Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 13 maggio 2003

La mancata regolarizzazione, nei termini stabiliti, del ricorso al Garante comporta la declaratoria di inammissibilitˆ.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotˆ, presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dottor Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 12 febbraio 2003, presentato da Marco Scala nei confronti di Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota prot. n. 3728 del 6 marzo 2003 con la quale questa Autoritˆ ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso;

CONSIDERATO che il ricorrente non ha provveduto a regolarizzare il ricorso nei termini precisati nella citata nota;

RITENUTA la necessitˆ di dichiarare l'inammissibilitˆ del ricorso;

VISTO l'art. 29 della legge n. 675/1996 e gli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 501/1998;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotˆ;

DICHIARA:

l'inammissibilitˆ del ricorso.

Roma, 13 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli