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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 15 gennaio 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; esaminato il ricorso presentato da Francesco Re nei confronti di Wind Telecomunicazioni S.p.A.; VISTA la documentazione in atti; Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; PREMESSO Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza rivolta a Wind Telecomunicazioni S.p.A. ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003, in vigore dal 1 gennaio 2004) con la quale, nel contestare l'invio di alcuni messaggi sms indesiderati a contenuto promozionale, ricevuti sulla propria utenza telefonica mobile, aveva chiesto, oltre ad alcune istanze non riferite agli specifici diritti tutelati dal citato art. 13, comma 1, di avere conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati medesimi, la logica e le finalit del trattamento, nonch gli estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile. Con la medesima istanza l'interessato si era altres opposto al trattamento dei dati che lo riguardano a fini di informazione commerciale e pubblicitaria, con particolare riferimento al proprio numero di utenza telefonica mobile. Non avendo ricevuto alcun riscontro l'interessato ha proposto ricorso ribadendo le proprie richieste e chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento. All'invito ad aderire spontaneamente a tali richieste formulato da questa Autorit in data 28 novembre 2003, la societ resistente, con nota inviata via fax il 15 dicembre 2003, ha sostenuto che l'inserimento dell'utenza telefonica mobile in questione "nella lista delle numerazioni alle quali poter inviare sms pubblicitari" sarebbe dovuto a suo avviso ad un errore, non risultando un "esplicito consenso" del ricorrente "per detta finalit ". La societ resistente ha comunque dichiarato di aver inibito l'ulteriore invio di sms pubblicitari alla predetta utenza, avendo cancellato la stessa dalla citata "lista", ed ha fornito gli estremi identificativi del titolare del trattamento. Con nota anticipata via fax il 19 dicembre 2003, il ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto ritenendolo insufficiente. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali del ricorrente effettuato attraverso l'invio ad un'utenza telefonica mobile di messaggi sms promozionali da parte del fornitore del servizio di telefonia. La societ resistente ha comunicato di aver inibito l'invio dei messaggi indesiderati all'utenza mobile in questione, fornendo altres gli estremi identificativi del titolare del trattamento. Sulla base di tali dichiarazioni, della cui veridicit l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del d.lg. n. 196/2003 ("Falsit nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del d.lg. n. 196/2003 limitatamente a predetti profili. In relazione alle richieste di avere conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne comunicazione in forma intelligibile (nonch di conoscere l'origine dei dati, la logica, le finalit del trattamento e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ove designato), il ricorso invece fondato e deve essere accolto, avendo la societ resistente omesso ancora, indebitamente, di fornire un riscontro in ordine a tali profili. Wind Telecomunicazioni S.p.A. dovr integrare, entro il 31 marzo 2004, il parziale riscontro gi fornito al ricorrente confermando l'esistenza di dati personali dell'interessato, comunicandoli allo stesso in forma intelligibile, specificando anche la relativa origine, la logica e le finalit del trattamento e fornendo altres gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ove designato, dando comunicazione entro lo stesso termine anche a questa Autorit dell'avvenuto adempimento. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 200 euro a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A, previa parziale compensazione ai sensi dell'art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente ed in modo incompleto, all'interessato. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso per quanto attiene alle richieste volte ad avere conferma dell'esistenza di dati, ad ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, a conoscere la relativa origine, la logica e le finalit del trattamento e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ove designato, e ordina a Wind Telecomunicazioni S.p.A. di corrispondere a tali richieste entro il 31 marzo 2004, dando comunicazione anche a questa Autorit dell'avvenuto adempimento; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, in ordine ai restanti profili; c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posto, nella misura di 200 euro, previa parziale compensazione per giusti motivi, della residua parte, a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A., la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 15 gennaio 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |