Garante per la protezione
    dei dati personali


Istituti di credito - Comunicazione al fideiussore dei dati relativi al conto corrente

PROVVEDIMENTO DEL 8 ottobre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Pietro Minto rappresentato e difeso dall'avv. Michele Sgarbossa presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 in data 13 giugno 2003 nei confronti di Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A. con la quale lamentava che, in data 5 giugno 2003, senza autorizzazione, informazioni relative al conto corrente ed alla propria situazione finanziaria sarebbero comunicate dalla vicedirettrice dell'agenzia di Piazza Salvemini al sig. Paolo Minto (ed alla moglie di quest'ultimo). Alle stesse persone sarebbe stato altres esibito l'estratto conto dell'interessato, senza che gli stessi avessero peraltro formulato alcuna richiesta in merito. L'interessato affermava di aver anche verificato personalmente la mancata adozione da parte dell'istituto di credito di criteri per l'identificazione telefonica dei soggetti che richiedono informazioni relative ai clienti, poich, nel corso di una telefonata ad un impiegato dell'agenzia in questione, avrebbe "ottenuto senza alcuna difficolt () i dati relativi al proprio conto corrente". Pertanto, l'interessato "diffidava formalmente" l'istituto di credito a non diffondere informazioni relative al proprio conto corrente in futuro e chiedeva il risarcimento del danno cagionato dalla banca, che quantificava in 4.000 euro.

Con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato ha chiesto al Garante di ordinare la cessazione del comportamento illegittimo tenuto dalla banca e di diffidarla altres a non diffondere ulteriori informazioni relative al proprio conto corrente.

Nell'audizione tenutasi il 23 settembre 2003 il ricorrente, non avendo ricevuto alcun riscontro da parte del titolare del trattamento a seguito dell'invio del relativo invito formulato da questa Autorit ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 in data 31 luglio 2003, ha chiesto al Garante di effettuare accertamenti in ordine all'effettiva ricezione da parte della resistente del predetto invito, nonch dell'allegato ricorso, "ci al fine di garantire la corretta instaurazione del contraddittorio".

Questa Autorit, dopo aver verificato l'effettiva ricezione da parte della resistente dei predetti atti, ha comunque ritrasmesso gli stessi via fax presso l'ufficio competente indicato dall'istituto di credito.

Con nota anticipata via fax il 29 settembre 2003 Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A. ha sostenuto che:

      in data 5/06/03 il sig. Paolo Minto, fratello e garante del ricorrente, accompagnato dalla   "Sig.ra Favarato Alice", presentatosi presso l'agenzia 4 di Padova dell'istituto (presso la quale il ricorrente intratteneva rapporto di conto corrente), aveva manifestato "l'intenzione di voler revocare la fideiussione a suo tempo prestata a favore del fratello stesso";

      al Sig. Paolo Minto era stato comunicato   che "una tale disposizione () avrebbe costretto" l'istituto "a rivedere la () posizione del fratello", con rischio di una possibile "richiesta di rientro dalle esposizioni";

      il conto corrente dell'interessato, che alla data del 5 giugno 2003 risultava contabilmente scoperto per euro 346,22, era stato nel corso della stessa giornata "pareggiato con l'accredito dello stipendio" ed inoltre il ricorrente "era perfettamente in regola con il piano di rimborso" relativo ad un finanziamento ottenuto dall'istituto stesso;

      pertanto, pur considerando rilevante "la garanzia fidejussoria del Sig. Paolo, ai fini del mantenimento dell'affidamento (), la situazione fiduciaria" del ricorrente si presentava alla data del 5 giugno 2003 "sufficientemente tranquilla";

      successivamente, il ricorrente, "ha trasferito il suo rapporto presso un'altra dipendenza, ottenendo il mantenimento della linea di credito con l'esclusione della firma di garanzia del fratello e procedendo nel piano di rientro come in passato";

      "il sig. Paolo, quale garante della posizione debitoria del fratello, era legittimato a chiedere informazioni sulla stessa", ed in ogni caso la conversazione si sarebbe mantenuta "su toni pacati, senza innescare () alcun allarmismo, proprio in considerazione della regolarit del rapporto in corso" con il ricorrente;

      che la "persona che avrebbe fornito informazioni telefoniche al Sig. Minto Pietro" (che la banca non comunque riuscita ad identificare) era probabilmente persona conosciuta dal ricorrente stesso.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su un trattamento asseritamente illecito di dati personali effettuato da un istituto di credito mediante comunicazione di alcune informazioni relative al conto corrente dell'interessato in assenza del previo consenso.

Con riferimento alla richiesta dell'interessato, che va qualificata come opposizione all'ulteriore trattamento dei dati personali dell'interessato, con specifico riferimento alla comunicazione a persone non autorizzate, va rilevato che il titolare del trattamento ha fornito un articolato riscontro, dal quale non risultano, allo stato, elementi che facciano ritenere illecito il trattamento dei dati effettuato nel caso di specie. Dai documenti contabili depositati in atti, nonch dalle dichiarazioni dell'istituto di credito della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 37 bis della legge n. 675/1996 ("Falsit nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), emerso che, alla data della vicenda in questione, il Sig. Paolo Minto rivestiva la qualit di garante della posizione debitoria del ricorrente e poteva in tale veste essere lecitamente informato relativamente al conto corrente per il quale ha prestato garanzia. Parimenti, in riferimento al trattamento dei dati personali del ricorrente attualmente effettuato presso altra dipendenza della stessa banca (cui l'interessato ha trasferito il proprio rapporto di conto corrente), la resistente ha fornito sufficienti indicazioni dalle quali non traspaiono elementi che facciano apparire altrimenti illecito il trattamento dei dati dell'interessato attualmente in corso.

Alla luce di tali considerazioni va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, d.P.R. n. 501/1998.


Roma, 8 ottobre 2003

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Santaniello

Il segretario generale
Buttarelli