Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 15 gennaio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Luigi Zuccherino

nei confronti di

Findomestic Banca S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8, 145 e s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003, in vigore dal 1 gennaio 2004), con la quale, nel contestare la ricezione di posta a contenuto promozionale (offerta di finanziamenti Findomestic), aveva chiesto alla resistente la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile degli stessi e della loro origine, nonch di conoscere la logica e le finalit su cui si basa il trattamento, oltre agli estremi identificativi del responsabile del trattamento. L'interessato aveva altres sollecitato la cancellazione dei dati che lo riguardano trattati dalla societ per fini promozionali.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 145 e s. del d.lg. n. 196/2003), l'interessato ha ribadito le proprie istanze ed ha chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 2 dicembre 2003 ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 (ora, art. 149 del d.lg. n. 196/2003), la resistente ha risposto con nota inviata via fax il 22 dicembre 2003, sostenendo in particolare:

      di aver comunicato all'interessato con lettera del 20 novembre 2003, che i dati personali detenuti dalla societ sono quelli menzionati nel contratto di finanziamento sottoscritto dal medesimo interessato e, nello specifico, "nome, e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio, numero di telefono (..)"; 

      di conservare tali dati in quanto il ricorrente " attualmente titolare di Carta Aura attiva" e di averli di conseguenza trattati "per finalit gestionali, fiscali, di statistica e tutela del credito (..)";

      che a seguito dell'istanza formulata dall'interessato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 il nominativo dello stesso " gi stato oggetto di blocco per l'invio di corrispondenza di tipo pubblicitario".

Con note pervenute a questa Autorit il 18 ed il 29 dicembre 2003, il ricorrente ha confermato di avere un finanziamento in corso con la societ resistente, ha sostenuto di non aver mai ricevuto la nota del 20 novembre 2003 inviata da Findomestic Banca S.p.A. e di avere "quasi la certezza di non aver mai autorizzato la stessa a trattare" i dati che lo riguardano per scopi diversi da quelli inerenti all'esecuzione del contratto.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su alcune richieste formulate nei confronti di un istituto di credito.

La resistente ha fornito all'interessato un sufficiente riscontro in ordine alle richieste di avere conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e di conoscere l'origine dei medesimi, la logica e la finalit su cui si basa il trattamento.

In ordine a tali profili va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del d.lg. n. 196/2003.

Parimenti va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta volta ad inibire per il futuro l'invio di corrispondenza promozionale/pubblicitaria. In ordine a tale richiesta, che va qualificata come opposizione al trattamento dei dati utilizzati per tali finalit, la resistente ha fornito un adeguato riscontro attestando (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del d.lg. n. 196/2003: "Falsit nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di aver inibito l'invio di corrispondenza di tale tipo.

Deve invece essere accolto il ricorso in ordine alla richiesta dell'interessato di conoscere in modo intelligibile i dati personali trattati dalla resistente.

Al riguardo il titolare si limitato ad indicare la tipologia dei dati trattati senza comunicare in maniera esplicita e completa, come dovuto, i dati personali dell'interessato anche di tipo contabile.

Solo attraverso la messa a disposizione in modo intelligibile all'interessato di tali informazioni infatti possibile allo stesso esercitare un controllo sulla completezza ed esattezza degli stessi. Pertanto Findomestic Banca S.p.A. dovr comunicare all'interessato tutti i dati personali che lo riguardano, nei modi previsti dall'art. 10 del citato d.lg. n. 196/2003, entro il 31 marzo 2004, dando comunicazione di tale adempimento entro la stessa data anche a questa Autorit.

Il ricorso va parimenti accolto per quanto concerne la richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

La resistente dovr pertanto riscontrare tale richiesta comunicando all'interessato, sempre entro il 31 marzo 2004, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell'art. 29 del d.lg. n. 196/2003.

Con separato provvedimento ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. a) e c) del d.lg. n. 196/2003, verr instaurato un autonomo procedimento per verificare la presenza di una idonea informativa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del d.lg. n. 196/2003.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del d.lg. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 150 euro a carico di Findomestic Banca S.p.A previa compensazione, ai sensi del citato art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al riscontro, sia pure tardivo ed incompleto, fornito dal titolare.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta dell'interessato di conoscere in modo intelligibile i dati personali che lo riguardano e ordina a Findomestic Banca S.p.A. di corrispondere a tale richiesta nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di 250 euro l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 150 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Findomestic Banca S.p.A, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 15 gennaio 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Santaniello

Il segretario generale
Buttarelli