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Garante per la protezione     dei dati personali Parere sullo schema di regolamento di riordino della disciplina dell'accesso al servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione (CED) della Corte di Cassazione Ministero della giustizia Ufficio legislativo Via Arenula 70 ROMA rif. n. 97/- MR 56/4-4 U.L. del 14 gennaio 2004 Oggetto: schema di d.P.R recante il riordino della normativa della disciplina dell'accesso al servizio d'informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione (CED) della Corte Suprema di Cassazione Codesto Ministero ha chiesto il parere di questa Autorit in ordine allo schema di regolamento di riordino della disciplina dell'accesso al servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione della Corte di Cassazione, contenuta nel d.P.R. 21 maggio 1981, n. 322. L'odierno schema, che riordina integralmente la materia, fa seguito allo schema di regolamento precedentemente trasmesso a questa Autorit avente ad oggetto la sola disciplina degli archivi del C.E.D. recanti la legislazione e i provvedimenti della Corte Costituzionale, sul quale questa Autorit ha gi espresso il parere di competenza con nota del 29 aprile 2003. Questa Autorit ringrazia per la collaborazione che ha portato a prevedere opportuni accorgimenti gi suggeriti con la predetta nota e connessi all'entrata in vigore del Codice in materia di protezione dei dati personali. Si segnalano a questo punto unicamente i seguenti profili formali: poich la problematica dell'indicazione dei nomi delle parti nei provvedimenti giurisdizionali diffusi nell'ambito dell'informatica giuridica stata regolata negli artt. 51 s. del d.lg. n. 196/2003, con la disciplina transitoria di cui all'art. 181, comma 5, del medesimo d.lg., si rimette a codesto Ministero la valutazione di opportunit circa un possibile richiamo nel preambolo o nel corpo dell'emanando decreto; analoga valutazione di opportunit rimessa a codesto Ministero a proposito della titolarit del trattamento dei dati del C.E.D. a norma dell'art. 46 del citato d.lg.; si prega invece di voler cortesemente inserire in ogni caso una precisazione o clausola di salvezza a proposito dell'esonero da responsabilit per eventuali danni (art. 10, lett. b), esonero a proposito del quale non sono qui formulate considerazioni per i casi di incompletezza di documenti, sospensione del servizio, ed altre ipotesi estranee alla protezione dei dati personali, mentre emerge l'esigenza di specificare che, limitatamente ai dati personali, resta applicabile la disciplina di cui agli artt. 15, commi 1 e 2, e 47, comma 1, del citato d.lg.. Questa precisazione potrebbe essere apportata con una semplice clausola di salvezza di quanto previsto da tali disposizioni (a mero titolo di esempio, la lettera b) potrebbe essere cos riformulata: "esonero da ogni responsabilit per le eventuali sospensioni del servizio o per danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, ferma restando la responsabilit ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 per i danni derivanti da inesattezze o incompletezze dei dati registrati negli archivi o dal loro mancato aggiornamento;"). L'Autorit rimane a disposizione per ogni chiarimento ed eventuale ulteriore collaborazione. Roma, 27 febbraio 2004 IL SEGRETARIO GENERALE Buttarelli |