Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 7 maggio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Agos Itafinco S.p.A., Bipielle Ducato S.p.A., Banca Toscana S.p.A. e Finemiro Banca S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodot;

PREMESSO:

Il ricorrente aveva formulato distinte istanze ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del Codice, in vigore dal 1 gennaio 2004) nei confronti di Agos Itafinco S.p.A., Bipielle Ducato S.p.A., Banca Toscana S.p.A. e Finemiro Banca S.p.A. con le quali aveva chiesto conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l'origine, nonch di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, opponendosi anche al loro ulteriore trattamento.

Nel ricorso proposto a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice il ricorrente ha ribadito nei confronti di Bipielle Ducato S.p.A. e Agos Itafinco S.p.A. (in questo caso, relativamente ad una domanda di finanziamento respinta) solo l'istanza di cancellazione, ritenendo insoddisfacente il riscontro ottenuto, mentre nei confronti di Banca Toscana S.p.A. e Finemiro Banca S.p.A. ha ribadito esclusivamente l'istanza volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati e di conoscerne l'origine. L'interessato ha altres chiesto di porre le spese del procedimento a carico dei titolari del trattamento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 19 marzo 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, Agos Itafinco S.p.A., con nota anticipata via fax il 29 marzo 2004, ha sostenuto di aver gi dato riscontro alle richieste formulate dal ricorrente con note datate 6 giugno e 29 settembre 2003. Nelle stesse aveva comunicato al ricorrente che:

      le informazioni allo stesso riferite (di cui veniva indicato il contenuto in un elenco allegato) erano state trattate per eseguire "gli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento nr. xz, nonch ai fini dell'esecuzione delle misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso Sig. XY (Rich. Nr. yz)", dopo averne ottenuto il consenso;

      la conservazione dei dati del ricorrente negli archivi interni della societ "necessaria ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari non Bancari" che prevedono il diritto del cliente di ottenere "copia della documentazione inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi comprese, evidentemente, anche le pratiche respinte". L'eventuale cancellazione dei dati impedirebbe, a suo avviso, la soddisfazione di tali richieste o di analoghe istanze avanzate da autorit pubbliche anche a proposito dei rapporti non instaurati;

      i dati che riguardano il ricorrente sono attualmente detenuti esclusivamente nell'archivio interno della societ e, "ad eccezione dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla legge, degli stessi non si effettua alcun ulteriore trattamento";

      infine, tali dati personali non sono stati comunicati ad alcun ente di tutela del credito.

Con nota anticipata via fax il 7 aprile 2004 Finemiro Banca S.p.A., nel fornire al ricorrente un elenco dei dati personali raccolti all'atto della richiesta di finanziamento rivolta alla resistente e non accolta, ha dichiarato:

      di conservare nei propri archivi solo nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita e codice fiscale del ricorrente "per finalit () di sana e prudente attivit di erogazione del credito, riscontro ad eventuali richieste da parte dell'Autorit Giudiziaria, ecc.";

      di aver invece cancellato gli ulteriori dati contenuti nel predetto elenco (numero di telefono, stato civile, professione, reddito, ecc.), non essendo la loro conservazione ritenuta pi necessaria in relazione agli scopi per i quali erano stati raccolti e trattati;

      "che i dati relativi alla richiesta di finanziamento sopra citata non sono pi presenti nelle banche dati delle centrali rischi private dal mese di marzo 1999".

Con nota inviata via fax il 7 aprile 2004 Banca Toscana S.p.A. ha dichiarato:

      di detenere nei propri archivi i dati anagrafici e i documenti relativi ad un conto corrente aperto dal ricorrente il 14 luglio 1994 ed estinto il 27 settembre 1999, nonch a due prestiti personali concessi allo stesso rispettivamente il 14 luglio 1994 e il 16 novembre 1995 ed estinti il 28 luglio 1995 e il 14 luglio 1999;

      che nella banca dati di Crif S.p.A. non risultano allo stato segnalazioni effettuate dalla resistente in relazione ai predetti finanziamenti;

      di essere a suo avviso tenuta a conservare i dati personali riferiti al ricorrente in virt di precisi obblighi di legge in tema di conservazione delle scritture contabili (art. 2220 c.c.), nonch di trasparenza bancaria (art. 119 del d.lg. n. 385/1993).

