Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 5 maggio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, in nome proprio e per conto di ZY e YZ, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Beni presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

TeleG - La televisione di Sassari;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodot;

PREMESSO:

Il ricorrente (in nome proprio e per conto dei genitori che gli hanno conferito di recente una delega a proporre ricorso) afferma che il giorno XX deceduto in Roma il fratello XZ "precipitando dal parapetto del lungotevere Sanzio, forse a causa di un malore". Il giorno YY l'emittente televisiva TeleG-La televisione di Sassari mandava in onda un filmato realizzato dalle reti televisive Mediaset -registrato tempo prima nel corso di una trasmissione alla quale aveva partecipato la persona deceduta- nel corso del quale veniva data evidenza alla morte di quest'ultima "oltrepassando i limiti della necessit della diffusione della notizia ()". I genitori, che non erano stati informati circa la trasmissione televisiva, "diffidavano immediatamente l'emittente televisiva ad interrompere il () servizio", ritenendolo a loro avviso illecito. Successivamente, il ricorrente e i propri congiunti "chiedevano () un ristoro per le sofferenze subite, non ricevendo per alcuna risposta"; il 13 novembre 2003, formulavano tre distinte istanze ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali), con le quali chiedevano all'emittente televisiva "TeleG" la conferma dell'esistenza di dati personali relativi al fratello e di conoscerne l'origine.

Non avendo ottenuto riscontro, il ricorrente ha proposto ricorso, nelle qualit indicate, ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice, chiedendo di "ordinare la distruzione del materiale audiovisivo del 29.01.02 e per l'effetto sanzionare l'emittente televisiva TeleG".

Con fax del 26 aprile 2004, il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare formalmente al ricorso, riservandosi di adire nuovamente questa Autorit "in ottemperanza alle nuove disposizioni legislative".

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su un trattamento di dati personali relativi ad una persona deceduta effettuato nell'ambito di una trasmissione televisiva.

Ai sensi dell'art. 148, comma 1, lett. a), del Codice deve essere anzitutto dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal ricorrente in nome e per conto XY e YZ. Al ricorso stata infatti allegata solo copia di una delega rilasciata dagli stessi e non della procura richiesta ex art. 147 del citato Codice.

Va invece dichiarato, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso proposto in nome proprio dal ricorrente, avendo lo stesso formalizzato una rinuncia al ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) inammissibile il ricorso proposto dal ricorrente in nome e per conto di XY e YZ;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso proposto dal ricorrente in nome proprio.

Roma, 5 maggio 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rodotà

Il segretario generale
Buttarelli