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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 19 aprile 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da XY nei confronti di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO L'interessato, dipendente di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata il 31 gennaio 2004 nei confronti di tale banca, con la quale aveva chiesto che "gli fosse messa a disposizione ogni evidenza, di qualsiasi genere ()" ed "ogni atto afferente alla () richiesta di rimborso del 13 giugno 2003 ()" di 51,60 euro. Tale richiesta era stata formulata in relazione al "cattivo funzionamento " di una carta di credito fornitagli dalla filiale di MW in sostituzione di un'altra che sarebbe scaduta il 31 maggio 2003. Il ricorrente, con precedenti istanze (datate 13 giugno, 14 agosto, 14 ottobre e 2 dicembre 2003), aveva lamentato l'inutilizzabilit della nuova carta di credito durante il mese di maggio 2003 -non essendo stato informato dal predetto istituto di credito circa il fatto che la stessa sarebbe divenuta operativa a partire dal 1 giugno 2003- ed aveva contestato in modo specifico l'addebito della somma di euro 51,60 a titolo di prelievo bancomat. Nel ricorso proposto ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto di porre a carico di controparte le spese del procedimento. All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 12 marzo 2004 ai sensi dell'art. 149 del d.lg. n. 196/2003, la resistente ha risposto via fax il 5 aprile 2004 sostenendo che il diritto di accesso mira a prevenire il pericolo di trattamenti lesivi in conformit a quanto previsto dall'art. 2 del Codice. Tale circostanza non ricorrerebbe nel caso di specie in quanto il ricorrente ha avanzato le proprie richieste solo "in previsione di un giudizio che intende incardinare presso il Tribunale di Chieti" e per "porre fine" all'atteggiamento "persecutorio e dannoso che sarebbe consistito in un iter di rimborso irrituale della esigua somma di euro 51,60"; ha aggiunto quindi di non "comprendere quale diritto o libert ()" dell'interessato sia stato leso in tale procedura di rimborso. L'istituto di credito resistente ha chiesto anche di porre le spese del procedimento a carico dell'interessato. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA Il ricorso concerne una richiesta dell'interessato che presenta caratteri di genericit e non formulata con preciso riferimento alle situazioni soggettive di cui all'art. 7 del Codice, ma che rileva comunque come istanza di accesso a dati personali detenuti da un istituto di credito e riferiti all'utilizzo di una carta di credito. L'eccezione della resistente infondata in quanto il diritto di accesso ai dati personali pu essere esercitato liberamente (art. 9, comma 5, del Codice) senza che ricorrano particolari motivazioni o situazioni. Ogni interessato pu pertanto chiedere di conoscere nelle forme e nei modi di cui all'art. 9 del Codice tutti i dati personali che lo riguardano rivolgendo un'apposita istanza al titolare del trattamento che tenuto a rispondere ai sensi dell'art. 10 del medesimo Codice. Tale norma disciplina le modalit di riscontro alle richieste di accesso a dati personali e obbliga il titolare (e/o il responsabile) del trattamento a confermare l'esistenza dei dati oggetto di richiesta e a comunicarli al richiedente senza ritardo e in forma intelligibile, estrapolandoli, ove necessario, dai documenti nei quali gli stessi sono contenuti, anche mediante la consegna di copia di atti e documenti contenenti i dati richiesti, con esclusione dei dati riferiti a terzi. La risposta fornita dal titolare nel caso di specie non conforme a quanto previsto dal citato art. 10. L'istituto di credito non ha infatti fornito positivo riscontro alla legittima richiesta di accesso dell'interessato e si limitato a contestare genericamente le relative richieste. Il ricorso va quindi accolto e il titolare del trattamento dovr comunicare all'interessato entro il 10 settembre 2004 (secondo le modalit di cui al citato art. 10 e dando conferma entro la stessa data a questa Autorit dell'avvenuto adempimento) i dati che lo riguardano relativi all'utilizzo della carta di credito in questione, compresa ogni eventuale informazione di carattere personale detenuta e relativa alla contestata procedura di rimborso. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento e posto a carico della banca resistente determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE a) accoglie il ricorso e ordina alla resistente di dare riscontro alla richiesta di accesso nei termini di cui in motivazione; b) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che posto a carico della banca resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 19 aprile 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |