Garante per la protezione
    dei dati personali


Dati sensibili - Appartenenza religiosa e richiesta di aggiornamento dei dati

Provvedimento del 18 settembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza, formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva richiesto l'annotazione, a margine del registro dei battezzati della Parrocchia del Sacro Cuore in Bari, della "propria volont di non appartenere pi alla Chiesa cattolica".

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito la propria richiesta, chiedendo di porre a carico di controparte le spese per il procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 8 luglio 2003, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il viceparroco della predetta Parrocchia, con nota inviata via fax in data 19 luglio 2003, ha comunicato di aver "provveduto ad annotare nel registro dei battesimi la dichiarazione" richiesta dal ricorrente.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sulla richiesta di annotazione a margine del registro dei battezzati della volont dell'interessato di non appartenere pi alla Chiesa cattolica.

Come gi rilevato in un altro provvedimento relativo ad un caso analogo, con il quale il Garante ha rilevato che "l'aspirazione degli interessati a veder correttamente rappresentata la propria immagine in relazione alle proprie convinzioni originarie o sopravvenute, pu essere soddisfatta" attraverso "ad esempio, una semplice annotazione a margine del dato da rettificarsi" (cfr. Provv. del 19 settembre 1999, pubblicato in Bollettino n. 9, pag. 54), la richiesta dell'odierno ricorrente legittima essendo volta ad aggiornare ed integrare i dati personali che lo riguardano, con specifico riferimento al "dato sensibile" relativo alla propria appartenenza religiosa.

Al riguardo, il viceparroco della Parrocchia nei cui registri risultava iscritto l'interessato ha fornito un idoneo riscontro alle richieste del ricorrente e sul ricorso va pertanto dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 50 euro a carico del resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato tardivamente, solo dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina in misura forfettaria ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 50 euro a carico del resistente, il quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 18 settembre 2003

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rasi

Il segretario generale
Buttarelli