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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 10
marzo 2004 L'omessa indicazione, da
parte di alcune testate giornalistiche, delle generalit di minori coinvolti in
un caso di violenza e molestie sessuali non misura sufficiente a proteggere
la personalit e la vita privata dei medesimi allorch la pluralit delle
informazioni diffuse sulla vicenda, per qualit, numero e livello di dettaglio,
siano idonee, anche indirettamente, a renderli riconoscibili. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof.
Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro
Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il reclamo
presentato da due esercenti la potest su minori interessati, che hanno
sottoscritto il reclamo in proprio e nella predetta qualit, unitamente agli avv.ti Giuseppe Lombardi e Vittorio Pisapia di Milano; VISTI gli atti d'ufficio
e le osservazioni formulate ai sensi dell'art 15 del
regolamento n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro
Paissan; PREMESSO: Nei giorni scorsi
diversi organi di informazione si sono occupati di un
grave episodio di cronaca relativo all'arresto di una donna accusata di aver
commesso atti di violenza ed abusi, anche di natura sessuale, ai danni dei due
bambini affidati alle sue cure dai genitori presso i quali, per alcuni anni, ha
prestato servizio. Le testate
giornalistiche che si sono occupate del caso hanno descritto in modo
dettagliato la vicenda, ivi compresa la tipologia di abusi subiti dai minori,
ricorrendo a pseudonimi nella narrazione, peraltro singolarmente identici in
vari articoli pubblicati. Pur non essendo stata
resa apertamente nota l'identit dei minori, i quotidiani hanno tuttavia
pubblicato una pluralit di informazioni inerenti alla
descritta vicenda (acquisite con modalit di cui non si ancora verificata la
liceit), e segnatamente: la specifica attivit professionale svolta dai
genitori e, limitatamente al padre, la circostanza che parte di essa veniva
svolta in una capitale europea; il luogo di residenza del nucleo familiare e il
quartiere (sito nel centro di un importante capoluogo regionale); l'et e il
sesso dei minori; le generalit, lo stato civile, il profilo professionale e
l'immagine dell'arrestata su foto segnaletiche; il periodo nel quale
quest'ultima ha prestato la propria opera presso la famiglia e le modalit
della sua assunzione; l'indicazione degli animali domestici detenuti e le
abitudini della famiglia. Tali informazioni risultano dai primi elementi forniti dai reclamanti e dalle
risultanze acquisite da questa Autorit, con specifico riferimento ad articoli
pubblicati da numerosi quotidiani, che allo stato degli atti risultano:
"Il Corriere della sera" (articolo del 18 febbraio 2004), "La
Repubblica" (articolo del 18 febbraio 2004), "Il Giornale"
(articolo del 18 febbraio 2004), "Libero" (articolo del 18 febbraio
2004), "Il Giorno" (articolo del 18 febbraio 2004), "La
Stampa" (articolo del 18 febbraio 2004), "Avvenire" (articolo
del 18 febbraio 2004), "Quotidiano Nazionale" (articolo del 18 febbraio),
nonch dal settimanale "Oggi" (3 marzo 2004). CI PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA: 1. Il reclamo riguarda
la diffusione a mezzo stampa di informazioni idonee ad
identificare soggetti minori vittime di atti violenze e molestie sessuali. Nel caso di specie trova
applicazione la disciplina in materia di protezione dei dati, ora contenuta nel
d.lg. n. 196/2003 e segnatamente gli artt. 136 e 137,
comma 3, oltre che il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati
personali nell'esercizio dell'attivit giornalistica (adottato con
provvedimento del Garante del 29 luglio 1998). Invero, come gi
riconosciuto in passato da questa Autorit (Provv. 7 febbraio 2002, in Cittadini e societ
dell'informazione, Boll. n. 25/2002, p. 8), nonostante
la mancata individuazione nominativa dei minori le cui vicende hanno formato
oggetto di narrazione, gli stessi devono essere ritenuti, ancorch
indirettamente, riconoscibili (in particolare all'interno della cerchia
familiare e amicale, oltre che rispetto ad altri soggetti rientranti nelle
ordinarie frequentazioni della vita sociale nei vari luoghi indicati dai
reclamanti), in ragione delle numerosissime e dettagliate informazioni
contenute negli articoli sopra ricordati e gi riferite in premessa. Tra queste informazioni
figurano anche foto segnaletiche dell'istitutrice che rappresentano un dato
particolarmente rilevante ai fini dell'identificazione dei minori di cui la stessa era abituale accompagnatrice. Tali foto
sono state diffuse senza che risultino sussistere
quelle necessit di giustizia e di polizia che potrebbero legittimare la loro
pubblicazione, come rilevato in pi provvedimenti del Garante con i quali
l'odierna diffusione contrasta (v. ad es. Provv. 19 marzo 2003; cfr. artt. 11, comma 1, lett. b), e 25, comma 2, del d.lg. n. 196/2003). 2. Si rileva altres
che, al di l dell'attitudine a rendere riconoscibili
i minori interessati, larga parte delle informazioni minuziosamente riferite in
diversa misura dalle varie testate (in particolare, la specifica attivit
professionale svolta dai genitori e, limitatamente al padre, la circostanza che
parte di essa veniva svolta in una capitale europea; il quartiere; l'esatta et
e il sesso dei minori; l'inequivoca individuazione dell'arrestata; il periodo
nel quale quest'ultima ha prestato la propria opera presso la famiglia e le