Con nota anticipata via fax il 9 aprile 2004 Bipielle Ducato S.p.A., nel fornire un elenco dei dati relativi al ricorrente, si richiamata a quanto gi comunicato al ricorrente con nota del 23 maggio 2003 dichiarando:

      di detenere i dati personali del ricorrente in relazione a due richieste di finanziamento rivolte alla propria societ rispettivamente il 26 gennaio 2000 e il 4 febbraio 2000 ed in seguito respinte;

      i dati relativi a tali richieste sono stati a suo tempo comunicati alle centrali rischi private gestite da Crif S.p.A. e Experian Information Services S.p.A., "nei termini di cui all'informativa resa al momento delle richieste stesse, previo consenso () rilasciato in forma specifica" dal ricorrente;"da una verifica effettuata presso le menzionate centrali rischi emerso che i dati relativi a dette richieste sono stati cancellati".

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato da due banche e da due societ finanziarie in relazione ad alcuni rapporti di finanziamento.

Per quanto concerne la richiesta di cancellazione dei dati nei confronti di Agos Itafinco S.p.A. e Bipielle Ducato S.p.A. il ricorso infondato.

L'art. 7 del Codice riconosce all'interessato il diritto di ottenere la cancellazione "dei dati trattati in violazione di legge". Dalla documentazione in atti non risultano elementi per ritenere che le resistenti trattino e conservino al proprio interno i dati dell'interessato in modo illecito, non corretto o eccedente in relazione agli scopi per i quali i dati stessi sono stati raccolti e trattati. Ci con riferimento agli obblighi previsti dalla normativa sulla conservazione delle scritture contabili e dalle disposizioni antiriciclaggio. Peraltro, dalla documentazione in atti risulta che entrambe le resistenti avevano dato pieno riscontro alle richieste formulate dal ricorrente con l'istanza ex art. 13, antecedentemente alla proposizione del ricorso.

Per quanto concerne invece la richiesta di comunicazione dei dati in forma intelligibile e di conoscerne l'origine, formulata nei confronti di Banca Toscana S.p.A., il ricorso deve essere in parte accolto.

L'istituto di credito resistente non ha infatti riscontrato in modo idoneo la richiesta di accesso e, peraltro solo nel corso del procedimento, si limitato a fornire soltanto alcuni dati detenuti in relazione al ricorrente, riferiti ai rapporti contrattuali intercorsi con l'interessato, senza precisarne il concreto contenuto e specificare se esistono peraltro ulteriori dati personali ad esso relativi (che pure erano stati espressamente richiesti), riferiti a tali rapporti.

Banca Toscana S.p.A., entro il termine del 30 giugno 2004, dovr pertanto integrare il parziale riscontro gi fornito, comunicando al ricorrente, in forma agevolmente comprensibile, tutti gli ulteriori dati che lo riguardano oltre quelli gi comunicati, dando conferma anche a questa Autorit dell'avvenuto adempimento entro il medesimo termine.

Per quanto riguarda invece i dati personali gi messi a disposizione del ricorrente, deve essere dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice.

Per quanto concerne le richiesta di comunicazione dei dati e di conoscerne l'origine, formulata nei confronti di Finemiro Banca S.p.A., va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice. Nel corso del procedimento la resistente ha infatti fornito al ricorrente l'elenco dei dati che lo riguardano, raccolti presso l'interessato stesso all'atto della richiesta di finanziamento.

Tutte le resistenti hanno inoltre precisato che nelle banche dati delle c.d. "centrali rischi" private non risultano allo stato dati personali del ricorrente riferiti alle richieste di finanziamento dalle stesse non accettate o ai rapporti contrattuali intercorsi con l'interessato.

L'Autorit verificher nel corso dell'autonomo procedimento gi instaurato in tema di conservazione dei dati per finalit antiriciclaggio e di adempimento di obblighi contabili l'ulteriore profilo della conservazione "interna" nel tempo di dati relativi ai rapporti non instaurati.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso. Il medesimo ammontare posto a carico di Banca Toscana S.p.A., nella misura di euro 150, e di Finemiro Banca S.p.A., nella misura di 100 euro, previa compensazione della restante parte, ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri inviati, sia pure tardivamente, dalle stesse.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati formulata nei confronti di Agos Itafinco S.p.A. e Bipielle Ducato S.p.A.;

b) accoglie parzialmente il ricorso proposto nei confronti di Banca Toscana S.p.A. e ordina alla stessa di integrare i riscontri gi forniti al ricorrente, nei termini di cui in motivazione;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Banca Toscana S.p.A. limitatamente ai dati personali dell'interessato gi messi a disposizione dell'interessato nel corso del procedimento, nei termini di cui in motivazione;

d) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Finemiro Banca S.p.A.;

e) determina nella misura di 250 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che pone, nella misura di 150 euro e 100 euro, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, rispettivamente a carico di Banca Toscana S.p.A. e Finemiro Banca S.p.A., le quali dovranno liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 7 maggio 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rodotà

Il segretario generale
Buttarelli