Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 25 febbraio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Francesco Re

nei confronti di

Medialine s.n.c. di Marco Del Principe & C.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003, in vigore dal 1 gennaio 2004) con la quale, nell'opporsi all'invio al proprio indirizzo e-mail di messaggi di posta elettronica a contenuto promozionale (avendone ricevuto uno relativo al sito www.shoppingeurope.it, intestato alla resistente), aveva chiesto conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di conoscerne il contenuto, l'origine, la logica, le finalit del trattamento, nonch gli estremi identificativi del titolare e del responsabile, e di cancellare i dati medesimi.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 12 gennaio 2004 ai sensi dell'art. 149 del d.lg. n. 196/2003, la resistente, con nota anticipata via fax il 14 gennaio 2004, ha comunicato di aver gi risposto con e-mail del 4 dicembre 2003 (di cui ha allegato copia) ed ha sostenuto in particolare che:

      i dati personali del ricorrente gi oggetto di trattamento sono quelli indicati nella citata e-mail del 4 dicembre 2003 anteriore al ricorso e che il ricorrente medesimo aveva fornito "in data 7 ottobre 2000 () iscrivendosi al servizio Gratispost gestito dalla () Medialine, accettando (come da informativa a norma di legge) che questi potessero essere utilizzati da Medialine per inviare a tutti gli iscritti informazioni di vario genere (anche commerciali)";

      di aver gi cancellato tali dati da essa trattati in qualit di titolare del trattamento e che non vi stata a suo avviso alcuna violazione di legge.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza per finalit promozionali ad un indirizzo di posta elettronica.

Il ricorso deve essere accolto limitatamente alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi dell'eventuale responsabile del trattamento designato. Il titolare del trattamento non ha fornito riscontro a tale richiesta e dovr pertanto comunicare all'interessato gli estremi identificativi del responsabile eventualmente designato ai sensi dell'art. 29 del d.lg. n. 196/2003, entro il 30 aprile 2004, dando conferma a questa Autorit entro la stessa data dell'avvenuto adempimento.

Il ricorso deve essere dichiarato infondato in ordine alle altre richieste. La resistente aveva infatti gi fornito in merito un sufficiente riscontro comunicando al ricorrente i dati detenuti, la loro origine e le altre notizie richieste, provvedendo altres alla cancellazione dei dati. Alla luce di tale riscontro, la successiva proposizione di tali richieste in data 22 dicembre 2003, con il ricorso ex art. 29 della legge n. 675/1996, non risultava quindi giustificata.

Per quanto concerne le spese, alla luce del riscontro fornito e della parziale infondatezza del ricorso, sussistono giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti ai sensi dell'art. 150, comma 3, del d.lg. 196/2003.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso con riferimento alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e ordina alla resistente di dare comunicazione al ricorrente del nominativo del responsabile del trattamento eventualmente designato entro il termine di cui in motivazione, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorit entro la medesima data;

b) dichiara il ricorso infondato in ordine alle altre richieste;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 25 febbraio 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rasi

Il segretario generale
Buttarelli