Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 7 maggio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

L'interessato, dipendente di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., ritenendo "incongrua" la valutazione di "insufficiente" contenuta nella nota di qualifica relativa all'attivit lavorativa dallo stesso prestata nell'anno 2002 (mentre, fino a quella data, aveva conseguito la qualifica di "ottimo") ha formulato un'istanza di accesso ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice nei confronti della resistente, chiedendo di conoscere "ogni evidenza, di qualsiasi genere, afferente alle sue note di qualifica: da quelle relative al 1990 fino a quella riguardante il 2002".

Non avendo ricevuto riscontro, la medesima richiesta di accesso stata riproposta con il ricorso ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice, con il quale il ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 12 marzo 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la resistente ha risposto via fax in data 5 aprile 2004, sostenendo che l'istituto del diritto di accesso mirerebbe a suo avviso a prevenire il pericolo di trattamenti lesivi. Tale circostanza non ricorrerebbe nel caso di specie in quanto il ricorrente avrebbe avanzato le proprie richieste solo "in previsione di un giudizio che intende incardinare presso il Tribunale di Chieti". L'istituto di credito ha quindi aggiunto di non "comprendere quale diritto o libert ()" dell'interessato sia stato leso "nel rendere il giudizio professionale oggetto di controversia o nel silenzio-rifiuto che si sarebbe formato a seguito della menzionata richiesta di documentazione"; ha chiesto quindi di rigettare il ricorso e di porre le spese del procedimento a carico dell'interessato.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne una richiesta di accesso ai dati personali detenuti da un datore di lavoro con particolare riferimento alle note di qualifica relative all'attivit lavorativa prestata dal ricorrente dal 1990 al 2002.

L'eccezione della resistente, riferita all'asserita mancanza di una congrua lesione dei diritti dell'interessato, infondata in quanto la richiesta di accesso ai dati personali formulabile liberamente (art. 9, comma 5, del Codice) e senza che debbano ricorrere particolari situazioni; n l'interessato ha l'onere di allegare specifiche motivazioni che giustificano la medesima richiesta, al contrario di quanto disposto da altre norme poste a tutela di diversi diritti (quali il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990).

Il titolare del trattamento tenuto a rispondere ad una legittima richiesta di accesso, nei modi di cui all'art. 10 del medesimo Codice.

Tale norma disciplina le modalit di riscontro e obbliga il titolare (e/o il responsabile) del trattamento a confermare l'esistenza dei dati personali oggetto di richiesta e a comunicarli al richiedente senza ritardo e in forma intelligibile, estrapolandoli, ove necessario, dai documenti nei quali gli stessi sono contenuti, anche mediante la consegna di copia di atti e documenti contenenti i dati richiesti, con esclusione dei dati personali riferiti a terzi.

L'istanza dell'interessato ha ad oggetto dati di carattere personale (art. 4, comma 1, lett. b) e 8, comma 4, del Codice) trattati in relazione alla redazione annuale di note di qualifica.

Il riscontro del titolare nel caso di specie non conforme a quanto previsto dal citato art. 10, non avendo l'istituto comunicato i dati legittimamente richiesti.

Il ricorso va quindi accolto e il titolare del trattamento dovr comunicare all'interessato entro il 20 giugno 2004 (secondo le modalit di cui al citato art. 10 e dando conferma entro la stessa data a questa Autorit dell'avvenuto adempimento) i dati personali che lo riguardano, relativamente alle note di qualifica redatte a partire dal 1990 al 2002, di cui stato fornito all'interessato, ogni anno, il solo giudizio sintetico finale, nei termini previsti dal citato art. 8, comma 4.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento e posto a carico della banca resistente determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina alla societ resistente di fornire riscontro alla richiesta di accesso del ricorrente, nei termini di cui in motivazione;

b) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che posto a carico della banca resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 7 maggio 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli