Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 6 aprile 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Valerio Femia e Domenico Mari ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

L'interessato aveva ottenuto da Compass S.p.A. un finanziamento rispetto al quale si erano verificati ritardi, in seguito regolarizzati, nel pagamento di alcune rate. Tali ritardi sono stati segnalati a Crif S.p.A. determinando, ad avviso dell'interessato, il rifiuto di un finanziamento (per l'acquisto di un'abitazione) successivamente richiesto a Banca di Roma S.p.A.. L'interessato ha formulato quindi nei confronti di Crif S.p.A. e, per conoscenza, di Compass S.p.A. e Banca di Roma S.p.A., un'istanza ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, in vigore dal 1 gennaio 2004), con la quale ha chiesto di "disporre e/o richiedere la cancellazione dei dati personali" che lo riguardano, ed, in particolare, della citata segnalazione operata da Compass S.p.A.

L'interessato ha poi proposto ricorso a questa Autorit nei confronti di Crif S.p.A. ai sensi dell'art. 145 del d.lg. n. 196/2003, ribadendo la propria richiesta di cancellazione.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 12 febbraio 2004 ai sensi dell'art. 149 del d.lg. n. 196/2003, Crif S.p.A., con nota inviata il 3 marzo 2004, ha precisato che:

      la richiesta di cancellazione concerne i dati relativi ad un prestito finalizzato erogato da Compass S.p.A. nel febbraio 2000 che sarebbe stato estinto nel novembre 2003 dopo la regolarizzazione delle sofferenze pregresse avvenuta nel maggio 2003;

      la conservazione dei dati in contestazione sarebbe a suo avviso allo stato lecita, in considerazione del termine annuale di permanenza dei dati ritenuto congruo dal provvedimento generale del Garante del 31 luglio 2002 (termine che, nel caso di specie, "scadr nel mese di maggio 2004");

      "l'attuale impossibilit di accedere al credito manifestata dal ricorrente appare smentita" dalla circostanza che in data 18 novembre 2003 Banca di Roma S.p.A. avrebbe erogato allo stesso un prestito personale di 8.000,00 euro.

Con memoria inviata il 12 marzo 2004 il ricorrente ha affermato di non aver mai negato di aver ottenuto "un piccolo prestito di Euro 8.000,00" da Banca di Roma S.p.A., bens di essersi visto rifiutare, "sulla base dell'esistenza della () segnalazione di morosit a suo carico", il finanziamento richiesto per l'acquisto dell'abitazione di cui necessitava. Il ricorrente, nella predetta memoria, ha inoltre espressamente revocato il consenso a suo tempo rilasciato a Crif S.p.A..

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sulla permanenza di dati personali conservati da una "centrale rischi" privata in relazione ad un rapporto di finanziamento nel corso del quale si sono verificati inadempimenti in seguito regolarizzati, con revoca del consenso. Le istanze proposte integrano un'unica, sostanziale domanda, caratterizzata da un'opposizione per motivi legittimi all'ulteriore trattamento dei dati presso la predetta "centrale rischi", mediante loro cancellazione per effetto dell'intervenuta revoca del consenso che nel caso di specie rappresenta, allo stato, l'unico presupposto idoneo del trattamento ai sensi degli artt. 23 e 24 del d. lg. n. 196/2003.

Il trattamento effettuato dalla "centrale rischi" in qualit di autonomo titolare del trattamento -che, come tale, sulla base di alcuni accordi del sistema di rilevazione del rischio creditizio, ed in relazione al concreto andamento del rapporto di finanziamento monitorato dalla banca o dalla finanziaria che ha concesso il prestito, interviene sui dati personali che le sono trasmessi dagli enti segnalanti- in termini generali lecito, ma basato nella fattispecie solo sul consenso che, come detto, stato revocato.

In ordine all'opposizione in esame, conformemente a quanto disposto dal Garante in precedenti decisioni, va ritenuta congrua, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessato e in luogo dell'integrale cancellazione, quella della sospensione temporanea della comunicazione a terzi dei dati personali relativi ai rapporti di finanziamento e della conseguente visibilit nella predetta banca dati. Ci nelle more dell'adozione a breve termine del codice deontologico previsto in materia dall'art. 117 del d.lg. n. 30 giugno 2003, n. 196 e dei connessi, eventuali provvedimenti del Garante previsti dagli artt. 17 e 24, comma 1, lett. g) del medesimo decreto legislativo.

Pertanto, a parziale accoglimento del ricorso e quale "misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessato" (art. 150, comma 2, del d.lg. 196/2003), va disposto che Crif S.p.A. sospenda temporaneamente la visibilit dei dati personali relativi al citato rapporto di finanziamento, a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento (e per il solo tempo intercorrente fino alla data in cui saranno operativi i nuovi presupposti del trattamento risultanti dall'attuazione delle disposizioni sopra richiamate), dando conferma a questa Autorit dell'avvenuto adempimento entro il 10 maggio 2004.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

in parziale accoglimento del ricorso ordina a Crif S.p.A., ai sensi dell'art. 150, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessato, di sospendere temporaneamente la visibilit dei dati relativi al rapporto di finanziamento oggetto di ricorso, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 6 aprile 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli