Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 6 aprile 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro da Crif S.p.A. ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, in vigore dal 1 gennaio 2004), con la quale aveva chiesto conferma dell'esistenza di dati che la riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, nonch di conoscere la loro origine, la logica, le modalit e le finalit del trattamento, oltre agli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato.

Nel ricorso proposto a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del d.lg. n. 196/2003 la ricorrente ha ribadito le proprie istanze ed ha chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico del titolare del trattamento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 25 febbraio 2004 ai sensi dell'art. 149 del d.lg. n. 196/2003, la societ resistente, con nota inviata via fax il 16 marzo 2004, ha fornito alla ricorrente un report contenente le informazioni detenute in relazione alla stessa, acquisite da due enti finanziatori aderenti alla stessa "centrale rischi". Crif S.p.A. ha anche sostenuto che a suo avviso il trattamento operato su tali dati proporzionato in relazione agli scopi per i quali i dati medesimi sono stati raccolti e attualmente conservati, anche in riferimento agli asseriti "criteri guida temporali" di cui al provvedimento generale del Garante del 31 luglio 2002 in materia di "centrali rischi" private. Ed infatti:

      la posizione n. 1 si riferisce ad un prestito finalizzato erogato da Fiatsava S.p.A. il 22 gennaio 1997, non ancora estinto (la scadenza naturale del rapporto era stata inizialmente fissata al gennaio 2001) che reca una "segnalazione di rate non pagate";

      la posizione n. 2 inerisce ad un prestito con "cessione del quinto" dello stipendio erogato da Deutsche Bank Mutui S.p.A. il 21 maggio 1999, ancora in corso (con scadenza pattizia al 1 giugno 2009) recante la dicitura "nessuna segnalazione". La visibilit di tale posizione risulta, peraltro, attualmente sospesa in attesa di chiarimenti da parte dell'ente segnalante.

Crif S.p.A. ha chiesto che il Garante dichiari non luogo a provvedere sul ricorso.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso a dati personali detenuti da una "centrali rischi" privata.

La resistente ha fornito un riscontro idoneo alle richieste della ricorrente volte ad avere conferma dell'esistenza di dati che la riguardano, ad ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, a conoscere l'origine dei dati, nonch la logica, le modalit e le finalit del trattamento.

In ordine a tali profili va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del d.lg. n. 196/2003.

Il ricorso deve essere invece parzialmente accolto in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell'art. 29 del d.lg. n. 196 (istanza in ordine alla quale non stato fornito alcun riscontro). La resistente dovr pertanto comunicare all'interessata, entro il 20 maggio 2004, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato, dando conferma a questa Autorit entro la medesima data dell'avvenuto adempimento.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso. Il medesimo ammontare posto a carico di Crif S.p.A., nella misura di euro 150, previa compensazione della restante parte, ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato dalla resistente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso ed in modo incompleto.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato e ordina a Crif S.p.A. di corrispondere a tale richiesta nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura di 250 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che pone nella misura di 150 euro, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, a carico di Crif S.p.A., la quale dovr liquidarlo direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 6 aprile 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rasi

Il segretario generale
Buttarelli