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Garante per la protezione     dei dati personali Reti telematiche e Internet - Gli indirizzi di posta elettronica conoscibili su web non sono utilizzabili per finalit commerciali Provvedimento del 29 ottobre 2003 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da XY nei confronti di La Viscontea Immobiliare s.r.l.; Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Stefano Rodot; PREMESSO Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l'invio di un messaggio di posta elettronica non sollecitato, di promozione di una vendita immobiliare, aveva chiesto a La Viscontea Immobiliare s.r.l. di conoscere in forma intelligibile i dati personali che lo riguardano e la loro origine, la logica e la finalit su cui si basa il trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare e dell'eventuale responsabile del trattamento. L'interessato aveva altres chiesto la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge e l'attestazione che tale operazione era stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati erano stati comunicati o diffusi. Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento. A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 16 settembre 2003, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il titolare del trattamento, con fax del 29 settembre 2003, ha dichiarato: di aver rinvenuto l'indirizzo e-mail dell'interessato sul sito www.infoaffari.com e di averlo utilizzato ritenendo che l'interessato avesse prestato il proprio consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, essendo tale indirizzo contenuto in elenchi "forniti a pagamento" dal predetto sito; di non detenere altri dati personali relativi all'interessato oltre all'indirizzo di posta elettronica; di provvedere alla cancellazione di tale indirizzo; di non aver provveduto alla designazione di alcun responsabile del trattamento dei dati personali. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996, all'art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 e all'art. 10 del d.lg. 22 maggio 1999, n. 185. La ricerca e il successivo utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996. Le richieste dell'interessato, formulate ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 675/1996 e ribadite nel ricorso sono legittime. La disponibilit in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web va rapportata alle finalit per le quali gli stessi vi sono stati pubblicati. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione ad eventi e finalit delimitati non sono liberamente utilizzabili per l'invio di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario come invece avvenuto nel caso di specie. Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. La resistente ha fornito un idoneo riscontro alle istanze proposte dal ricorrente, anche in riferimento alla conoscenza da parte di terzi della cancellazione, attestando, tra l'altro, con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsit nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), di cancellare l'indirizzo di posta elettronica in questione. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento va previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare va posto in misura pari a 50 euro a carico di La Viscontea Immobiliare s.r.l., stante la necessit di disporre una parziale compensazione per giusti motivi legati al riscontro, sia pure tardivo, fornito dal titolare. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998; b) determina ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di 250 euro l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che posto in misura pari a 50 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di La Viscontea Immobiliare s.r.l., la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 29 ottobre 2003 Il presidente Il relatore Il segretario generale |