Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 19 maggio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Scala reale s.r.l., in persona del legale rappresentante, Amos Vignali

nei confronti di

Albertini F.lli s.n.c. e C.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

La ricorrente, dopo aver ricevuto un messaggio di posta elettronica non sollecitato a carattere pubblicitario relativo all'attivit svolta dalla societ resistente, ha formulato un'istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale, oltre ad alcune istanze non previste dal citato art. 13, ha chiesto conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile degli stessi e della loro origine, delle finalit, delle modalit e della logica del trattamento, nonch degli estremi identificativi del titolare e del responsabile e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. L'interessato si , altres, opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, chiedendone la cancellazione.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 145 del Codice, l'interessato ha ribadito le proprie istanze chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit ai sensi dell'art. 149 del Codice in data 30 marzo 2004, la societ resistente, con nota anticipata via fax il 15 aprile 2004, ha dichiarato di:

      non aver fornito riscontro all'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice poich la stessa non era accompagnata da un documento di riconoscimento comprovante l'identit del richiedente;

      aver acquisito l'indirizzo e-mail in questione "da un elenco espositori della fiera Transpotec/2002" (di cui ha allegato copia) e di averlo utilizzato in quanto a suo avviso proveniente da "elenchi da chiunque conoscibili";

      di non aver comunicato il dato in questione a terzi.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza ad un indirizzo di posta elettronica che era stato reperito all'interno di un catalogo.

L'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall'art. 4, comma 1, lett. b), del Codice e le richieste dell'interessato sono legittime.

Dalla documentazione in atti non emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell'interessato un consenso preventivo e informato per l'invio delle e-mail pubblicitarie in questione, oppure che operasse uno degli altri presupposti del trattamento previsti dalle disposizioni sopra citate.

L'utilizzazione di indirizzi di posta elettronica, ottenuti anche attraverso particolari software o reperiti in Internet, non consentita per l'invio di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario, senza un'idonea informativa e in assenza del previo consenso dell'interessato o di uno degli altri menzionati presupposti del trattamento (cfr. Provv. del Garante dell'11 luglio 2002, in Bollettino 2002, n. 30, p. 36).

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alla richiesta di conoscere i dati personali detenuti, la loro l'origine, le modalit, le finalit e la logica del trattamento effettuato, nonch gli eventuali soggetti cui i dati erano stati comunicati. In ordine a tali profili la resistente, che ha altres precisato gli estremi identificativi del titolare del trattamento, ha infatti fornito idoneo riscontro, seppure solo a seguito della presentazione del ricorso.

Il ricorso deve essere invece accolto in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile eventualmente designato ai sensi dell'art. 29 del Codice e all'opposizione al trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario, profili in ordine ai quali non stato fornito riscontro. Il titolare del trattamento dovr pertanto aderire a tali richieste, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della presente decisione, interrompendo l'invio di ulteriori messaggi a mezzo posta elettronica, anche sulla base della cancellazione del citato indirizzo di posta elettronica, ove non altrimenti detenuto in conformit al Codice. Il titolare dovr dare altres conferma entro la stessa data dell'avvenuto adempimento a questa Autorit e all'interessato.

Questa Autorit verificher nell'ambito di un autonomo procedimento ai sensi dell'art. 154 del Codice i presupposti di liceit del trattamento, in relazione all'assenza di un'idonea informativa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del medesimo Codice nella comunicazione e-mail inviata dalla resistente.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 150 euro a carico di Albertini F.lli s.n.c. e C., previa parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al riscontro fornito seppur dopo la presentazione del ricorso ed in modo incompleto.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di conoscere i dati personali del ricorrente, la loro l'origine, le modalit, le finalit e la logica del trattamento effettuato, gli estremi identificativi del titolare e i soggetti cui i dati erano stati comunicati;

b) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ed all'opposizione al trattamento dei dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario e ordina al titolare di aderire a tali richieste nei termini di cui in motivazione, dando conferma dell'avvenuto adempimento entro la stessa data a questa Autorit;

c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 150 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 19 maggio 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli