Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 19 aprile 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Micali

nei confronti di

Linea S.p.A. e Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodot;

PREMESSO:

In data 20 giugno 2001 l'interessata aveva ottenuto da Linea S.p.A. un prestito finalizzato al pagamento, in favore di Essere s.r.l. quale licenziataria del marchio "Centri Dimagranti Sobrino", di un "programma di cure estetiche volte all'eliminazione del peso in eccesso" di cui avrebbe dovuto beneficiare la figlia dell'interessata stessa. L'interessata afferma che, "a seguito delle numerose inadempienze poste in essere dai Centri Dimagranti Sobrino", in data 27 marzo 2003, la stessa avrebbe chiesto a Linea S.p.A. di interrompere i pagamenti in favore di Essere s.r.l.. In seguito, ritenendo di essere stata illecitamente segnalata da Linea S.p.A. "in un "data base" al quale accedono () le societ che si occupano di finanziamento", aveva formulato un'istanza ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del Codice, in vigore dal 1 gennaio 2004), con la quale aveva chiesto alla finanziaria di cancellare i dati che la riguardano "da ogni tipo di banca dati".

Non avendo ricevuto riscontro a tale istanza ed avendo verificato, attraverso l'accesso alla banca dati gestita da Crif S.p.A., di essere stata segnalata da Linea S.p.A. per "rate non pagate", l'interessata ha proposto ricorso a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice nei riguardi di Linea S.p.A. e Crif S.p.A. chiedendo la cancellazione dei dati che la riguardano dalle banche dati dalle stesse gestite, nonch dalle ulteriori banche dati a cui le stesse hanno avuto "accesso direttamente e/o indirettamente". L'interessata ha anche chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico dei titolari del trattamento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 12 marzo 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, Linea S.p.A., con nota anticipata via fax in data 30 marzo 2004, ha sostenuto che:

      la somma di euro 1.316,97 era stata versata ad Essere s.r.l., licenziataria del marchio "centri dimagranti Sobrino" in data 21 giugno 2001;

      nel corso del rapporto di finanziamento l'interessata si era resa pi volte inadempiente nei confronti della societ resistente "pagando le prime rate con circa sei mesi di ritardo e proseguendo con ritardi notevoli" per poi interrompere del tutto i pagamenti "a partire dalla rata n. 9 del 20.04.2002" (come risulta dall'estratto conto allegato alla nota stessa);

      ad oggi l'interessata debitrice di Linea S.p.A. per l'importo di euro 485,88 per capitale e euro 143,29 per interessi di mora, per un totale di euro 629,17;

      i ritardi nei pagamenti sono stati segnalati alle "centrali rischi" private di C.T.C.-Consorzio per la tutela del credito, Crif S.p.A. ed Experian Information Services S.p.A., "in conformit alle clausole di consenso al trattamento dei dati personali previste nel contratto e sottoscritte" dalla ricorrente; 

      il rapporto di finanziamento in questione sarebbe inoltre, a suo avviso, autonomo ed indipendente dal sottostante rapporto di fornitura del servizio; n, risulterebbe a carico della finanziaria resistente alcuna responsabilit sussidiaria, "non sussistendo alcun rapporto di esclusiva per la concessione del credito ai Clienti del fornitore";

      infine, in conformit con i criteri temporali di conservazione previsti dal provvedimento generale del Garante del 31 luglio 2002 in materia di c.d. "centrali rischi" private (pubblicato in Boll. del Garante n. 30, pagg. 47-55), i dati personali in questione potranno a suo avviso essere cancellati entro un anno "dalla data dell'eventuale pagamento a tacitazione delle () pretese creditorie" della resistente, "o, in alternativa, non oltre un triennio a decorrere dalla data in cui stato effettuato (o si render necessario effettuare in ragione dell'eventuale passaggio a perdita del credito) l'ultimo aggiornamento nelle "centrali rischi".

Con nota inviata via fax il 1 aprile 2004 Crif S.p.A. ha sostenuto che:

      il ricorso sarebbe inammissibile in quanto la richiesta di cancellazione stata avanzata per la prima volta solo in sede di proposizione del ricorso e non stata previamente formulata con l'istanza ex art. 13; n, sarebbe stata fornita dall'interessata "la dimostrazione del pregiudizio imminente ed irreparabile, che permetterebbe di prescindere da detta richiesta";

      l'interessata avrebbe infatti formulato nei confronti di essa resistente esclusivamente un'istanza di accesso cui Crif S.p.A. ha dato pieno riscontro con nota datata 18 dicembre 2003, allegata al ricorso stesso;

      in ogni caso, il trattamento effettuato da Crif S.p.A. in relazione ai dati riferiti all'interessata sarebbe lecito perch effettuato "in ossequio al principio di pertinenza e proporzionalit ed anche in eventuale applicazione dei criteri-guida, in materia di conservazione delle diverse tipologie di dati contenuti" nel provvedimento generale del Garante sopra citato;

      le posizioni censite in banca dati in relazione all'interessata fanno infatti riferimento al finanziamento concesso da Linea S.p.A. il 20 giugno 2001, con data di scadenza prevista 20 luglio 2002, ma tuttora in essere, con "segnalazione di rate non pagate", nonch all'utilizzo di una carta di credito "a saldo" emessa l'8 luglio 1996 da American Express Services Europe Limited e tuttora attiva, rispetto alla quale non si verificato alcun ritardo o contestazione nei pagamenti.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato da una finanziaria e da una c.d. "centrale rischi" privata in relazione ad un rapporto di finanziamento nel corso del quale si sono verificati alcuni inadempimenti nei pagamenti.

Per quanto concerne la richiesta di cancellazione dei dati formulata nei confronti di Crif S.p.A., il ricorso inammissibile, essendo stata tale istanza formulata per la prima volta in sede di ricorso e non anche previamente avanzata nell'interpello preventivo ex art. 8 del Codice (gi art. 13 della legge n. 675/1996) inoltrato al titolare del trattamento. L'interessata non ha fornito alcun prova dell'esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile, circostanza che avrebbe potuto legittimare la proposizione di un ricorso in assenza dell'invio del previo interpello al titolare del trattamento in riferimento all'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice.

Per quanto concerne la richiesta di cancellazione dei dati formulata nei confronti di Linea S.p.A., il ricorso infondato. Il trattamento dei dati personali dell'interessata non risulta allo stato eccedente rispetto alle finalit per le quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, poich il rapporto contrattuale tuttora in corso e i dati relativi a ritardi nei pagamenti delle rate non risultano erronei, cos come si evince dalla documentazione contabile prodotta dalla resistente (art. 11 del Codice).

La permanenza dei dati dell'interessata nelle banche dati delle "centrali rischi" risulta, quindi, allo stato, giustificata in conformit con la normativa sulla protezione dei dati personali, anche in riferimento ai criteri generali indicati da questa Autorit con il provvedimento del 31 luglio 2002 (pubblicato in Boll. del Garante n. 30, pagg. 47-55), in base al quale si ritiene congrua la conservazione dei dati relativi ad eventuali inadempimenti per tutta la durata del finanziamento e comunque non oltre un triennio a decorrere dalla data in cui risultato necessario il loro ultimo aggiornamento in "centrale rischi".

Per quanto concerne le spese del procedimento, in considerazione della complessit e specificit della vicenda esaminata, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) inammissibile il ricorso proposto nei confronti di Crif S.p.A.;

b) infondato il ricorso proposto nei confronti di Linea S.p.A.;

c) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 19 aprile 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rodotà

Il segretario generale
Buttarelli