Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 8 gennaio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

2mila2 design s.n.c.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003, in vigore dal 1 gennaio 2004) con la quale, nel contestare l'invio di un messaggio di posta elettronica non sollecitato, avente contenuto promozionale (pubblicit di una societ operante nel campo della grafica web), aveva chiesto alla resistente di conoscere in forma intelligibile i dati personali che lo riguardano e la loro origine, nonch la logica e le finalit su cui si basa il trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, se designati. L'interessato aveva, altres, sollecitato la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge e l'attestazione che tale operazione era stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati erano stati comunicati o diffusi.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 (ora artt. 145 del d.lg. n. 196/2003) l'interessato ha ribadito le proprie istanze, chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 19 novembre 2003, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 (ora art. 149 del d.lg. n. 196/2003), il Sig. Fabio Mellano, in nome e per conto di 2mila2 design s.n.c., con nota inviata via fax il 3 dicembre 2003, ha riscontrato le richieste dell'interessato sostenendo:

      che per effetto di un virus informatico sarebbero stati inseriti nel proprio data base di clienti vari indirizzi e-mail di partecipanti ad un forum al quale lo stesso era iscritto;

      di essere in possesso esclusivamente dell'indirizzo e-mail del ricorrente e di "nessun altro dato anagrafico o di domicilio";

      di non aver comunicato a terzi tale indirizzo e-mail;

      "aver inviato l'e-mail pubblicitaria come parte di una newsletter destinata a coloro che, in precedenza, avevano fatto richiesta di informazioni" presso il proprio sito Internet in relazione ad "alcuni nuovi servizi erogati dalla societ 2mila2 design";

      di aver cancellato l'indirizzo e-mail del ricorrente, come da espressa volont dello stesso.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza promozionale ad un indirizzo di posta elettronica.

La resistente ha fornito al ricorrente un sufficiente riscontro alle richieste volte a conoscere i dati che lo riguardano, la loro origine, la logica, le finalit e il titolare del trattamento. La medesima resistente ha anche fornito positivo riscontro all'opposizione al trattamento manifestata dall'interessato, comunicando allo stesso (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del d.lg. n. 196/2003: "Falsit nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), di aver gi cancellato i dati del ricorrente e di non averli in precedenza comunicati a terzi.

Alla luce di tali riscontri va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del d.lg. n. 196/2003 in relazione alle predette richieste.

Il titolare del trattamento non ha invece fornito alcuna indicazione in ordine all'eventuale designazione del responsabile del trattamento di cui all'art. 8 della legge n. 675/1996 (ora, art. 29 del d.lg. n. 196/2003). In ordine a tale richiesta il ricorso va pertanto accolto e la societ resistente dovr comunicare al ricorrente, entro il 29 febbraio 2004, l'eventuale designazione di uno o pi responsabili del trattamento. Nel caso in cui abbia proceduto a tale designazione il titolare del trattamento dovr fornirne anche i relativi estremi identificativi.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 50 euro a carico di 2mila2 design s.n.c., stante la necessit di disporre, ai sensi del predetto art. 150, comma 3, una parziale compensazione per giusti motivi legati ai riscontri, per quanto incompleti, forniti dal titolare.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere il nominativo del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i e ordina alla resistente di comunicarne al ricorrente gli estremi identificativi entro il 29 febbraio 2004, dando conferma entro la stessa data a questa Autorit dell'avvenuto adempimento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura di 250 euro l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che posto in misura pari a 50 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 8 gennaio 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli