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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 12 gennaio 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; esaminato il ricorso presentato da Stefania De Luca nei confronti di MBDA Italia S.p.A.; VISTA la documentazione in atti; Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dellĠart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; PREMESSO: La ricorrente, dipendente di MBDA Italia S.p.A., aveva proposto unĠistanza formulata ai sensi dellĠart. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003, in vigore dal 1Ħ gennaio 2004) nei confronti della predetta societ e di Alenia Marconi System S.p.A., con la quale aveva chiesto la comunicazione in forma intelligibile "di tutti i propri dati personali (É) comprese le attivit svolte e le valutazioni espresse". Alenia Marconi Systems S.p.A., con nota del 26 maggio 2003, aveva comunicato allĠinteressata di non essere pi in possesso di alcuna documentazione ad essa riferita a seguito del nuovo rapporto di lavoro tra lĠinteressata medesima e MBDA Italia S.p.A.. Non avendo, al contrario, MBDA Italia S.p.A. dato alcun riscontro alla citata istanza, lĠinteressata ha proposto ricorso nei confronti di tale societ chiedendo la comunicazione in forma intelligibile dei dati che la riguardano e di conoscere le modalit del loro trattamento. LĠinteressata ha chiesto altres che le spese del procedimento siano poste a carico del titolare del trattamento e che il Garante condanni la societ al risarcimento del danno. All'invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato da questa Autorit in data 26 novembre 2003, MBDA Italia S.p.A., con nota inviata via fax in data 10 dicembre 2003, ha dichiarato di aver avuto in pari data un incontro con lĠinteressata per provvedere a quanto richiesto, nel corso del quale era stata consegnata alla stessa, come da verbale, copia dei numerosi documenti conservati nella relativa cartella personale. Con nota del 4 dicembre 2003 la societ resistente aveva inoltre precisato allĠinteressata che "nella busta paga riportato lĠinquadramento ricoperto" ed evidenziato il rapporto di lavoro dipendente e lo stato giuridico della ricorrente. Con memoria pervenuta il 15 dicembre 2003 la ricorrente ha rilevato che nel complesso dei documenti forniti dalla societ resistente "non vi era alcuna traccia delle valutazioni che annualmente vengono compilate nei confronti dei lavoratori". Con nota anticipata via fax lĠ8 gennaio 2004 la societ resistente ha dichiarato di non detenere alcun altro documento relativo alle valutazioni delle prestazioni individuali della ricorrente. Infatti, quanto al periodo 1983-1989, i documenti contenenti le valutazioni effettuate allĠinterno della societ Selenia, "essendo documenti solo di uso interno alla Funzione di appartenenza della risorsa e non soggetti a nessuna metodologia di archiviazione e a nessun obbligo di legge di mantenimento", non sono pi rintracciabili". Quanto, invece, al periodo dal 1990 ad oggi, le societ che si sono succedute nel rapporto di lavoro con la ricorrente, compresa MBDA Italia S.p.A., hanno applicato sistemi di valutazione che interessavano e tuttora interessano esclusivamente il personale di 7Ħ e 8Ħ categoria e quadri, tra cui non rientra la ricorrente che appartiene alla 4Ħ categoria del Ccnl Federmeccanica attualmente vigente. CIñ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso concerne il trattamento di dati personali effettuato da un datore di lavoro e riferiti alla carriera professionale di un dipendente. In ordine alla richiesta dellĠinteressata volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che la riguardano, il titolare del trattamento ha fornito un riscontro, sia pure solo a seguito del ricorso, consegnando copia dei documenti conservati allĠinterno della cartella personale della lavoratrice e precisando, con dichiarazione della cui veridicit lĠautore risponde ai sensi dellĠart. 168 del d.lg. n. 196/2003 ("Falsit nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), di non detenere alcun documento relativo alle valutazioni delle prestazioni individuali della ricorrente. Sulla base di quanto attestato anche nel verbale di consegna, va dichiarato pertanto non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dellĠart. 149, comma 2, del d.lg. n. 196/2003. Deve essere invece dichiarata inammissibile la richiesta di conoscere le modalit del trattamento, che stata avanzata solo in sede di ricorso ex art. 145 e non anche nella precedente richiesta che si riferiva, come gi rilevato, al solo accesso ai dati. Parimenti, deve essere dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento del danno, atteso che questa Autorit non ha competenza in merito a tale istanza che, ove del caso, pu essere fatta valere dinanzi allĠautorit giudiziaria ordinaria. LĠammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dellĠart. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 100 euro a carico di MBDA Italia S.p.A, previa parziale compensazione, ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di comunicare in forma intelligibile i dati personali della ricorrente; b) dichiara inammissibile la richiesta di conoscere le modalit del trattamento, nei termini di cui in motivazione; c) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni; d) determina nella misura di 250 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria, lĠammontare delle spese e dei diritti del procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 100 euro a carico di MBDA Italia S.p.A, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore della ricorrente. Roma, 12 gennaio 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |