Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 10 giugno 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Giovanni Di Ruggiero rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Manzo

nei confronti di

Studiweb di Antonio Modesti;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza rivolta a Studiweb di Antonio Modesti ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale, nel contestare una comunicazione a carattere pubblicitario non sollecitata (contenente un invito a partecipare ad una selezione di candidati cui proporre servizi formativi), aveva chiesto conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati, la logica, le modalit e le finalit su cui si basa il trattamento, nonch i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare del trattamento medesimo e dei responsabili eventualmente designati, opponendosi infine al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini commerciali e pubblicitari.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice l'interessato ha ribadito le proprie istanze chiedendo di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 19 aprile 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la resistente ha risposto con nota anticipata via fax il 4 maggio 2004 con la quale ha dichiarato di essere stata in possesso del solo nominativo dell'interessato e di averlo gi cancellato a seguito della richiesta dallo stesso formulata.

L'interessato, con nota fax del 17 maggio 2004, ha ribadito le proprie richieste, ritenendo insufficiente il riscontro fornito.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza per finalit pubblicitarie.

La societ resistente, solo a seguito della presentazione del ricorso, ha fornito riscontro al ricorrente comunicando, in modo generico, di aver detenuto il "nominativo" dello stesso e di averlo gi cancellato dai propri archivi.

Tale cancellazione, peraltro non richiesta dall'interessato, avrebbe dovuto essere effettuata solo dopo aver comunicato all'interessato in modo dettagliato i dati personali conservati nel medesimo archivio, ponendolo cos in condizione di poter esercitare efficacemente i propri diritti in relazione alla liceit e correttezza del trattamento.

Sulla base delle dichiarazioni rilasciate per conto della resistente (della cui veridicit l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice limitatamente alla richiesta di avere conferma dell'esistenza di dati personali dell'interessato, di accedere al loro contenuto e di conoscere gli estremi identificativi del titolare del trattamento.

Il ricorso deve essere invece accolto in riferimento alle altre richieste volte a conoscere l'origine dei dati, la logica, le modalit e le finalit su cui si basa il trattamento, e i soggetti e le categorie di soggetti cui i dati potevano essere comunicati, nonch gli estremi identificativi del responsabile eventualmente designato. Su tali profili il titolare non ha infatti fornito un riscontro. Il resistente dovr corrispondere a tali richieste entro il 10 settembre 2004, dando conferma di tale adempimento entro la stessa data anche al Garante.

Questa Autorit verificher, nell'ambito di un autonomo procedimento ai sensi dell'art. 154, comma 1, del Codice, il trattamento dei dati effettuato dal titolare, con particolare riferimento alla conformit dello stesso alle disposizioni del Codice in materia di informativa e consenso.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 200 euro a carico di StudiWeb di Antonio Modesti, previa parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al riscontro fornito dalla resistente, seppure dopo la presentazione del ricorso ed in modo incompleto.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso limitatamente alle richieste volte a conoscere l'origine dei dati, la logica, le modalit e le finalit del trattamento, nonch gli estremi identificativi del responsabile eventualmente designato, e ordina alla resistente di corrispondervi nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;

c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico del resistente, il quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 10 giugno 2004

 

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli