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Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 12 febbraio 2003 In riscontro alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento - nella specie, una societ operante nel settore del rilascio di garanzie a tutela del credito - deve fornire gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Nicola Bontempo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Emerico Bontempo nei confronti di Centax S.p.A.; Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Stefano Rodot; PREMESSO: Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro da Centax S.p.A. -societ finanziaria che presta un servizio di c.d. "garanzia-assegni"- ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale ha chiesto di conoscere i dati personali che lo riguardano che "siano o siano stati" oggetto di trattamento da parte della societ e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile. Il ricorrente ha chiesto altres di conoscere l'origine degli stessi, la logica, le finalit e le modalit del trattamento effettuato, nonch gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato. La societ, nel riscontrare l'istanza proposta dall'interessato, ha fornito indicazioni in ordine a logica, finalit e modalit del trattamento effettuato ed ha altres dichiarato di aver acquisito i dati personali relativi all'interessato (espressamente indicati) in occasione di un pagamento da questi effettuato tramite assegno ad un esercizio commerciale convenzionato con la societ medesima. La resistente ha altres comunicato che, in virt di obblighi contrattuali, gli esercizi convenzionati espongono "in modo visibile l'informativa ai sensi della legge n. 675/1996 all'uopo fornita da Centax" e che gli stessi sono tenuti "ad informare "preventivamente" il cliente che il negozio si avvale del servizio di garanzia assegni Centax (...) e a richiedere (...) su specifica indicazione dell'operatore Centax il relativo consenso al traente, senza il quale la procedura di rilascio della garanzia si blocca automaticamente". Non soddisfatto di tale riscontro, l'interessato ha inviato una successiva istanza alla resistente con la quale rilevava sostanzialmente una mancata informativa e la conseguente impossibilit di prestare il previo consenso al trattamento dei dati che lo riguardano. Non avendo ricevuto riscontro a tale comunicazione, lo stesso ha proposto ricorso a questa Autorit ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, ribadendo le proprie istanze. A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, in data 20 gennaio 2003, la resistente, con nota anticipata via fax il 28 gennaio 2003, nel richiamare il riscontro gi fornito all'interessato, ha sostenuto: di non aver dato seguito alla seconda comunicazione del ricorrente non avendo rilevato nella stessa "alcuna ulteriore richiesta di informazioni ex art. 13" della legge n. 675/1996 rispetto a quanto gi riscontrato con la nota del 27 settembre 2002 ; che l'interessato avrebbe "comunicato i suoi (...) dati personali ed espresso il suo consenso al loro trattamento da parte di Centax" non direttamente all'operatore della societ, "ma tramite un (...) incaricato alla raccolta del consenso presso il punto vendita" convenzionato. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte su una richiesta di accesso ai dati personali relativi al ricorrente formulata nei confronti di una societ operante nel settore del rilascio di garanzie a tutela del credito. Il diritto di accedere ai dati personali dell'interessato, tutelato dall'art. 13 della legge n. 675/1996, consente allo stesso di richiedere la conferma dell'esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano oggetto di un trattamento in atto o di un pregresso trattamento per il quale il titolare sia in grado di fornire riscontro. Tale riscontro stato fornito anche per ci che riguarda la logica, le finalit e le modalit del trattamento, oltre che per l'accesso ai dati, e in relazione a tale profilo va pertanto dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Il ricorso va invece accolto in ordine alla richiesta di conoscere l'eventuale responsabile del trattamento eventualmente designato. La societ resistente, che non ha fornito riscontro a tale richiesta n in sede di risposta all'istanza proposta ex art. 13, n nel corso del procedimento, dovr pertanto comunicare all'interessato, in conformit all'art. 13, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996 ed entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento eventualmente designati. Ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. b) e c), della legge n. 675/1996 e sulla base di un separato provvedimento, l'Autorit instaura un autonomo procedimento per verificare l'osservanza dei presupposti di liceit del trattamento effettuato dalla resistente in relazione ai profili legati alle modalit di raccolta dei dati personali, con particolare riferimento all'informativa di cui all'art. 10 della legge n. 675/1996 ed al consenso al loro trattamento. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso nella parte relativa alla richiesta di conoscere il/i responsabile/e del trattamento eventualmente designato/i e ordina al titolare del trattamento di comunicarne al ricorrente gli estremi identificativi, entro il termine di cui in motivazione, dando conferma a questa Autorit dell'avvenuto adempimento entro la medesima data; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle altre richieste. Roma, 12 febbraio 2003 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |