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Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 26 marzo 2003 Nel novero delle richieste che, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, possono essere formulate nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento non rientra quella diretta a conoscere gli estremi identificativi di coloro ai quali i dati dell'interessato sono stati comunicati. In tal caso, il ricorso inammissibile. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; esaminato il ricorso presentato da Angelo Palazzolo nei confronti di FCE Bank Plc; Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; PREMESSO: Il ricorrente, il quale aveva ottenuto da FCE Bank Plc un finanziamento che si sarebbe estinto da oltre un anno, afferma di non aver ricevuto riscontro, ad una istanza ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro cancellazione, nonch di conoscere gli estremi identificativi "delle eventuali societ di tutela del credito" cui tali dati erano stati comunicati e di attivarsi altres per l'immediata cancellazione dei dati dagli archivi delle medesime, essendo venuti meno gli scopi per un ulteriore trattamento dei dati stessi. Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento. All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 27 febbraio 2003, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, nei confronti del soggetto identificato dal ricorrente come titolare del trattamento, la societ resistente (cui tale invito stato inoltrato con raccomandata A.R. che risulta pervenuta il 5/3/03) non ha fornito alcun riscontro. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Per quanto attiene alla richiesta dell'interessato di conoscere gli estremi identificativi delle societ cui i dati personali che lo riguardano sono stati eventualmente comunicati, il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675, infatti, il ricorso al Garante pu essere proposto solo in relazione al mancato o inidoneo riscontro da parte del titolare del trattamento ad una previa istanza avanzata in riferimento agli specifici diritti tutelati dall'art. 13, comma 1, della legge n. 675, tra i quali non rientra la predetta richiesta. Per quanto attiene alle ulteriori richieste dell'interessato, il ricorso fondato e deve essere accolto. Dalla documentazione in atti emerso infatti che il titolare del trattamento non ha fornito alcun riscontro a tali richieste. FCE Bank Plc dovr pertanto, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, riscontrare tutte le richieste dell'interessato formulate in riferimento ai diritti tutelati dall'art. 13 della legge n. 675, dando conferma a questa Autorit entro la stessa data di tale adempimento. Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento l'intero ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) dichiara inammissibile il ricorso, per ci che concerne la richiesta di conoscere gli estremi identificativi delle societ cui i dati personali dell'interessato sono stati eventualmente comunicati; b) accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, per quanto concerne le ulteriori richieste dell'interessato e ordina a FCE Bank Plc di corrispondere a tali richieste, entro il termine di cui in motivazione, dandone comunicazione anche a questa Autorit entro la medesima data; c) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di FCE Bank Plc , la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 26 marzo 2003 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |