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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 16 gennaio 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Davide Santinoli nei confronti di Cosimo De Leo in qualit di titolare del dominio universitaelavoro.it; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; PREMESSO: Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003, in vigore dal 1 gennaio 2004) con la quale, nel contestare l'invio di un messaggio di posta elettronica non sollecitato a contenuto promozionale (pubblicit di un magazine on line per studenti), oltre ad alcune richieste non previste dall'art. 13 della citata legge, aveva chiesto al resistente di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e l'origine dei dati personali, opponendosi al trattamento degli stessi a fini commerciali e promozionali. Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, art. 145 del d.lg. n. 196/2003) l'interessato ha ribadito le proprie istanze, chiedendo di porre a carico del resistente le spese del procedimento. A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 28 novembre 2003 ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 (ora, art. 149 del d.lg. n. 196/2003), il resistente ha risposto, con nota anticipata via fax il 17 dicembre 2003, sostenendo: che l'indirizzo e-mail del ricorrente stato "recuperato" da una serie di messaggi pervenuti alla redazione del magazine in questione "durante il periodo agosto-settembre"; di aver cancellato il medesimo indirizzo subito dopo che il suo titolare aveva segnalato di non essere disponibile a ricevere le news di Universitaelavoro.it. Con note inviate via fax a questa Autorit il 18 ed il 29 dicembre, il ricorrente ha manifestato le proprie perplessit in riferimento al riscontro ottenuto dal resistente, sostenendo in particolare che: non sono stati allegati i documenti che "avrebbero dovuto verosimilmente dimostrare" l'iscrizione dell'interessato alle newsletter gestite dal resistente; le affermazioni fatte al riguardo della presenza del proprio indirizzo e-mail nel database del resistente "non sono giustificate (mancando infatti qualsiasi forma di documentazione a supporto), n giustificabili (..)", non avendo il ricorrente mai intrattenuto rapporti con il resistente al di fuori del presente ricorso. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l'invio di corrispondenza per finalit promozionali ad un indirizzo di posta elettronica. La ricerca e il successivo utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996 (ora, art. 4, comma 1, lett. a) del d.lg. n. 196/2003). Dalla documentazione in atti non emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell'interessato un consenso preventivo e informato per l'invio della e-mail promozionale in questione, oppure che operasse uno degli altri presupposti di legge (artt. 23, 24 e 130 del d. lg. n. 196/2003). L'utilizzazione di indirizzi di posta elettronica ottenuti anche attraverso particolari software o reperiti in Internet non consentita per l'invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante dell'11 gennaio 2001, in Bollettino 2001, n. 16, p. 39), senza un'idonea informativa rilasciata ai sensi dell'art. 29 del d.lg. 196/2003 e in assenza del previo consenso dell'interessato o di uno degli altri presupposti del trattamento di cui alle disposizioni sopraindicate. Con riferimento all'opposizione al trattamento dei dati del ricorrente, con specifico riferimento all'indirizzo di posta elettronica, va dichiarato parzialmente non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del d.lg. n. 196/2003 per ci che riguarda l'avvenuta cancellazione dell'indirizzo e-mail del ricorrente (attestata con dichiarazione di cui l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del d.lg. n. 196/2003 "Falsit nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"). Il ricorso deve essere per accolto parzialmente anche per il predetto profilo, dovendo il resistente attestare anche di aver adottato, oltre la cancellazione, ogni idonea misura volta ad evitare il futuro inoltro di altre comunicazioni del genere contestato sulla base di ulteriori dati anche di tipo diverso di quelli cancellati. Il ricorso deve essere accolto anche con riferimento alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento. Il resistente dovr comunicare al ricorrente, come per il precedente aspetto, entro il 31 marzo 2004, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell'art. 29 del citato d.lg. n. 196/2003 (gi art. 8 della legge n. 675/1996), dando conferma di tale adempimento entro la stessa data anche a questa Autorit. Il titolare del trattamento non ha infine fornito, come dovuto, un riscontro idoneo alla richiesta di conoscere l'origine dei dati personali dell'interessato, facendo esclusivo riferimento ad una previa richiesta dell'interessato su cui non stata fornita alcuna prova (le e-mail allegate al riscontro del 17 dicembre sono infatti riferire ad altre persone). Il resistente dovr integrare anche in questo caso i riscontri gi forniti, comunicando all'interessato ed a questa Autorit, sempre entro il 31 marzo 2004, l'origine dei dati che lo riguardano. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 150 euro a carico del resistente, previa parziale compensazione, ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al riscontro, per quanto tardivo ed incompleto, fornito dal titolare. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie parzialmente il ricorso in ordine all'opposizione al trattamento e alle richieste di conoscere l'origine dei dati e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato e ordina al resistente di riscontrare tali richieste entro il 31 marzo 2004, nei termini di cui in motivazione, dando conferma entro la predetta data al ricorrente ed a questa Autorit dell'avvenuto adempimento; b) dichiara parzialmente non luogo a provvedere sul ricorso in ordine all'opposizione al trattamento dei dati del ricorrente, nei termini di cui in motivazione; c) determina nella misura di 250 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 150 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico del resistente, il quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 16 gennaio 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |