|
Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 25 febbraio 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Davide Santinoli nei confronti di Paola Gandin; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Stefano Rodot; PREMESSO: Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003, in vigore dal 1 gennaio 2004) con la quale, nel contestare l'invio di un messaggio di posta elettronica non sollecitato concernente l'invito ad inserirsi in un meccanismo per l'invio sistematico di e-mail al fine di conseguire benefici economici, aveva chiesto alla resistente, oltre ad alcune istanze non previste dal citato art. 13, di comunicare l'origine dei dati che lo riguardano, opponendosi al loro trattamento per fini commerciali e promozionali. Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 145 e s. del d.lg. n. 196/2003) l'interessato ha ribadito le proprie istanze chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento. A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 12 gennaio 2004, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 (ora, art. 149 del d.lg. n. 196/2003), la resistente non ha fornito riscontro. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza per finalit promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, in assenza del consenso informato dell'interessato o di uno degli altri presupposti di legge (artt. 23, 24 e 130 del d.lg. n. 196/2003). L'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675 (ora, art. 4, comma 1, lett. b), del d.lg. n. 196/2003) e le richieste dell'interessato sono legittime. A tale trattamento non si applica l'art. 5, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, che esclude dall'ambito di applicazione del medesimo decreto "il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali". Il meccanismo collegato all'e-mail in questione sviluppa infatti una procedura di marketing multilivello che attiva, per sua natura, una comunicazione sistematica di dati personali a scopo di possibile lucro e che, pur partecipandovi anche persone fisiche, anzich imprese, non pu essere qualificato nel caso concreto alla stregua di un trattamento a fini "esclusivamente personali" ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo. La disponibilit in Internet di indirizzi di posta elettronica resi conoscibili dagli interessati attraverso siti web o newsgroup o altri mezzi va rapportata alle finalit per cui essi vi sono stati pubblicati. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione a finalit ed eventi delimitati non sono liberamente utilizzabili per l'invio generalizzato di e-mail aventi finalit differenti (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39). Dalla documentazione in atti emerso che la persona che ha agito in qualit di titolare del trattamento, cui l'invito ad aderire stato inoltrato all'indirizzo indicato nell'e-mail in questione, sia a mezzo posta prioritaria, sia con raccomandata a.r. (da ritenersi pervenuta anche se la resistente non ne ha curato il ritiro, essendo stata restituita al mittente con l'indicazione di compiuta giacenza), non ha fornito riscontro alle richieste dell'interessato. Il ricorso deve pertanto essere accolto. Ai sensi dell'art. 150 comma 2, del predetto d.lg. n. 196/2003 la resistente dovr astenersi, a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento, dal trattare ulteriormente i dati personali del ricorrente in contrasto con le norme sopraindicate. Il titolare del trattamento dovr inoltre comunicare al ricorrente, entro il 30 aprile 2004, l'origine dei dati personali che lo riguardano, dando conferma entro la stessa data al Garante dell'adempimento a questa e alla precedente disposizione di questa Autorit. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento e posto a carico della resistente determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso e ordina alla resistente la cessazione del comportamento illegittimo nei termini di cui in motivazione; b) ordina altres alla resistente di comunicare al ricorrente, entro il 30 aprile 2004, l'origine dei dati personali che lo riguardano, dando conferma a questa Autorit entro la medesima data dell'adempimento a quanto disposto ai sensi della presente lettera e della lettera a); c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posto a carico di Paola Gandin, la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 25 febbraio 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |