Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 25 febbraio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Ashkan Bonakdar Sakhi, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Bravo presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

GE.RI. Gestione rischi s.r.l. rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Cenci presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodot;

PREMESSO:

Il ricorrente, contattato dalla resistente in relazione al mancato pagamento di alcuni importi relativi ad un contratto stipulato con Infostrada S.p.A. (oggi Wind Telecomunicazioni S.p.A.), afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003, in vigore dal 1 gennaio 2004), con la quale aveva chiesto conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di conoscerne il contenuto, l'origine, la logica e le finalit del trattamento, oltre agli estremi identificativi dell'eventuale responsabile, se designato. L'interessato aveva, altres, sollecitato la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge e si era opposto al loro trattamento a fini di informazione commerciale e pubblicitaria.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, art. 145 del d.lg. n. 196/2003) e nella successiva memoria pervenuta il 3 febbraio 2004, l'interessato ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre a carico della controparte le spese del procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 12 gennaio 2004, ai sensi dell'art. 149 del d.lg. n. 196/2003, GE.RI. Gestione rischi s.r.l. ha risposto con una nota pervenuta il 2 febbraio 2004 con la quale, nell'allegare copia del contratto di abbonamento al servizio "Freedomland" sottoscritto il 25 maggio 2000 (che consentiva l'accesso gratuito ad Internet mediante web decoder a seguito di pagamento di un canone mensile, e dal quale si evincono i dati anagrafici dell'interessato), ha comunicato gli estremi identificativi del responsabile e ha dichiarato:

      di operare nel settore dei crediti di impresa e di avere rapporti con molti operatori di telecomunicazioni che hanno difficolt a recuperare crediti di loro spettanza;

      di avere ottenuto i dati personali relativi all'interessato da Wind Telecomunicazioni S.p.A. e di averli trattati lecitamente per le citate finalit di recupero crediti.

Il ricorrente, con nota pervenuta in data 6 febbraio 2004, ha contestato il riscontro ricevuto, rilevando, tra l'altro, che lo stesso privo di riferimenti in ordine alle "asserite esposizioni debitorie ed i dettagli delle voci di addebito"; profili rilevanti in quanto "non ha mai ricevuto alcuna prestazione da parte di Infostrada S.p.A. e/o Wind Telecomunicazioni S.p.A. in ordine all'asserito contratto prodotto in copia, non solo con riferimento all'erogazione del servizio, ma anche con riferimento () al "web decoder", mai consegnatogli".

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato da una societ di recupero crediti.

Il ricorso deve essere in parte accolto.

Con riferimento alla richiesta dell'interessato di ottenere la comunicazione dei dati che lo riguardano, il titolare del trattamento si limitato a fornire i dati anagrafici contenuti nel contratto stipulato con Infostrada S.p.A., unitamente ad una ricostruzione dei fatti, senza dare comunicazione di tutti i dati personali diversi da quelli desumibili dalla proposta di abbonamento.

In ordine a tale profilo il ricorso va accolto e il titolare dovr comunicare al ricorrente, entro il 30 aprile 2004, tutti i dati personali detenuti, in particolare quelli contenuti nella documentazione cui ha fatto riferimento il medesimo ricorrente, estraendoli e trasponendoli su supporto cartaceo o informatico in conformit a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del d.lg. n. 196/2003.

Il ricorso va parimenti accolto in ordine all'opposizione al trattamento per finalit di informazione commerciale e pubblicitaria. In proposito la resistente dovr, entro il predetto termine, comunicare al ricorrente di aver aderito a tale richiesta adottando ogni idonea misura per inibire il futuro invio al ricorrente di comunicazioni per le predette finalit, dando conferma a questa Autorit entro il medesimo termine dell'avvenuto adempimento a questa disposizione e a quella prima indicata a proposito della comunicazione dei dati.

Va invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del d.lg. 196/2003, in riferimento alla richiesta dell'interessato di conoscere i dati personali gi comunicati, la loro origine, le finalit e le modalit del trattamento, nonch gli estremi identificativi del relativo responsabile: la societ resistente ha infatti fornito un idoneo riscontro.

In relazione all'istanza di cancellazione dei dati il ricorso deve essere invece dichiarato infondato. L'art. 7, comma 3, lett. b), del d.lg. n. 196/2003 prevede infatti che essa possa essere proposta nel caso in cui il trattamento dei dati sia stato effettuato in violazione di legge.

Nel caso in questione non risultano, dalla documentazione in atti, violazioni tali da giustificare la richiesta specifica dell'interessato, tenendo anche conto che il trattamento risulta effettuato in relazione all'esecuzione di un contratto che allo stato risulta ancora sottoscritto dal ricorrente.

Resta impregiudicata la possibilit per il ricorrente di far valere in altra sede i profili relativi alla contestata instaurazione del rapporto contrattuale.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 200 euro a carico di GE.RI. Gestione rischi s.r.l., previa parziale compensazione ai sensi del citato art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al riscontro, sia pure tardivo ed incompleto, fornito dal titolare del trattamento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso in ordine alla richiesta di ottenere la comunicazione di tutti i dati personali non ancora comunicati e ordina alla societ resistente di ottemperare a tale richiesta, nei modi di cui in motivazione;

b) accoglie parzialmente il ricorso in ordine all'opposizione al trattamento dei dati personali del ricorrente per finalit di informazione commerciale e pubblicitaria, ordinando alla resistente di adempiere a tale richiesta entro il termine di cui in motivazione;

c) ordina alla resistente di dare comunicazione a questa Autorit dell'avvenuto adempimento a quanto disposto alle lettere a) e b) entro la stessa data;

d) dichiara infondata la richiesta dell'interessato volta ad ottenere la cancellazione dei dati;

e) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione alle altre richieste nei termini di cui in motivazione;

f) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che posto in misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di GE.RI. Gestione rischi s.r.l., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 25 febbraio 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rodotà

Il segretario generale
Buttarelli