maggio 2004, ha dato conferma dell'esistenza di dati fornendo un report contenente "tutti i dati attualmente censiti sul nominativo del ricorrente nel sistema di referenza creditizia". La resistente, pur sottolineando che l'istanza di cancellazione sarebbe inammissibile in quanto "eccessivamente generica e non specificata", ha inoltre sostenuto che il trattamento effettuato sarebbe a suo avviso lecito.

       

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato da una "centrali rischi" privata.

Per quanto riguarda le richieste di avere conferma dell'esistenza di dati, di accedere al relativo contenuto e di conoscerne l'origine va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito al riguardo adeguato riscontro, comunicando all'interessato, nel corso del procedimento, i dati che lo riguardano detenuti nei propri archivi e la relativa origine.

Quanto alla richiesta di cancellazione dei dati (che, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, risulta ammissibile bench giustificata sinteticamente in relazione alle difficolt del ricorrente nell'ottenere finanziamenti) il ricorso invece infondato. Dalla documentazione in atti non emergono elementi che facciano ritenere allo stato illecito il trattamento di dati effettuato dalla resistente, trattandosi in un caso di informazioni relative ad un finanziamento estinto nell'ottobre 2002 senza alcuna segnalazione di insolvenze e, nell'altro, di dati relativi ad un rapporto in corso rispetto al quale non risulta peraltro essersi verificato alcun ritardo o contestazione nei pagamenti. Pertanto, la divulgazione in rete a banche e a societ finanziarie di tali dati non risulta allo stato eccedente rispetto alle finalit originarie per le quali i dati furono raccolti e trattati (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice).

In merito all'opposizione all'ulteriore trattamento dei medesimi dati l'interessato non ha poi fornito idonei elementi che giustifichino tale richiesta la quale, in base all'art. 7, comma 4, lett. a), del Codice, pu essere proposta "per motivi legittimi" che, nel caso di specie, non sono stati oggetto di idonei elementi di prova.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 100 euro a carico di Crif S.p.A., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al tipo di riscontro fornito, sia pure tardivamente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di avere conferma dell'esistenza di dati, accedere al loro contenuto e di conoscerne l'origine;

b) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati e all'opposizione al trattamento;

c) determina, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che posto in misura pari a 100 euro a carico di Crif S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 18 giugno 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli