Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 15 gennaio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Luca Ismaele Lodrini

nei confronti di

AccaPi Studio s.r.l.

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodot;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003) con la quale, nel contestare l'invio di un messaggio di posta elettronica non sollecitato, avente contenuto promozionale (pubblicit del sito www.iltrovavacanze.it), oltre ad alcune richieste non previste dal citato art. 13, aveva chiesto di conoscere l'origine dei dati personali che lo riguardano e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, opponendosi al trattamento dei dati che lo riguardano avvenuto in violazione di legge.

AccaPi Studio s.r.l. rispondeva all'istanza ex 13 con nota del 30 giugno 2003, comunicando che nel proprio database clienti non risultavano informazioni relative all'interessato e chiedendo il suo indirizzo e-mail per poter rispondere in maniera completa alle richieste formulate.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 145 e s. del d.lg. n. 196/2003) l'interessato ha ribadito le proprie istanze, chiedendo altres di porre a carico della resistente le spese del procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 26 novembre 2003, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 (ora, art. 149 del d.lg. n. 196/2003), la Sig.a Ponke Schwanhauber, per conto di AccaPi Studio s.r.l., con nota inviata via fax il 16 dicembre 2003, ha riscontrato le richieste dell'interessato, sostenendo che:

      la societ riteneva "che tutto fosse esaurito", non avendo ricevuto ulteriori comunicazioni da parte dell'interessato a seguito della menzionata nota del 30 giugno 2003;

      prassi della societ "cancellare tutte le e-mail di destinatari non conosciuti (..) per evitare intrusioni di virus";

      la societ riteneva che il messaggio contestato fosse "frutto di uno spiacevole errore di battitura dell'indirizzo (..)", del quale la stessa si scusava;

      "responsabile per il trattamento dei dati personali dell'AccaPi studio s.r.l. la Signora Ponke Schwanhauber (..)".

Con memoria inviata via fax il 23 dicembre 2003, il ricorrente ha replicato al riscontro della resistente, sostenendo in particolare:

      di aver inviato un fax, "regolarmente ricevuto, con il quale specificava l'indirizzo e-mail nel quale era giunto il messaggio promozionale non sollecitato (..)";

      che " palesemente illogica l'affermazione della resistente per la quale ogni messaggio proveniente da soggetti non conosciuti verrebbe cancellato", poich la funzione dell'indirizzo info@iltrovavacanze.it, dal quale proviene l'e-mail pubblicitaria non sollecitata, " proprio quella di permettere a soggetti sconosciuti di richiedere informazioni sulla prestazione dei servizi";

      che sembra improbabile essersi trattato di un mero errore di battitura e che pi verosimile, invece, "l'ipotesi che lo staff della AccaPi studio s.r.l. abbia proceduto ad una raccolta sistematica di indirizzi in internet (..)".

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza promozionale ad un indirizzo di posta elettronica.

La ricerca e il successivo utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996 (ora art. 4, comma 1, lett. a), del d.lg. n. 196/2003).

Dalla documentazione in atti non emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell'interessato un consenso preventivo e informato per l'invio della e-mail promozionale in questione, oppure che operasse uno degli altri presupposti di legge (artt. 23, 24 e 130 del d.lg. n. 196/2003 e artt. 10 e 12 del d.lg. n. 185/1999, quest'ultimo modificato dall'art. 179, comma 3, del citato d.lg n. 196/2003).

L'utilizzazione di indirizzi di posta elettronica ottenuti attraverso particolari software o reperiti in Internet non consentita per l'invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante dell'11 gennaio 2001, in Bollettino 2001, n. 16, p. 39), senza un'idonea informativa rilasciata ai sensi dell'art. 29 del d.lg. n. 196/2003 e in assenza del previo consenso dell'interessato o di uno degli altri presupposti del trattamento di cui alle disposizioni sopraindicate.

Deve ritenersi pertanto fondata la richiesta del ricorrente (cui il titolare del trattamento non ha fornito idoneo riscontro) di vedere interrotta ai sensi dell'art. 150, comma 2, del d.lg. n. 196/2003, l'utilizzazione illecita del proprio indirizzo di posta elettronica, il quale dovr essere altres cancellato con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento.

Il titolare del trattamento non ha altres fornito, come dovuto, un circostanziato riscontro in ordine alla richiesta di conoscere l'origine dei dati personali dell'interessato, facendo unicamente riferimento ad un probabile "errore di battitura dell'indirizzo". La societ resistente dovr pertanto comunicare al ricorrente, entro il 31 marzo 2004, l'origine dei dati che lo riguardano, dando conferma entro la stessa data a questa Autorit dell'avvenuto adempimento.

La resistente ha, invece, fornito al ricorrente un sufficiente riscontro in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento designato. Limitatamente a tale richiesta va, pertanto, dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del d.lg. n. 196/2003.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 100 euro a carico di AccaPi Studio s.r.l., previa parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati ai riscontri, per quanto incompleti, forniti dal titolare.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso ed ordina al resistente la cessazione del comportamento illegittimo, nei termini di cui in motivazione, e ordina di comunicare all'interessato l'origine dei dati entro il 31 marzo 2004;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso limitatamente alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento;

c) determina nella misura di 250 euro l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 100 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 15 gennaio 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rodotà

Il segretario generale
Buttarelli