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Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 27 febbraio 2003 Il Garante non ha alcuna competenza in materia di risarcimento dei danni conseguenti all'illecito trattamento dei dati personali; la relativa richiesta avanzata con il ricorso quindi inammissibile. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato dall'avv. XY nei confronti di Crif S.p.A.; Banca Popolare di Novara S.p.A.; Finconsumo Banca S.p.A.; Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Gaetano Rasi; PREMESSO: Il ricorrente sostiene di aver ricevuto riscontri inidonei a tre richieste formulate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con le quali aveva chiesto la cancellazione di tutti i dati personali che lo riguardano dagli archivi di Crif S.p.A. e si era opposto alla loro comunicazione da parte di Banca Popolare di Novara S.p.A. e di Finconsumo Banca S.p.A. "ad altre persone fisiche o giuridiche". In particolare il ricorrente lamenta che i due istituti di credito abbiano trasmesso alla "centrale rischi" in questione dati non corretti ed aggiornati in merito ad un finanziamento per cui risultavano alcuni ritardi nei pagamenti (ma che era stato estinto nel 2000 senza debiti residui o pendenze), nonch l'errata indicazione di un "pignoramento esattoriale". Nel ricorso presentato a questa Autorit ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito "in via principale" le proprie richieste nei confronti di Crif S.p.A. ed ha chiesto di "condannare" quest'ultima, nonch Banca Popolare di Novara S.p.A. e Finconsumo Banca S.p.A. al risarcimento dei danni subiti, oltre che di porre a carico delle controparti le spese sostenute per il procedimento. "In via subordinata" ha poi chiesto "la correzione e l'aggiornamento" dei dati personali che lo riguardano con specifico riferimento al "pagamento di tutte le rate del finanziamento contratto con la Banca Finconsumo S.p.A.", nonch all'avvenuta "estinzione del mutuo ipotecario contratto con la Banca Popolare di Novara". All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 6 febbraio 2003, Banca Finconsumo S.p.A., con nota inviata via fax il 10 febbraio 2003, ha comunicato di aver "provveduto a richiedere la cancellazione del (...) nominativo" del ricorrente dall'archivio di Crif S.p.A. Con fax in data 17 febbraio 2003, Banca Popolare di Novara S.p.A. ha ribadito quanto gi comunicato al ricorrente in data 6 giugno 2002 con nota nella quale aveva dichiarato di aver "dato incarico al notaio di provvedere alla cancellazione dell'ipoteca" gi nel maggio 2001. La resistente ha altres dichiarato di non aver "mai trasmesso informazioni che lo riguardano alla societ Crif" e che comunque "l'iscrizione presso i pubblici registri immobiliari potr essere cancellata ad istanza di chi vi abbia interesse". Crif S.p.A. ha inoltrato una memoria in data 24 febbraio 2003 con la quale, eccependo anzitutto l'inammissibilit della richiesta di risarcimento del danno, ha dichiarato: di aver provveduto a cancellare "dal Bureau per la tutela del credito la posizione avente ad oggetto un prestito finalizzato erogato da Finconsumo S.p.A. per espressa richiesta dell'ente" finanziatore; di aver "rettificato il dato relativo al pignoramento trascritto contro l'avv. XY presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Catanzaro in data 13.01.98, che risulta attualmente censito nella banca dati di Crif come pignoramento immobiliare in conformit a quanto ancora presente nei pubblici registri"; di ritenersi "pienamente legittimata alla (...) conservazione e comunicazione" di tali dati "stante l'attuale presenza di tale dato nell'originaria fonte pubblica". CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso concerne il trattamento di dati effettuato da due istituti di credito e da una "centrale rischi" privata, con particolare riferimento alla permanenza dei dati personali del ricorrente presso gli archivi di quest'ultima. Con riferimento alla richiesta di cancellazione rivolta a Banca Finconsumo S.p.A., va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo tale titolare del trattamento attestato di aver provveduto a richiedere a Crif S.p.A. la cancellazione dei dati personali dell'interessato relativi al finanziamento estinto nel 2000. Il ricorso deve essere invece dichiarato infondato in ordine alle richieste formulate nei confronti di Banca Popolare di Novara S.p.A., avendo tale titolare del trattamento ribadito (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 37-bis della legge n. 675/1996) di non aver mai comunicato dati personali relativi al ricorrente alla "centrale rischi" in questione. Tali informazioni erano state peraltro gi fornite all'interessato in data 6 giugno 2002 in risposta all'opposizione al trattamento dallo stesso formulata; lo stesso titolare ha fornito altres esaurienti elementi di riscontro in ordine alla complessa vicenda posta a base delle richieste del ricorrente. In ordine alle richieste rivolte a Crif S.p.A. va infine dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Tale societ ha infatti dichiarato di aver cancellato i dati personali relativi al finanziamento rilasciato da Finconsumo Banca S.p.A., a seguito di specifica istanza da parte dello stesso ente finanziatore, ed ha altres attestato di aver rettificato le informazioni relative al pignoramento immobiliare a suo tempo trascritto nei confronti del ricorrente presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Catanzaro. Per quanto concerne il trattamento e l'aggiornamento da parte di Crif S.p.A. dei dati personali tratti dai registri immobiliari, l'Autorit si riserva di instaurare un autonomo procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. b) e c), della legge n. 675/1996, per verificare l'osservanza dei presupposti di liceit del trattamento, anche in riferimento a quanto disposto dall'art. 9 della medesima legge. Va infine dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente che potr essere proposta, ove ne ricorrano i presupposti, dinanzi all'autorit giudiziaria competente. Il complessivo6 ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto nella misura di 125 euro a carico di Banca Finconsumo S.p.A. e nella misura di 125 euro a carico di Crif S.p.A. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 20, comma 2, d.P.R. n. 501/1998, nei confronti di Finconsumo Banca S.p.A. e di Crif S.p.A., nei termini di cui in motivazione; b) dichiara infondato il ricorso nei confronti di Banca Popolare di Novara S.p.A., nei termini di cui in motivazione; c) dichiara il ricorso inammissibile per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno; d) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari a 125 euro a carico di Banca Finconsumo S.p.A. e ad ulteriori 125 euro a carico di Crif S.p.A., che dovranno liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 27 febbraio 2003 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |