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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 5 febbraio 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Rino Forgione rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Matarazzo presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Findomestic Banca S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8, 145 e s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; PREMESSO Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003, in vigore dal 1 gennaio 2004), con la quale, nel contestare la ricezione di posta a contenuto promozionale (offerta di una carta di credito), aveva chiesto alla resistente conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile degli stessi e della loro origine, nonch di conoscere la logica e le finalit su cui si basa il trattamento, oltre agli estremi identificativi del responsabile del trattamento. L'interessato aveva anche chiesto la cancellazione dei dati in questione. Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 145 e s. del d.lg. n. 196/2003), l'interessato ha ribadito le proprie istanze ed ha chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento. All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 18 dicembre 2003 ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 (ora, art. 149 del d.lg. n. 196/2003), la resistente ha risposto con nota inviata via fax il 12 gennaio 2004, comunicando in forma intelligibile i dati del ricorrente attualmente in possesso della societ e sostenendo che: i dati sono stati raccolti all'atto della sottoscrizione di due contratti "entrambi andati a buon fine (..) "; i medesimi dati devono essere a suo avviso conservati "per espresse disposizioni legislative, in particolare: l'articolo 2220 del codice civile (..) e le nuove disposizioni dettate da Banca d'Italia in ordine alla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (..) "; "il trattamento necessitato di questi dati consiste solo ed esclusivamente nell'archiviazione e conservazione di tali dati, con esclusione, pertanto, di qualsiasi comunicazione, diffusione o altro utilizzo pubblicitario/promozionale ". CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA Il ricorso verte su alcune richieste formulate nei confronti di un istituto di credito. La resistente ha fornito all'interessato un sufficiente riscontro in ordine alle richieste di avere conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile e di conoscere l'origine dei medesimi, la logica e la finalit su cui si basa il trattamento, nonch di ottenerne la cancellazione. In ordine a tali profili va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del d.lg. n. 196/2003. Parimenti va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi di tale disposizione in relazione alla richiesta volta ad inibire l'invio di corrispondenza promozionale/pubblicitaria, alla quale la resistente ha fornito un riscontro adeguato attestando, con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del d.lg n. 196/2003 ("Falsit nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), che "il trattamento necessitato" dei dati del ricorrente effettuato dalla societ esclude "qualsiasi comunicazione, diffusione o altro utilizzo pubblicitario/promozionale " dei medesimi dati. La richiesta di cancellazione dei dati, formulata in termini generali anche in riferimento a finalit diverse da quelle sopra menzionate, invece infondata per quanto riguarda il trattamento dei dati effettuato al proprio interno da Findomestic Banca S.p.A. per finalit di esecuzione degli obblighi derivanti dai contratti di finanziamento a suo tempo stipulati con l'interessato. L'art. 13 della legge n. 675/96 (ora, art. 7 del d.lg. n. 196/2003) riconosce a quest'ultimo il diritto di ottenere la cancellazione dei soli dati trattati in violazione di legge. Dalla documentazione in atti non risulta che la raccolta ed il successivo trattamento dei dati del ricorrente sia al momento avvenuto (e prosegua allo stato) in modo illecito o eccedente in relazione a questi ultimi scopi per i quali i dati stessi sono attualmente trattati. Deve invece essere accolto il ricorso in ordine alla richiesta dell'interessato di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, profilo in ordine al quale il titolare del trattamento non ha fornito alcun riscontro. La resistente dovr pertanto riscontrare tale richiesta comunicando all'interessato, entro il 31 marzo 2004, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell'art. 29 del d.lg. n. 196/2003, dando conferma di tale adempimento entro la stessa data anche a questa Autorit. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del d.lg. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 150 euro a carico di Findomestic Banca S.p.A previa compensazione, ai sensi del citato art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al riscontro, sia pure tardivo ed incompleto, fornito dal titolare. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste dell'interessato volte ad avere conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, ad ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, a conoscere l'origine dei medesimi, la logica e la finalit su cui si basa il trattamento, nonch ad ottenerne la cancellazione a fini di invio di corrispondenza promozionale/pubblicitaria; b) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali in relazione ad altre finalit nei termini di cui in motivazione; c) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato e ordina a Findomestic Banca S.p.A. di corrispondere a tale richiesta nei termine di cui in motivazione; d) determina nella misura forfettaria di 250 euro l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 150 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Findomestic Banca S.p.A, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 5 febbraio 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |