Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 12 maggio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Ester Ventura rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Manzo

nei confronti di

Sky Italia s.r.l.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza rivolta a Sky Italia s.r.l. l'11 febbraio 2004 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali con la quale, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionale non sollecitata (contenente offerte relative all'installazione ed attivazione di un impianto TV satellitare), aveva chiesto conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati, la logica, le modalit e le finalit su cui si basa il trattamento, nonch i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare del trattamento medesimo e dei responsabili eventualmente designati, opponendosi infine al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini commerciali e pubblicitari.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice l'interessata ha ribadito le proprie istanze chiedendo di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 22 marzo 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, Sky Italia s.r.l. non ha fornito alcun riscontro.

L'interessata, con nota fax del 19 aprile 2004, ha ribadito le proprie richieste.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza per finalit promozionali.

Nonostante la nota di invito ad aderire inviata con posta prioritaria e a mezzo raccomandata a/r (che risulta pervenuta il 29 marzo 2004 all'indirizzo al quale era stata recapitata l'istanza ex artt. 7 e 8) il titolare del trattamento ha omesso di fornire il doveroso riscontro alla ricorrente in ordine alle istanze legittimamente proposte.

Sky Italia s.r.l. dovr pertanto corrispondere alle richieste formulate dalla ricorrente nell'istanza ex artt. 7 e 8, successivamente ribadite nell'atto di ricorso, e indebitamente ignorate, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della presente decisione, dando conferma anche a questa Autorit dell'avvenuto adempimento entro e non oltre la medesima data.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento e posto a carico di Sky Italia s.r.l. determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina a Sky Italia s.r.l. di corrispondere alle richieste della ricorrente nei termini di cui in motivazione;

b) determina nella misura di 250 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posto a carico di Sky Italia s.r.l., la quale dovr liquidarlo direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 12 maggio 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rasi

Il segretario generale
Buttarelli