Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 19 aprile 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Anna Foresio, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Manzo

nei confronti di

"Giorni felici" s.r.l.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

A seguito di una chiamata telefonica promozionale alla propria utenza fissa, relativa ad una gita turistica, la ricorrente ha formulato una richiesta ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice nei confronti della resistente, al fine di avere conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano, di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile e di conoscerne l'origine, la logica, le finalit e le modalit del trattamento, nonch gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento e l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati. L'interessata con la medesima istanza si , altres, opposta al trattamento dei dati che la riguardano a fini promozionali e/o commerciali.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, l'interessata ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 145 e s. del Codice con il quale ha ribadito le proprie istanze ed ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit il 3 marzo 2004, ai sensi dell'art. 149 del Codice, la resistente ha risposto, con nota anticipata via fax il 22 marzo 2004, sostenendo che la pretesa della ricorrente era del tutto infondata e di:

      aver trattato i dati personali della ricorrente per finalit di marketing diretto, "esclusivamente al fine dell'avvenuto contatto telefonico" intercorso con la stessa;

      aver ricavato il nominativo della ricorrente "estraendolo in via del tutto casuale dall'elenco telefonico Pagine Bianche (..)";

      non aver "proceduto ad effettuare alcuna comunicazione, n (..) alcuna diffusione" di dati personali dell'interessata;

      non aver "mai proceduto ad effettuare alcuna conservazione dei dati personali della ricorrente (..)", di cui "non risulta allo stato confermata l'esistenza".

Con nota inviata via fax il 23 marzo 2004 la ricorrente ha segnalato l'incompletezza

dei riscontri ricevuti, contestando altres la mancanza di un'idonea informativa.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali per finalit di marketing diretto.

La resistente ha fornito sufficiente riscontro alle legittime richieste della ricorrente, che meritavano un doveroso e pi tempestivo riscontro indebitamente omesso, volte ad avere conferma dell'esistenza di dati personali del ricorrente e a conoscerne il contenuto. La resistente ha rilasciato una dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante), con la quale ha attestato di aver trattato esclusivamente i dati anagrafici della ricorrente estratti dall'elenco telefonico e di non detenere, allo stato, dati personali dell'interessata. La medesima resistente, che ha anche indicato gli estremi identificativi del titolare del trattamento, ha inoltre fornito indicazioni su origine, logica, finalit e modalit del trattamento ed ha infine confermato di non aver effettuato alcuna comunicazione e diffusione dei dati medesimi.

In ordine a tali profili deve essere quindi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice.

Il ricorso va invece accolto in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, non avendo la resistente fornito alcun riscontro al riguardo. "Giorni felici" s.r.l. dovr pertanto comunicare alla ricorrente gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i ai sensi dell'art. 29 del Codice, entro il 10 settembre 2004, dando comunicazione anche a questa Autorit dell'avvenuto adempimento entro la medesima data.

Il ricorso deve essere accolto parzialmente anche per ci che concerne l'opposizione al trattamento a fini pubblicitari dei dati. Al riguardo la resistente dovr integrare il parziale riscontro fornito assicurando all'interessata, entro il 10 settembre 2004, oltre alla mancata conservazione dei dati gi utilizzati, di aver adottato ogni utile accorgimento per prevenire l'invio di ulteriori messaggi promozionali e pubblicitari all'interessata, dando conferma di tale adempimento, entro il termine predetto, anche a questa Autorit.

Questa Autorit verificher nell'ambito di un autonomo procedimento ai sensi dell'art. 154 del Codice i presupposti di liceit del trattamento effettuato da "Giorni felici" s.r.l, con particolare riferimento alla presenza di un'idonea informativa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del medesimo Codice.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 150 euro a carico di "Giorni Felici" s.r.l previa parziale compensazione della residua parte, ai sensi del citato art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al riscontro, sia pure tardivo ed incompleto, fornito dal titolare.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e all'opposizione al trattamento, e ordina a "Giorni felici" s.r.l. di corrispondere a tali istanze nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;

c) determina nella misura forfettaria di 250 euro l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 150 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di "Giorni felici" s.r.l, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 19 aprile 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli