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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 25 febbraio 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Giuseppe Rossin nei confronti di Telecom Italia S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Stefano Rodot; PREMESSO: Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza avanzata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003, in vigore dal 1 gennaio 2004), con la quale aveva chiesto di accedere ad alcuni dati personali relativi al traffico telefonico "in entrata e in uscita" relativi alla propria utenza telefonica di rete fissa. Non avendo ricevuto riscontro, il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 145 s. del d.lg. n. 196/2003) ribadendo la propria istanza di accesso. All'invito ad aderire formulato da questa Autorit il 12 gennaio 2004, ai sensi dell'art. 149 del d.lg. n. 196/2003, Telecom Italia S.p.A. ha risposto con una nota inviata via fax in data 21 gennaio 2004, con la quale ha dichiarato di avere inviato al ricorrente la documentazione in chiaro relativa al traffico "in uscita", ma di non poter fornire riscontro alla richiesta volta a conoscere i dati relativi alle chiamate "in entrata" dal momento che non ricorrono nel caso di specie i requisiti previsti dall'art. 14, comma 1, lett. e-bis), della legge n. 675/1996, vigente al tempo della presentazione dell'istanza del ricorrente, in base ai quali l'accesso a tali dati consentito solo "nell'ambito di indagini difensive penali". Il ricorrente, con nota del 15 gennaio 2004, confermando di aver ricevuto la documentazione relativa al traffico telefonico in uscita, ha contestato il riscontro ottenuto in ordine al mancato accesso ai dati relativi alle chiamate "in entrata". CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sull'esercizio del diritto di accesso a dati personali relativi al traffico telefonico "in uscita e in entrata" riferiti ad una utenza telefonica fissa. In ordine alla richiesta di conoscere le chiamate telefoniche in uscita, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del d.lg. n. 196/2003 avendo il titolare del trattamento fornito idoneo riscontro comunicando in chiaro i dati richiesti. Il ricorso va invece dichiarato inammissibile per la parte relativa alla richiesta volta a conoscere i dati relativi alle chiamate telefoniche "in entrata". In proposito, l'art. 8, comma 2, lett. f), del d.lg. n. 196/2003 (gi, art. 14, comma 1, lett. e-bis), della legge n. 675/1996) esclude l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo decreto (gi, art. 13, comma 1, lett. c) e d), della medesima legge) per i trattamenti di dati personali effettuati "da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397". Tale disposizione traccia un bilanciamento tra il diritto dell'interessato ad accedere ai dati che lo riguardano e il diritto alla riservatezza di terzi (utenti chiamanti e soggetti chiamati), circoscrivendo il diritto di accesso "diretto" del chiamato alle sole comunicazioni "in entrata" di cui sia necessaria la conoscenza perch, altrimenti, il diniego di accesso comporterebbe un pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000, da comprovare in concreto caso per caso. Ci anche in relazione alla vigente disciplina relativa all'identificazione della linea chiamante e delle chiamate di disturbo (artt. 6 e 7 d.lg. n. 171/1998, ora artt. 125 e 127 del d.lg. n. 196/2003). Il ricorrente non ha in proposito fornito idonei elementi che permettano di ritenere sussistente il predetto pregiudizio, n tali elementi risultano dagli atti, e pertanto, ai sensi della citata disposizione da applicare al caso di specie, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La dichiarazione di inammissibilit non preclude al ricorrente l'esercizio dei propri diritti previsti da altre disposizioni del Codice che permettono ad abbonati molestati di identificare con altra modalit gli autori di chiamate di disturbo (art. 127 d.lg. cit.) PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA: a) inammissibile il ricorso in ordine alla richiesta di accesso ai dati personali relativi al traffico telefonico in entrata; b) non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di conoscere i dati personali relativi al traffico telefonico in uscita. Roma, 25 febbraio 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |