Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 12 febbraio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Carla Ferrara

nei confronti di

AIRC-Associazione italiana per la ricerca sul cancro;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza inoltrata il 26 novembre 2003 ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003, in vigore dal 1 gennaio 2004), con la quale, nel contestare la ricezione al proprio indirizzo di materiale pubblicitario (anche in relazione ad una conferenza promossa dall' Associazione italiana per la ricerca sul cancro in occasione di una giornata mondiale), aveva chiesto conferma dell'esistenza dei dati che la riguardano e la comunicazione in forma intelligibile degli stessi, nonch di conoscere la loro origine, la logica, la finalit del trattamento e gli estremi identificativi del responsabile eventualmente designato. Con la medesima istanza l'interessata aveva, altres, sollecitato la cancellazione dei medesimi dati.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, art. 145 del d.lg. n. 196/2003), l'interessata ha anche chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 22 dicembre 2003 ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 (ora, art. 149 del d.lg. n. 196/2003), la resistente ha risposto con nota inviata via fax il 13 gennaio 2004, sostenendo:

      di aver gi risposto alla richiesta della ricorrente con lettera datata 3 dicembre 2003, "informando la signora che il di lei nominativo non risultava presente sugli archivi dell'Associazione, trattandosi di un'operazione promozionale verso indirizzi di non soci AIRC desunti da archivi di pubblico dominio";

      che l'estrazione dei dati per la spedizione del materiale promozionale era stata affidata "alla agenzia Direct Channel (..) che ha utilizzato allo scopo gli elenchi telefonici delle diverse citt".

Con ulteriori note inviate via fax il 18 ed il 19 gennaio 2004, la ricorrente ha ribadito le

proprie richieste segnalando di non aver mai ricevuto riscontro da parte dell'Associazione all'istanza formulata ex art. 13 della legge 675/96 e che l'Associazione medesima, "a seguito di altro provvedimento di codesta Autorit a fronte di altro ricorso (..)", aveva dichiarato che sarebbero stati messi in atto gli "strumenti informativi necessari per escludere nuovi invii di materiale promozionale all'interessata".

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza per finalit pubblicitarie da parte di un'associazione.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del d.lg. n. 196/2003, in ordine alle richieste dell'interessata volte ad avere conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano, ad ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, a conoscere gli stessi, la loro origine, la logica e la finalit del trattamento, avendo la resistente fornito al riguardo un sufficiente riscontro.

Il ricorso deve invece essere accolto in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell'art. 29 del d.lg. n. 196 (istanza in ordine alla quale non stato fornito alcun riscontro). La resistente dovr pertanto comunicare all'interessata, entro il 10 maggio 2004 gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato, dando conferma a questa Autorit entro la medesima data dell'avvenuto adempimento.

Il ricorso deve essere parimenti accolto in ordine alla richiesta volta ad inibire l'ulteriore invio di materiale pubblicitario. In ordine a tale richiesta, che va qualificata come opposizione al trattamento dei dati utilizzati per tale finalit, la resistente dovr integrare l'insufficiente riscontro fino ad ora fornito.

Anche in relazione a quanto gi dichiarato a seguito del provvedimento del 4 gennaio 2002 (in ordine ad un analogo ricorso proposto dalla medesima interessata) la resistente dovr quindi attestare, sempre entro il 20 aprile 2004, di aver adottato ogni idonea misura volta ad evitare il futuro inoltro di altre comunicazioni del genere contestato, sia se inviate direttamente dall'associazione medesima, sia se inoltrate a qualunque titolo da terzi richiesti di collaborare a campagne promozionali.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese fra le parti ai sensi dell'art. 150, comma 3, del predetto d.lg. n. 196/2003.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato e all'opposizione al trattamento dei dati a fini di invio di materiale pubblicitario e ordina all'associazione resistente di corrispondere a tali richieste nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla restanti richieste;

c) dichiara compensate integralmente le spese fra le parti.

Roma, 12 febbraio 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rasi

Il segretario generale
Buttarelli