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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 29 aprile 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; esaminato il ricorso presentato da XY nei confronti di Crif S.p.A.; VISTA la documentazione in atti; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Stefano Rodot; PREMESSO: L'interessata afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del Codice, in vigore dal 1 gennaio 2004) con la quale aveva chiesto a Crif S.p.A. (cui si era gi rivolta con esito positivo per consultare i dati conservati negli archivi della stessa) la cancellazione dei dati che la riguardano dagli archivi di tale "centrale rischi" privata. Con il ricorso ex art. 145 del Codice l'interessata ha ribadito la propria richiesta. All'invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato da questa Autorit in data 23 gennaio 2004, ai sensi dell'art. 149 del Codice, Crif S.p.A., con nota anticipata via fax in data 18 febbraio 2004, ha sostenuto che: i dati riferiti ad un finanziamento erogato da Compass S.p.A. il 28 marzo 1996 e da Linea S.p.A. il 29 ottobre 1997, entrambi estinti con "segnalazione di rate non pagate gi regolarizzate", sono stati definitivamente cancellati dalla banca dati della resistente; diversamente, i dati relativi a due finanziamenti erogati da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., rispettivamente il 14 novembre 2001 e il 29 maggio 2003 (dei quali il primo estinto nel maggio 2003, quindi "formalmente chiuso da meno di un anno", con dicitura "nessuna segnalazione" ed il secondo tuttora in corso ed anch'esso senza segnalazione di ritardi nei pagamenti), "sono ancora oggetto di trattamento stante la proporzionalit del medesimo"; cos come segnalato da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., tali finanziamenti non integrerebbero "un medesimo rapporto contrattuale, bens due "rapporti giuridici distinti di cui l'uno chiuso e l'altro attualmente in essere". Con due memorie datate il 5 febbraio ed il 3 marzo 2004 la ricorrente si dichiarata insoddisfatta del riscontro ricevuto ed ha ribadito la propria richiesta di cancellazione, chiedendo altres che le spese del procedimento siano poste a carico del titolare del trattamento. Con nota inviata via fax il 29 marzo 2004, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, la resistente ha inviato un report aggiornato contenente tutti i dati censiti in relazione alla ricorrente, da cui risultano anche un finanziamento in corso erogato da Banca Popolare di Lanciano e Sulmona a r.l. il 2 ottobre 2003, un "affidamento revolving" accordato da Fiditalia S.p.A. il 24 marzo 2003, anch'esso ancora in corso, e una carta rateale emessa sempre da Fiditalia S.p.A. il 1 ottobre 1997, tuttora attiva. Queste tre posizioni recano la dicitura "nessuna segnalazione" e non formavano oggetto dell'originaria istanza di cancellazione formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675. Rispetto ai dati relativi ai due finanziamenti erogati da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. tuttora censiti in banca dati la resistente ha invece ribadito le considerazioni gi formulate in ordine all'autonomia dei relativi rapporti contrattuali. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso concerne il trattamento di dati personali svolto da una c.d. "centrali rischi" privata. Per quanto concerne la richiesta di cancellazione dei dati riferiti al finanziamento erogato da Compass S.p.A. e da Linea S.p.A., va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito al riguardo adeguato riscontro. Nel corso del procedimento, Crif S.p.A. ha infatti comunicato di aver cancellato i relativi dati dai propri archivi. Per quanto concerne la richiesta di cancellazione degli ulteriori dati riferiti alla ricorrente e conservati negli archivi di Crif S.p.A., il ricorso infondato. L'art. 7 del Codice riconosce infatti all'interessato il diritto di ottenere la cancellazione dei soli dati trattati in violazione di legge. Dalla documentazione in atti emerge che la permanenza di tali dati nell'archivio gestito da Crif S.p.A. e la loro ulteriore divulgazione in rete agli enti aderenti alla predetta "centrale rischi" non risulta allo stato eccedente rispetto alle finalit per le quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, trattandosi di dati relativi a rapporti contrattuali tuttora in essere o da poco estinti rispetto ai quali non si sono verificati ritardi o contestazioni nei pagamenti. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 100 euro a carico di Crif S.p.A., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al tipo di riscontro fornito, sia pure tardivamente. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati riferiti al finanziamento erogato da Compass S.p.A. e Linea S.p.A.; b) dichiara il ricorso infondato in ordine alla richiesta di cancellazione degli ulteriori dati conservati negli archivi di Crif S.p.A.; c) determina, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che posto in misura pari a 100 euro a carico di Crif S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore della ricorrente. Roma, 29 aprile 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |