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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 26 gennaio 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da XY nei confronti di Crif S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Stefano Rodot; PREMESSO: La ricorrente, i cui dati personali risultano censiti nella banca dati di Crif S.p.A., afferma di non aver ricevuto riscontro da parte di tale societ ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, in vigore dal 1 gennaio 2004), con la quale si era opposta per motivi legittimi al trattamento dei dati che la riguardano, relativi ad alcuni rapporti di finanziamento, con revoca del consenso. Con la medesima istanza l'interessata aveva altres chiesto la cancellazione dei dati, con attestazione dell'avvenuta comunicazione della stessa ai soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi. Ulteriori richieste erano state formulate in via subordinata. Nel ricorso proposto a questa Autorit ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, art. 145 del d.lg. n. 196/2003) la ricorrente ha ribadito le proprie istanze. A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 12 dicembre 2003 ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 (ora, art. 149 del d.lg. n. 196/2003), la societ resistente, con nota inviata via fax il 22 dicembre 2003, ha dichiarato: di aver sospeso la visibilit delle posizioni relative alla ricorrente attualmente censite nella propria banca dati, "come misura adottata a scopo cautelativo, al fine di apprestare idonea tutela alle ragioni dell'interessato"; che tale misura "esclude in radice la possibilit per gli enti finanziatori aderenti alla centrale rischi di Crif di prendere conoscenza delle informazioni medesime"; di non ritenere legittima la volont di revoca del consenso manifestata dalla ricorrente, non trovando essa "alcun fondamento nell'attuale assetto normativo della materia", e di interpretare l'istanza proposta alla stregua di una sostanziale opposizione per motivi legittimi; di non ritenere che la ricorrente abbia dimostrato la sussistenza di "alcuna circostanza concreta che possa assurgere a motivo legittimo di opposizione al trattamento ()"; ritenere "ancora giustificato e legittimo il trattamento operato da Crif nel perseguimento della finalit di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza", dal momento che le segnalazioni contestate si riferiscono a due prestiti finalizzati concessi rispettivamente da Consum.it e Compass S.p.A. ed estinti per "passaggio a perdita", rispetto ai quali non sono ancora decorsi tre anni di conservazione dei dati, ad un finanziamento con "cessione del quinto" concesso da Finagen S.p.A. con scadenza marzo 2009 (posizione peraltro "estinta anticipatamente nel maggio 2003") e ad un prestito personale concesso da Banca Toscana S.p.A. estinto nel settembre 2000 (con dicitura "nessuna segnalazione"). CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso consegue all'opposizione per motivi legittimi alla permanenza presso una c.d. "centrale rischi" privata di alcuni dati personali relativi alla ricorrente, con conseguente connessa cancellazione dalla predetta banca dati. Malgrado la pluralit delle espressioni utilizzate, le istanze proposte integrano un'unica, sostanziale domanda, caratterizzata da un'opposizione per motivi legittimi all'ulteriore trattamento dei dati presso la predetta "centrale rischi", mediante loro cancellazione per effetto dell'intervenuta revoca del consenso che nel caso di specie rappresenta, allo stato, l'unico presupposto idoneo del trattamento ai sensi degli artt. 23 e 24 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196. Il trattamento effettuato dalla "centrale rischi" in qualit di autonomo titolare del trattamento -che, come tale, sulla base di alcuni accordi del sistema di rilevazione del rischio creditizio, ed in relazione al concreto andamento del rapporto di finanziamento monitorato dalla banca o dalla finanziaria che ha concesso il prestito, interviene sui dati personali che le sono trasmessi dagli enti segnalanti- in termini generali lecito, ma basato nella fattispecie solo sul consenso che, come detto, stato revocato. In ordine all'opposizione in esame, conformemente a quanto disposto dal Garante in precedenti decisioni, va ritenuta allo stato congrua, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessato e in luogo dell'integrale cancellazione, quella della sospensione temporanea della comunicazione a terzi dei dati personali relativi ai finanziamenti concessi da Consum.it, da Finagen S.p.A. e Compass S.p.A. e della conseguente visibilit nella predetta banca dati. Crif S.p.A., nel corso del procedimento, ha attestato di aver gi adottato tale misura nelle more dell'adozione del codice deontologico previsto in materia dall'art. 117 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 e dei connessi, eventuali provvedimenti del Garante previsti dagli artt. 17 e 24, comma 1, lett. g) del medesimo decreto legislativo. Sul punto deve pertanto dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del d.lg. n. 196/2003. In ordine alla richiesta di cancellazione dei dati relativi al finanziamento concesso da Banca Toscana S.p.A., il ricorso invece fondato e deve essere accolto. Tali dati personali sono infatti relativi ad rapporto di finanziamento gi estinto il 26 settembre 2000, nel corso del quale non si era verificato alcun ritardo o contestazione nei pagamenti. A prescindere della mancanza di specifiche annotazioni "negative" per il ricorrente, Crif S.p.A. non ha provato che l'ulteriore divulgazione in rete a banche e a societ finanziarie dei dati riferiti ad una posizione estinta da tempo, sia basata su un altro idoneo presupposto del trattamento ai sensi degli art. 23 e 24 del d.lg. n. 196/2003 diverso dal consenso. La medesima divulgazione risulta inoltre eccedente rispetto alle finalit originarie per le quali i dati furono raccolti e trattati, in violazione di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, lett. d), del citato decreto. In parziale accoglimento del ricorso va quindi disposta, quale "misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessato" (art. 150, comma 2, d.lg. n. 196/2003), la cancellazione dei dati che si riferiscono al finanziamento concesso da Banca Toscana S.p.A., da effettuarsi entro il 31 marzo 2004 con la conferma di cui in dispositivo. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie parzialmente il ricorso limitatamente ai dati di cui al finanziamento concesso da Banca Toscana S.p.A. e ordina alla resistente, ai sensi dell'art. 150, comma 2, d.lg. n. 196/2003 la cancellazione dei medesimi dati dalla banca dati accessibile a terzi, entro la data del 31 marzo 2004, dando conferma a questa Autorit ed all'interessato entro lo stesso termine dell'avvenuto adempimento; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione ai restanti profili. Roma, 26 gennaio 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |