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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 19 aprile 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Emanuele D'Amata nei confronti di Agos Itafinco S.p.A., Crif S.p.A. e Cribis S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Gaetano Rasi; PREMESSO: L'interessato aveva formulato nei confronti di Agos Itafinco S.p.A., Crif S.p.A., Cribisnet S.p.A. e Crif Business Information Services S.p.A. distinte istanze ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del Codice entrato in vigore il 1 gennaio 2004) con le quali aveva chiesto conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati, nonch la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, opponendosi al loro ulteriore trattamento. Con nota del 26 novembre 2003 Agos Itafinco S.p.A. aveva gi comunicato all'interessato che il trattamento effettuato sui dati riferiti allo stesso era da ritenersi lecito, avendo l'interessato medesimo acconsentito al trattamento all'atto della sottoscrizione delle richieste di finanziamento (in seguito rifiutate) rivolte alla propria societ ed essendogli stato fornito l'elenco dei dati detenuti nei propri archivi, acquisiti al fine di istruire le relative pratiche e valutare le richieste stesse. La predetta finanziaria confermava, altres, di aver interrotto ogni trattamento sui dati stessi (che erano conservati esclusivamente per obblighi di registrazione interna) e di aver anche cancellato il nominativo dell'interessato "dalla lista dei clienti destinatari di informazioni di carattere commerciale relative all'offerta di nuovi prodotti finanziari". Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice, l'interessato ha ribadito le proprie istanze nei confronti di tutte le societ sopra citate ed ha chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico dei titolari del trattamento. All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 3 marzo 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, Agos Itafinco S.p.A. ha risposto, con nota anticipata via fax il 17 marzo 2004, sostenendo di aver gi dato pieno riscontro alle richieste formulate dall'interessato con la citata nota del 26 novembre 2003 e ribadendo che la conservazione dei dati personali del ricorrente negli archivi interni della societ sarebbe giustificata da finalit gestionali e statistiche, "che non possono essere, ad oggi, considerate esaurite". Tale conservazione ", altres, necessaria ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari non Bancari" che prevedono il diritto del cliente di ottenere "copia della documentazione inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi comprese, evidentemente, anche le pratiche respinte". L'eventuale cancellazione dei dati impedirebbe la soddisfazione di tali richieste o di analoghe istanze di accesso avanzate da autorit pubbliche. Con nota pervenuta il 30 marzo 2004 il ricorrente ha precisato di aver gi ottenuto riscontro da Agos Itafinco S.p.A. alla propria richiesta di accesso, erroneamente ribadita nel ricorso, ma ha insistito per l'accoglimento della richiesta di cancellazione dei dati. Con nota inviata il 29 marzo 2004 Crif S.p.A. ha fornito al ricorrente un report contenente "tutte le posizioni ad oggi censite nel sistema di referenza creditizia di Crif S.p.A. medesima" in relazione allo stesso. In particolare, tali posizioni fanno riferimento esclusivamente ad un prestito personale concesso da Banca popolare del Cassinate a r.l. il 23 maggio 2007, ancora in corso, recante la dicitura "nessuna segnalazione" e ad un "affidamento revolving" concesso il 24 settembre 1999, anch'esso ancora in corso e recante la dicitura "nessuna segnalazione". Con nota inviata il 29 marzo 2004 Cribis S.p.A. (gi Cribisnet S.p.A., la quale a far data dal 1 gennaio 2004 ha incorporato Crif Business Information Services S.p.A.) ha dichiarato che il nominativo del ricorrente "non () ad oggi censito nelle banche dati gestite dalla societ scrivente". CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato da una finanziaria e da alcune "centrali rischi" private. Per quanto riguarda le richieste di accedere ai dati e di conoscerne l'origine formulate nei confronti di Agos Itafinco S.p.A., il ricorso inammissibile, avendo la resistente fornito riscontro a tali istanze gi in sede di risposta all'istanza ex art. 13 e prima dell'invio del ricorso stesso (formalmente proposto in data 20 febbraio 2004). Tale circostanza peraltro risulta ammessa dallo stesso ricorrente nella nota di replica pervenuta il 30 marzo 2004. Per quanto riguarda la richiesta di cancellazione dei dati formulata nei confronti di Agos Itafinco S.p.A. e l'opposizione, alle quali era stata data parimenti una risposta, ora contestata, il ricorso infondato. L'art. 7 del Codice riconosce all'interessato il diritto di ottenere la cancellazione "dei dati trattati in violazione di legge". Dalla documentazione in atti non risultano elementi per ritenere che la resistente tratti e conservi al proprio interno i dati dell'interessato in modo illecito, non corretto o eccedente in relazione agli scopi per i quali i dati stessi sono stati raccolti e trattati. Ci, con riferimento ai dati riferiti alle due richieste di finanziamento soggetti tuttora ad obblighi di conservazione. Quanto, invece, all'opposizione all'ulteriore trattamento dei dati, la resistente ha nuovamente confermato di aver interrotto ogni ulteriore trattamento, ivi compreso quello per scopi promozionali (avendo provveduto a cancellare il nominativo del ricorrente dalle liste utilizzate a tal fine) e le risultanze del procedimento non permettono di ritenere non veritiera tale asserzione. Per quanto riguarda la richiesta di accedere ai dati, di conoscerne l'origine, di cancellarli e l'opposizione al loro trattamento proposta nei confronti di Cribis S.p.A. va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice avendo la stessa societ fornito al riguardo adeguato riscontro comunicando che nessun dato personale riferito al ricorrente ad oggi presente nei propri archivi. Per quanto concerne la richiesta di accedere ai dati e di conoscerne l'origine formulata nei confronti di Crif S.p.A. va parimenti dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la stessa fornito al riguardo adeguato riscontro, comunicando all'interessato nel corso del procedimento i dati che lo riguardano detenuti nei propri archivi e la relativa origine. Quanto alla richiesta di cancellazione dei dati parimenti formulata nei confronti di Crif S.p.A., il ricorso invece infondato. Dalla documentazione in atti non emergono elementi che facciano ritenere illecito il trattamento di dati effettuato dalla stessa, trattandosi di informazioni relative a rapporti contrattuali ancora in corso rispetto ai quali non risulta essersi verificato alcun ritardo o contestazione nei pagamenti. In merito all'opposizione all'ulteriore trattamento dei medesimi dati l'interessato non ha poi fornito idonei elementi che giustifichino tale richiesta la quale, in base all'art. 7, comma 4, lett. a), del Codice, pu essere proposta "per motivi legittimi" di cui, nel caso di specie, non stata fornita prova. Per quanto concerne le spese del procedimento, in considerazione della sequenza dei rapporti intercorsi fra le parti, sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese fra le parti. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA: a) inammissibile la richiesta di accedere ai dati e di conoscere l'origine degli stessi formulata nei confronti di Agos Itafinco S.p.A.; b) infondata la richiesta di cancellazione dei dati e l'opposizione al trattamento formulate nei confronti di Agos Itafinco S.p.A. e Crif S.p.A.; c) non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste formulate nei confronti di Crif S.p.A.; d) non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Cribis S.p.A.; e) compensate le spese fra le parti. Roma, 19 aprile 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |