Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 25 febbraio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro da Crif S.p.A. ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, in vigore dal 1 gennaio 2004), con la quale, accanto ad alcune istanze non rientranti tra i diritti previsti dall'art. 13, aveva chiesto conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l'origine, la logica e le finalit su cui si basa il trattamento, nonch gli estremi identificativi del titolare e del responsabile. L'interessato aveva anche chiesto il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonch di avvalersi del diritto di "eventuale aggiornamento, rettificazione e () integrazione dei dati" sulla base dei riscontri che avrebbe ottenuto.

Nel ricorso proposto a questa Autorit ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, art. 145 del d.lg. n. 196/2003) il ricorrente ha ribadito le proprie istanze ed ha chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico del titolare del trattamento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 12 gennaio 2004 ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 (ora, art. 149 del d.lg. n. 196/2003), la societ resistente, con nota inviata via fax il 30 gennaio 2004, ha comunicato di aver gi trasmesso al ricorrente, con nota datata 23 dicembre 2003, l'elenco delle informazioni che lo riguardano (acquisite dalle finanziarie segnalanti aderenti alla "centrale rischi").

Crif S.p.A. non ha aderito invece all'istanza di blocco dei dati non ravvisando i presupposti di violazione di legge sui quali essa deve essere basata. Per quanto concerne la segnalazione relativa ad "un'ipoteca giudiziale per decreto ingiuntivo" a favore di BNL S.p.A., iscritta nell'ottobre 2001 per ordine del Tribunale di Cagliari nell'ambito di un giudizio contenzioso civile, la resistente ha eccepito che tale dato "risulta conforme alle risultanze dei pubblici registri immobiliari, sicch impossibile procedere alla sua cancellazione, stante l'assenza di un annotamento di cancellazione". Crif S.p.A. ha chiesto infine che il Garante dichiari non luogo a provvedere sul ricorso compensando le spese tra le parti.

Con memoria in data 30 gennaio 2004, il ricorrente, nel rilevare la tardivit del riscontro fornito, ha sostenuto che l'informazione riportata nella banca dati di Crif S.p.A. in relazione alla predetta ipoteca giudiziale sarebbe "incompleta".

Essa, infatti, non menzionerebbe la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo disposta dallo stesso Tribunale di Cagliari in data 27 marzo 2002; di tale provvedimento di sospensione sarebbe stata inoltre richiesta l'"annotazione" nei pubblici registri immobiliari in data 16 settembre 2002.

Il ricorrente ha anche sostenuto che nella banca dati di Crif S.p.A. non sarebbero riportati nemmeno ulteriori dati relativi ad alcune carte di credito di cui l'interessato titolare e che Crif S.p.A. non avrebbe fornito riscontro sull'origine dei dati.

Da ultimo il ricorrente ha chiesto l'aggiornamento ed integrazione dei dati alla luce delle risultanze emerse dalla documentazione prodotta in allegato alla propria memoria.

Crif S.p.A., con nota inviata via fax il 18 febbraio 2004, ha ribadito "l'integrale correttezza e completezza delle informazioni censite" nel riscontro inviato all'interessato il 23 dicembre 2003, riscontro nel quale sono stati anche forniti elementi identificativi circa i soggetti dai quali sarebbero state acquisite le informazioni stesse. Quanto al provvedimento cui il ricorrente ha fatto riferimento nella memoria del 30 gennaio 2004, la resistente ha rilevato che lo stesso "non ha in alcun modo inficiato l'efficacia dell'iscrizione" ipotecaria in questione "trattandosi appunto di un provvedimento () destinato ad operare in via meramente temporanea producendo effetti che si esauriscono, in ogni caso, con la sentenza che pronuncia sull'opposizione", tanto che "attualmente presso i pubblici registri immobiliari di Cagliari, infatti, non vi alcun annotamento di cancellazione dell'ipoteca". Tuttavia, la resistente, pur ritenendo di aver agito correttamente, "ha comunque deciso di procedere al blocco del trattamento della suddetta posizione con impossibilit di visualizzazione", ci "al fine di comporre la presente vertenza con piena e totale soddisfazione delle ragioni dell'interessato".

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato da una "centrale rischi" privata.

Per quanto concerne la richiesta di avere conferma dell'esistenza di dati e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, la resistente ha fornito un sufficiente riscontro confermando l'esistenza di dati riferiti all'interessato, comunicandoli allo stesso in forma intelligibile, specificandone l'origine e attestandone "l'integrale correttezza e completezza" nella nota inoltrata il 18 febbraio 2004.

Per quanto concerne la richiesta di blocco dei dati Crif S.p.A. ha poi attestato di aver provveduto al blocco dei dati "con impossibilit di visualizzazione" in relazione all'ipoteca iscritta a carico del ricorrente nell'ambito di un giudizio civile in corso.

Anche sulla base di tali dichiarazioni, della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del d.lg. n. 196/2003 ("Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), va quindi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del d.lg. n. 196/2003 in ordine a tutti i predetti profili, avendo la resistente fornito al riguardo un sufficiente riscontro.

Con riferimento, invece, agli ulteriori dati relativi all'interessato detenuti negli archivi di Crif S.p.A., non emergono dalla documentazione in atti elementi che facciano ritenere illecito il trattamento effettuato dalla resistente e la richiesta di blocco degli stessi non risulta pertanto fondata.

Per quanto concerne la richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, il ricorso deve essere infine accolto, non avendo la resistente fornito al riguardo alcun riscontro. Crif S.p.A. dovr pertanto, entro il 30 aprile 2004, comunicare al ricorrente gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell'art. 29 del citato d.lg. n. 196/2003 (gi art. 8 della legge n. 675/1996), dando conferma di tale adempimento entro la stessa data anche a questa Autorit.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso. Il medesimo ammontare posto a carico di Crif S.p.A., nella misura di euro 150, previa compensazione della restante parte, ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato dalla resistente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato e ordina alla resistente di corrispondere a tale richiesta entro il 30 aprile 2004, dando conferma anche a questa Autorit dell'avvenuto adempimento entro la medesima data;

b) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di blocco dei dati diversi da quelli relativi all'ipoteca giudiziale iscritta a carico del ricorrente;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione ai restanti profili;

d) determina nella misura di 250 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, a carico di Crif S.p.A., nella misura di 150 euro, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 25 febbraio 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli