Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 5 febbraio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Francesco Galati

nei confronti di

Acquedotto Pugliese S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodot;

PREMESSO:

Il ricorrente, dipendente dell'Acquedotto Pugliese S.p.A., afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro da tale societ a due istanze formulate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003, in vigore dal 1 gennaio 2004), con le quali aveva chiesto conferma dell'esistenza del proprio "fascicolo personale", nonch "la comunicazione ed una copia in forma intelligibile dello stesso".

Con due note datate 12 novembre e 4 dicembre 2003, la societ si era infatti limitata a confermare l'esistenza del fascicolo e ad elencare le informazioni in esso contenute "solo per tipologie".

Con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, art. 145 e s. del d.lg. n. 196/2003) il ricorrente ha esercitato tutti i diritti di cui all'art. 13, comma 1, lettera c), della legge n. 675/1996 in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano.

All'invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato da questa Autorit in data 18 dicembre 2003, l'Acquedotto Pugliese S.p.A ha risposto con nota anticipata via fax in data 5 gennaio 2004, sostenendo che:

      "l'Azienda non ha alcun interesse a mantenere riservata la documentazione richiesta";

      il fascicolo personale a disposizione del ricorrente affinch questi "possa prendere, quando lo ritiene, cognizione diretta della documentazione nello stesso contenuta ed estrarne eventualmente copia (..)".

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali effettuato da un datore di lavoro e riferiti al fascicolo personale di un dipendente.

In ordine alle richieste dell'interessato volte ad ottenere la conferma dell'esistenza del suddetto fascicolo e la comunicazione in forma intelligibile dei dati ivi contenuti, il titolare del trattamento ha fornito un adeguato riscontro ponendo a disposizione del ricorrente il fascicolo in questione, e permettendo in tal modo a quest'ultimo "la cognizione diretta della documentazione nello stesso contenuta", da cui l'interessato, in conformit all'art. 10 del d.lg. 196/2003, pu anche ottenere l'eventuale trasposizione o trasmissione telematica di dati o consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.

Va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del d.lg. n. 196/2003 in ordine alle predette richieste, per le quali la societ dovr comunque inviare al Garante nota di conferma di tali operazioni entro la data del 20 marzo 2004.

Devono essere invece dichiarate inammissibili le restanti richieste formulate ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c), della legge n. 675/1996, in quanto le stesse (formulate in modo onnicomprensivo con il solo riferimento alla predetta disposizione normativa) sono state avanzate per la prima volta solo in sede di ricorso ex art. 145 e non anche nelle precedenti richieste che si riferivano, come gi rilevato, soltanto alla conferma dell'esistenza ed alla comunicazione dei dati contenuti nel fascicolo personale.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di conferma dell'esistenza di dati personali e di comunicazione in forma intelligibile degli stessi nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara inammissibile il ricorso in riferimento alle restanti richieste.

Roma, 5 febbraio 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rodotà

Il segretario generale
Buttarelli