modalit della sua assunzione; le localit di villeggiatura; l'indicazione
degli animali domestici detenuti) non rispettano il principio di essenzialit,
previsto all'art. 137, comma 3, d.lg. n. 196/2003 e dall'art. 6 del menzionato
codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio
dell'attivit giornalistica, trattandosi di informazioni sicuramente
sovrabbondanti e non indispensabili per rappresentare compiutamente la vicenda
che in termini pi generali pur legittimamente riconducibile all'esercizio
del diritto di cronaca. 3. A tale profilo, per s
solo idoneo a rendere illecito il descritto trattamento dei dati personali in quanto effettuato al di fuori dei limiti posti al
legittimo esercizio del diritto di cronaca, deve essere aggiunto un ulteriore
profilo di illiceit, incentrandosi il trattamento su soggetti minori per i
quali, pur in relazione allo svolgimento della libert d'informazione,
l'ordinamento appresta una tutela rafforzata al fine di non pregiudicarne
l'armonico sviluppo della personalit (v. Garante, Provv. 10 aprile 2002, in Cittadini e societ
dell'informazione, Boll. n. 27/2002, p. 3; v. altres
Garante, Provv. 15 novembre 2001, ibidem, Boll. n. 23/2001, p. 15). Tale principio, fermo
restando quanto previsto dall'art. 734-bis c.p. (Divulgazione delle
generalit o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale),
si evince da una pluralit di fonti normative di matrice nazionale ed internazionale: anzitutto, dall'art. 13 del d.P.R. 22
settembre 1988, n. 448, che preclude la divulgazione di notizie o immagini
idonee a consentire l'identificazione dei minori coinvolti a qualsiasi titolo
in procedimenti penali. Detto principio
ulteriormente rafforzato dagli artt. 50 e 52, comma 5,
del d.lg. n. 196/2003: la prima norma estende il menzionato divieto anche a
procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale; la seconda,
dettata con specifico riferimento ai minori offesi da atti di violenza
sessuale, preclude, nella diffusione di provvedimenti giurisdizionali, la
possibilit di identificare le vittime, pure utilizzando dati "relativi
a terzi dai quali pu desumersi anche indirettamente l'identit dei minori".
Pi in generale l'art. 13 della Convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con la legge 27 maggio 1991
n. 176, riconosce al fanciullo il diritto ad essere protetto rispetto ad
"interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata". Inoltre, l'art. 7 del
codice di deontologia - anche attraverso il richiamo alla Carta di Treviso-
considera prevalente il diritto del minore alla riservatezza rispetto al
diritto di cronaca precludendo, pi radicalmente, al giornalista la facolt di
diffondere dati idonei ad identificare, anche
indirettamente, soggetti minori comunque coinvolti in fatti di cronaca, s che
identiche garanzie operano, a maggior ragione, con riferimento ai casi in cui
le informazioni riguardino addirittura minori vittime di atti di molestie o
violenze di natura sessuale. La diffusione dei dati
ha infine leso con evidenza gli ulteriori diritti dei
genitori dei minori e, in particolare, il diritto fondamentale alla protezione
dei dati personali sancito dal nuovo Codice (art. 1 d.lg. n. 196 cit.). 4. Alla luce delle
considerazioni svolte, va pertanto disposto in via d'urgenza nei confronti
delle testate indicate in premessa, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. c), del d.lg. n. 196/2003, il divieto di ulteriore
diffusione delle informazioni idonee, anche indirettamente, a identificare i
minori oggetto di reclamo e a ledere i diritti dei loro genitori. Tale divieto
va rispettato anche in sede di eventuale informazione sui contenuti della
presente decisione. Ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1 va inoltre segnalata a tutte le testate giornalistiche,
comprese quelle radiotelevisive, la necessit di conformare i trattamenti di
dati ai principi richiamati nel presente provvedimento. Stante l'urgenza
determinata dal concreto rischio di una reiterazione della diffusione illecita
dei dati, sussiste la necessit di adottare la presente decisione anche prima
della definizione del procedimento (art. 144 d.lg. n. 196
cit.). TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara fondato il
reclamo e ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c)
e 154, comma 1, lett. c) del d.lg 30 giugno 2003, vieta all'editore e al
direttore responsabile delle testate giornalistiche di cui in narrativa
l'ulteriore diffusione delle informazioni idonee, anche indirettamente, a
identificare i minori e, ai sensi della lettera b) del medesimo articolo,
prescrive agli stessi l'adozione delle misure necessarie per conformare i
trattamenti ai principi richiamati nella decisione medesima e di astenersi da
ulteriori trattamenti in difformit dai medesimi principi; b) ai sensi dell'art.
143, comma 1, lett. b), del d.lg. n. 196/2003
prescrive a tutte le testate giornalistiche, anche radiotelevisive, l'adozione
delle misure necessarie per conformare i trattamenti di dati personali ai
principi richiamati nella presente decisione; c) dispone l'invio di
copia del presente provvedimento ai competenti Consigli regionali e al
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti; d) dispone l'invio di
copia della presente decisione alla Commissione parlamentare per l'infanzia e
all'Osservatorio nazionale per l'infanzia. Roma, 10 marzo 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |