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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 22 gennaio 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Francesco Re nei confronti di Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Stefano Rodot; PREMESSO: Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003, in vigore dal 1 gennaio 2004) con la quale, nel contestare la ricezione di una comunicazione da parte Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A "per conto dell'Amministrazione finanziaria" concernente l'obbligo di corrispondere il canone di abbonamento alla televisione, aveva chiesto alla resistente di avere conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, di conoscere in forma intelligibile i dati medesimi e la loro origine, nonch la logica e le finalit su cui si basa il trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dell'incaricato del trattamento, se designati. L'interessato aveva, altres, chiesto la conferma della cancellazione dei dati che lo riguardano trattati in violazione di legge. Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 145 e s. del d.lg. n. 196/2003) l'interessato ha ribadito le proprie istanze, chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento. A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 4 dicembre 2003 ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 (ora, art. 149 del d.lg. n. 196/2003), la societ resistente, con nota pervenuta a questa Autorit il 22 dicembre 2003, ha riscontrato le richieste dell'interessato comunicando in forma intelligibile i dati personali dell'interessato, di cui ha confermato l'esistenza, e sostenendo che; "il trattamento dei dati personali dei potenziali utenti e degli abbonati alla televisione rientra nelle finalit istituzionali attribuite per legge allo Sportello abbonamenti TV, che un ufficio dell'Amministrazione finanziaria con il quale" Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. "collabora in virt di una Convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate, in qualit di responsabile del trattamento dei dati personali"; il trattamento dei dati in questione rientra nell'attivit preparatoria del procedimento tributario che sarebbe svolta legittimamente da Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. "relativamente al canone di abbonamento radiotelevisivo, in ottemperanza alla citata Convenzione"; tali trattamenti "non necessitano del consenso degli interessati" e che per tali ragioni la richiesta di cancellazione dovrebbe essere rigettata; "in tale contesto e per dette finalit, la Rai utilizza dati personali desunti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque"; "titolare del trattamento dei dati personali l'Agenzia delle entrate-Ufficio di Torino 1-S.A.T. Sportello abbonamenti TV, che () ha designato responsabile la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., Direzione produzione abbonamenti e attivit per le pubbliche amministrazioni"; la richiesta dell'interessato di conoscere gli estremi identificativi dell'incaricato del trattamento "non trova copertura nell'art. 13 della legge 675/96 e, pertanto, non pu essere accolta". CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato da Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., con riferimento al pagamento del canone radiotelevisivo. Va dichiarata infondata la richiesta del ricorrente di cancellare i dati che lo riguardano. Al riguardo, dalla documentazione acquisita in atti non risultano specifiche violazioni della disciplina sulla protezione dei dati personali. Nel caso di specie, il trattamento dei dati riferiti all'interessato risulta effettuato da RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. in qualit di responsabile del trattamento designato dall'amministrazione finanziaria, nell'ambito delle attivit relative alla gestione e alla riscossione del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo. Tale trattamento risulta effettuato dalla resistente in relazione a disposizioni normative e a convenzioni che il Garante ha esaminato in vari provvedimenti con i quali l'Autorit ha peraltro gi segnalato criticamente al titolare e al responsabile del trattamento alcune modifiche per conformare i trattamenti di dati alla disciplina introdotta dalla legge n. 675/1996 -ora d.lg. 196/2003- (vedi anche i provvedimenti del Garante del 2 maggio 2001, pubblicato in Bollettino n. 20, p. 23 ss. e dell'11 luglio 2002, pubblicato in Bollettino n. 30, p. 144 ss.). Deve essere invece dichiarata inammissibile la richiesta volta a conoscere gli estremi identificativi dell'incaricato del trattamento, trattandosi di richiesta che non ricompresa tra i diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, art. 7 del d.lg. n. 196/2003). Va dichiarato, infine, non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del d.lg. n. 196/2003, in ordine alle restanti richieste formulate dall'interessato (conferma dell'esistenza di dati, comunicazione del loro contenuto, finalit e logica del trattamento, estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento). La societ resistente ha fornito al riguardo un riscontro da ritenersi idoneo salvo per quanto attiene all'origine dei dati personali. A quest'ultimo proposito la resistente dovr infatti integrare, entro la data del 31 marzo 2004, il parziale riscontro con il quale si limitata ad indicare genericamente l'origine dei dati in non meglio precisate fonti pubbliche, senza per specificare pi precisamente il registro, archivio o altra banca dati pubblica utilizzata. Entro la medesima data la resistente dovr dare conferma a questa Autorit ed all'interessato dell'avvenuto adempimento. Sulla base della sequenza dei rapporti intercorsi fra le parti e dei profili di infondatezza e inammissibilit sopra evidenziati sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese fra le parti. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA: a) inammissibile la richiesta volta a conoscere gli estremi identificativi dell'incaricato del trattamento; b) infondata la richiesta di cancellazione di dati personali formulata dall'interessato; c) accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alla richiesta riguardante l'origine dei dati, disponendo che la resistente integri il riscontro gi effettuato, nei termini di cui in motivazione, entro il 31 marzo 2004, dando conferma all'interessato ed a questa Autorit, entro la stessa data, dell'avvenuto adempimento; d) non luogo a provvedere sul ricorso, in ordine alle restanti richieste; e) compensate le spese fra le parti. Roma, 22 gennaio 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |