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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 31 marzo 2004 Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso qualora la resistente aderisca alle richieste dell'interessata nel corso del procedimento davanti al Garante e quest'ultima si dichiari integralmente soddisfatta rinunciando ad ogni altra pretesa. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; esaminato il ricorso presentato da Mariangela Rizzo nei confronti di SAGAT S.p.A.; VISTA la documentazione in atti; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Gaetano Rasi; PREMESSO: La ricorrente, dipendente di SAGAT S.p.A. dal 1998 al 2002, aveva proposto un'istanza ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003, in vigore dal 1 gennaio 2004) nei confronti di tale societ, con la quale aveva chiesto copia "di tutti i dati relativi alla sua persona ()", compresi i risultati dei corsi frequentati e le relative valutazioni in forma intelligibile, "nonch la successiva immediata cancellazione degli stessi dagli archivi dell'azienda". SAGAT S.p.A, con nota del 4 dicembre 2003, aveva comunicato all'interessata di essere in procinto di riscontrare tale richiesta. Non avendo SAGAT S.p.A dato ulteriore riscontro alla citata istanza, l'interessata ha proposto ricorso nei confronti di tale societ ai sensi degli artt. 145 e s. del d.lg. n. 196/2003, ribadendo le proprie richieste di accesso ai dati e di distruzione degli stessi ad eccezione di quelli la cui conservazione richiesta dalla normativa contabile e fiscale. L'interessata ha chiesto altres che le spese del procedimento siano poste a carico del titolare del trattamento. All'invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato da questa Autorit in data 12 febbraio 2004 ai sensi dell'art. 149 del d.lg. n. 196/2003, la resistente, con nota inviata via fax in data 18 febbraio 2004, ha risposto sostenendo di essere disposta a consegnare alla ricorrente la documentazione contenente i dati personali che la riguardano conservata presso la societ. Con ulteriore nota inviata via fax in data 1 marzo 2004, SAGAT S.p.A ha trasmesso a questa Autorit copia del verbale redatto in contraddittorio con la ricorrente, nel quale quest'ultima ha dichiarato di aver ricevuto dalla resistente "tutto quanto richiesto e spettantele ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, e di rinunciare pertanto al ricorso (..)e ad ogni residua pretesa nei confronti delle societ Sagat e Sagat Handling". CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso concerne il trattamento di dati personali effettuato da un datore di lavoro e riferiti alla carriera professionale di un dipendente. Alle richieste formulate dall'interessata la resistente, seppur dopo la presentazione del ricorso, ha fornito riscontro che l'interessata ha ritenuto soddisfacente rinunciando ad ogni pretesa nel procedimento. Sul ricorso va pertanto dichiarato non luogo a provvedere. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; Roma, 31 marzo 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |